TAR Salerno, sez. III, sentenza 2025-01-08, n. 202500005
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Testo completo
Pubblicato il 08/01/2025
N. 00005/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01129/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di RN (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1129 del 2024, proposto da TO NN, rappresentato e difeso dall'avvocato Corrado Riggio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Locale RN, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Pierpaolo Pesce, Francesco Marino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
del silenzio-rifiuto formatosi in data 29 giugno 2024 sull’istanza di accesso, formulata con nota P.E.C. inviata in data 30.05.2024 e protocollata dall’Azienda resistente in pari data:
a) al provvedimento con cui l’ASL RN avrebbe affidato al dott. Massimo D’Andrea la gestione ad interim della Unità Operativa Semplice Dipartimentale – Ufficio Relazioni con il pubblico;
b) al provvedimento con il quale l’ASL RN avrebbe provveduto a nominare la dott.ssa Vittoria Cosentino quale referente della Unità Operativa Semplice Dipartimentale – Ufficio Relazioni con il pubblico;
c) di ogni altro atto dal quale si possa evincere il soggetto e/o i soggetti preposti alla gestione della suddetta Unità Operativa.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Locale RN;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2024 la dott.ssa Simona Saracino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Espone in fatto la ricorrente, dirigente psicologo, attualmente in servizio presso l’Ufficio U.R.P. del Distretto Sanitario n. 68, sede di Pontecagnano, che dal mese di giugno dell’anno 2023, ovvero da quando risulta essere stata posta in quiescenza la responsabile di detta Unità Operativa Semplice Dipartimentale, dott.ssa Cirillo, non le è mai stato reso noto con comunicazione ufficiale il nominativo del nuovo responsabile cui la stessa avrebbe dovuto far riferimento per il corretto svolgimento della propria attività lavorativa proseguita con diligenza nonostante numerose difficoltà di natura operativa.
In via informale apprendeva che l’Unità suddetta sarebbe gestita, ad interim , dal capo Dipartimento Governo Clinico, dott. D’Andrea Massimo, il quale, a sua volta, avrebbe nominato una referente, al fine di affiancarlo nella gestione della UOSD -URP, nella persona della dott.ssa Vittoria Cosentino.
Per tali motivi, con nota P.E.C. del 30.05.2024, la ricorrente formulava istanza di accesso agli atti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 22 e ss. della Legge 241/90, al fine di richiedere di poter visionare ed eventualmente estrarre copia dei provvedimenti ufficiali con cui l’ASL RN avrebbe affidato al dott. D’Andrea la gestione, ad interim , della suddetta UOSD -URP e l’eventuale provvedimento di nomina, quale referente di detta struttura, la dott.ssa Cosentino e qualsiasi altro eventuale documento dal quale si sarebbe potuto individuare in maniera ufficiale il soggetto preposto, sia pure in via temporanea, alla gestione di detta Unità Operativa, motivando tale istanza con l’esigenza di avere certezza sulla persona cui potersi rivolgere per poter esercitare correttamente il proprio lavoro.
A tale istanza faceva seguito unicamente la nota in data 10.06.2024 del Direttore della UOC Affari Generali, dott.ssa Ambrosio, inviata al Direttore della UOC Gestione del Personale, al Direttore del Dipartimento Governo Clinico, dott. D’Andrea e, per conoscenza, al Direttore Sanitario Aziendale, nella quale si chiedeva, previa valutazione tecnico – amministrativa nel merito, di provvedere alla gestione e conclusione del procedimento amministrativo entro il termine normativamente previsto, decorrente dalla data di presentazione dell’istanza formulata dalla ricorrente.
Non avendo avuto tale richiesta alcun seguito, è insorta la ricorrente avverso il silenzio-rifiuto formatosi in data 29.06.2024, affidando il ricorso ai seguenti motivi:
1. VIOLAZIONE DI LEGGE (LEGGE 07.08.1990 RECANTE N. 241) – ECCESSO DI POTERE (ERRONEITA’ DEI PRESUPPOSTI IN FATTO ED IN DIRITTO, PERPLESSITA’, ARBITRARIETA’, SVIAMENTO) – VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO;
2. II - VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 22 COMMA 1 LETTERA A COMMA 1 LETTERA B COMMA 2 COMMA 6, ARTICOLO 24 COMMA 7 LEGGE 241/1990) – ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO DI ISTRUTTORIA, DIFETTO E COMUNQUE ERRONEITA’ DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO, ARBITRARIETA’, IRRAZIONALITA’, ILLOGICITA’, SVIAMENTO) – VIOLAZIONE DEL GIUSTO