TAR Potenza, sez. I, sentenza 2021-01-19, n. 202100032

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Potenza, sez. I, sentenza 2021-01-19, n. 202100032
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Potenza
Numero : 202100032
Data del deposito : 19 gennaio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 19/01/2021

N. 00032/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00016/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 16 del 2016, proposto da Soc. BGM S.r.l. in Liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato L D S, con domicilio eletto presso il suo studio in Potenza, via San Remo, 28;

contro

Comune di Avigliano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato G B, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. G P in Potenza, corso Garibaldi, 32;

per l'annullamento

dell’ordinanza n. 4407 del 25/9/2015, concernente la demolizione opere edilizie.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Avigliano;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2021 il dott. Fabio Donadono e uditi per le parti i difensori G B è considerato presente ad ogni effetto in udienza ex art. 4 co. 1, ultimo periodo D.L. 28/2020 convertito con modificazioni in legge n. 70/2020.


Premesso che;

- il ricorso è stato depositato in data 11/1/2016;

- a parte la presentazione della domanda di fissazione d’udienza non risultano altre produzioni della parte ricorrente;

- all’udienza del 21/10/2020, appositamente fissata ai fini della verifica dell’interesse alla decisione di merito, la parte ricorrente nulla ha prodotto né dichiarato in proposito;

- con ordinanza collegiale n. 655 del 27/10/2020, ravvisata l'opportunità di verificare se la parte ricorrente avesse ancora un effettivo e concreto interesse alla decisione, è stato assegnato alle parti l'onere di fornire elementi sull'argomento, eventualmente anche in sede di discussione, avvertendo espressamente che, in difetto di idonei chiarimenti atti ad evidenziare il permanere dell’interesse alla definizione del giudizio, sarebbe stato ravvisabile un profilo, rilevabile d’ufficio, di possibile improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse;

Rilevato che la parte ricorrente non ha adempito all’onere di manifestare l’attuale sussistenza dell’interesse al ricorso proposto;

Considerato che:

- l’interesse a ricorrere costituisce una condizione generale che condiziona l’esercizio dell’azione processuale non solo nel momento genetico del giudizio, dovendo permanere anche nelle fasi successive fino alla decisione, per cui la sopravvenuta carenza di interesse determina l’improcedibilità del ricorso, rilevabile d’ufficio, ai sensi dell’art. 35, co. 1, lett. c), c.p.a.;

- in base all’art. 64, co. 4, c.p.a., il giudice può desumere argomenti di prova dal comportamento tenuto dalle parti nel corso del processo ed, in particolare, dalla mancata esecuzione delle ordinanze istruttorie (cfr. art. 116 c.p.c.), per cui, fermo restando il diritto della parte ricorrente ad adottare le strategie processuali che ritiene più opportune, con l’osservanza tuttavia dei fondamentali doveri di lealtà e collaborazione, nonché di correttezza e buona fede (ex art. 88 c.p.c.), ai fini anche della realizzazione del giusto processo (art. 2 c.p.a.), va nondimeno considerato che l’inerzia mantenuta dalla parte ricorrente integra un comportamento concludente che dimostra inequivocabilmente il proprio disinteresse, ostativo ad una pronuncia nel merito;

- peraltro, anche l’art. 84, co. 4, c.p.a., espressamente prevede che “… il giudice può desumere dall'intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione della causa”;

Ritenuta pertanto l’improcedibilità del ricorso in esame;

Ravvisata la sussistenza di eccezionali motivi, atteso l’esito processuale della vicenda, per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le costituite parti;

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi