TAR Catania, sez. I, ordinanza cautelare 2013-09-19, n. 201300786
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N. 00786/2013 REG.PROV.CAU.
N. 01780/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1780 del 2013, proposto da:
S M e G B, rappresentati e difesi dagli avv. E M e R G, con domicilio eletto presso avv. E M in Catania, via Sassari, 28;
contro
Comune di Fiumefreddo di Sicilia, rappresentato e difeso dall'avv. E S, con domicilio eletto presso avv. E S in Catania, via V. Giuffrida 45;
nei confronti di
T S, M G, F P F, F S, Fro Maria Rita, Fro Lucia, Fro Giuseppe, Musumeci Santina;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- dell'ordinanza di ingiunzione alla demolizione n. 2 del 22-4-2013, notificata il 23-4-2013, con cui il responsabile del Terzo Servizio del Comune di Fiumefreddo di Sicilia ha ordinato ai ricorrenti di demolire le opere realizzate abusivamente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune Di Fiumefreddo Di Sicilia;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 settembre 2013 la dott.ssa Giuseppa Leggio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto che non sussiste il danno grave ed irreparabile, configurabile solo dopo l’eventuale emanazione del provvedimento di acquisizione al patrimonio comunale delle opere asseritamente abusive.