TAR Roma, sez. II, sentenza 2010-01-14, n. 201000247
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Testo completo
N. 00247/2010 REG.SEN.
N. 04915/2009 REG.RIC.
N. 05169/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA IANA
IN NOME DEL POPOLO IANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sui ricorsi riuniti
A) – n. 4915/2009 RG, proposto dalla ASER s.p.a., corrente in Aprilia (LT), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dal prof. Angelo CLARIZIA e dall’avv. Angelica BUCCELLI, con domicilio eletto in Roma, via Principessa Clotilde n. 2,
contro
il COMUNE DI POMEZIA (RM), in persona del sig. Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Donato D'ANGELO, Fabrizio MERLUZZI e Giovanni GUZZETTA, con domicilio eletto in Roma, via Nizza n. 53
e con l'intervento di
ad opponendum:
delle Associazioni RED – Redde Rationem, con sede in Pomezia, in persona del legale rappresentante pro tempore ed altri (come da elenco allegato alla presente sentenza), tutti rappresentati e difesi dagli avv. Giovanni DI BATTISTA e Luca GOFFREDO, con domicilio eletto in Roma, via della Giuliana n. 38 e
B) – n. 5169/2009 RG, proposto dalla RI IA s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Luca R PERFETTI e Patrizio LEOZAPPA, con domicilio eletto presso Studio Legale Chiomenti in Roma, via XXIV Maggio n. 43,
contro
il COMUNE DI POMEZIA (RM), in persona del sig. Sindaco, come sopra rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato e
nei confronti di
ASER s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, come sopra rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata,
per l'annullamento
A) – quanto al ricorso n. 4915/2009 RG, della deliberazione n. 40 del 28 aprile 2009, avente ad oggetto <<Situazione società ASER s.r.l. - presa d'atto contestazioni effettuate ed atto di indirizzo>>, con cui è stato dato indirizzo al Dirigente competente affinché pronunci la decadenza della ASER s.r.l. dalla convenzione a suo tempo stipulata con il Comune medesimo; nonché d’ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale e/o di esecuzione e segnatamente: 1) – delle note comunali prot. n. 12399 del 12 febbraio 2009 e n. 17355 del successivo giorno 26, recanti le diffide ad adempiere nei riguardi della ASER s.r.l.; 2) – della deliberazione consiliare n. 7 del 20 febbraio 2009; 3) - della nota di contestazione di cui alla nota del Dirigente della Sezione servizi finanziari prot. n. 30250 del 10 aprile 2009;
B) – e, quanto al ricorso n. 5169/2009: 1) – della deliberazione consiliare n. 40/2009; 2) – della determinazione dirigenziale n. 34 del 4 maggio 2009; 3) – della nota del Dirigente della Sezione servizi finanziari prot. n. 36201 del 4 maggio 2009; 4) – d’ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale.
Visti i ricorsi con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune intimato, nonché l’atto d’intervento della Associazione RED e consorti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore all'udienza pubblica del 22 dicembre 2009 il Cons. dott. Silvestro Maria RUSSO e uditi altresì, per le parti, il prof. CLARIZIA e gli avvocati D’ANGELO, GUZZETTA, DI BATTI- STA e LEOZAPPA;
Ritenuto in fatto che la ASER s.r.l., corrente in Aprilia (LT), assume d’esser una società mista partecipata in via maggioritaria dal Comune di Aprilia –a suo tempo costituita per la gestione delle proprie entrate tributarie e patrimoniali–, di cui come socio privato fu scelta, a seguito di gara ad evidenza pubblica, la RI IA s.p.a.;
Rilevato che detta rende nota l’adesione, in un secondo momento, anche del Comune di Pomezia (RM), il quale sottoscrisse, previa intesa con il Comune di Aprilia, l’aumento del capitale sociale e divenenne perciò socio pubblico paritetico;
Rilevato altresì che, a seguito di ciò e con convenzione stipulata il 30 marzo 2000, il Comune di Pomezia affidò in esclusiva a detta Società i servizi di gestione, liquidazione, accertamento e riscossione dell’CI , della TARSU e delle sanzioni amministrative, i servizi di gestione del patrimonio immobiliare dell’ente e delle attività connesse, il servizio di posa in opera e gestione dell’arredo urbano ed il servizio di sistemazione e ristrutturazione delle aree a verde pubblico, con remunerazione, in base alla convenzione stessa, <<… ad aggio sulla riscossione complessiva a qualsiasi titolo conseguita con esclusione di ogni altro corrispettivo…>>, nella misura del 30% sull’ammontare lordo riscosso complessivamente a titolo d’imposta, diritti, canoni, tariffe, sanzioni ed accessori;
Rilevato inoltre che la convenzione previde l’obbligo della Società stessa d’assicurare al Comune di Pomezia un introito minimo netto annuale (c.d. “minimo garantito”), predefinito per CI e TARSU;
Rilevato pure che detta Società dichiara d’aver a sua volta convenuto con il socio privato RI IA s.p.a. la concreta gestione dei citati servizi, affidandone lo svolgimento con organizzazione e costi esclusivamente a carico di quest’ultimo e remunerandolo con un compenso pari al 70% dell’aggio dedotto in convenzione;
Rilevato ancora che detta Società fa presente d’aver dovuto adire, nel 2002, la procedura arbitrale di cui all’art. 9 della convenzione, a causa di contrasti insorti con il Comune di Pomezia circa l’esatta quantificazione dei c.d. “minimi garantiti”, sicché l’adito Collegio, con lodo parziale del 14 ottobre 2003, accolse solo la domanda attorea sull’obbligo del Comune medesimo di rendere all’attrice il conto sulle somme versate a terzi e, con il lodo definitivo del successivo 4 dicembre, ha condannato detta Società a rifondere al Comune convenuto la somma di € 5.132.222,63, con gli interessi legali dalla domanda al soddisfo;
Rilevato anche che detta Società ha promosso gravame avverso il citato lodo definitivo –ottenendo, peraltro, la sospensione della procedura esecutiva iniziata dal Comune di Pomezia innanzi all’ AGO per il recupero coattivo della somma così liquidata–, mentre, dal canto suo, il Comune stesso, in data 26 maggio 2006, ha adito una nuova procedura arbitrale, chiedendo di accertare se i minimi garantiti determinati per gli anni 2000/2002 con il precedente lodo fossero applicabili pure agli