TAR Napoli, sez. I, sentenza 2019-11-22, n. 201905485

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. I, sentenza 2019-11-22, n. 201905485
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201905485
Data del deposito : 22 novembre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 22/11/2019

N. 05485/2019 REG.PROV.COLL.

N. 06634/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6634 del 2014, proposto da
Consigli dell'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali, Consiglio dell'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Benevento, Consiglio dell'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Caserta, Consiglio dell'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Salerno, Collegio dei Periti Agrari e dei Periti Laureati della Provincia di Avellino, Collegio dei Periti Agrari e dei Periti Laureati della Provincia di Benevento, Collegio dei Periti Agrari e dei Periti Laureati della Provincia di Napoli, Collegio dei Periti Agrari e dei Periti Laureati della Provincia di Salerno, Collegio Provinciale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati di Avellino, Collegio Provinciale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati di Benevento, Collegio Provinciale degli Agrotecnici Laureati di Napoli e Caserta, Collegio Provinciale degli Agrotecnici Laureati di Salerno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Chiara Senatore, con domicilio eletto in Napoli, c/o Segreteria T.A.R.;

contro

Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Cioffi, con domicilio eletto in Napoli, via S.Lucia, n. 81- c/o Avvocatura Regionale;
Centro Autorizzato Assistenza Agricola Confagricoltura, Centro Autorizzato Assistenza Agricola Confagricoltura Avellino non costituiti in giudizio;

e con l'intervento di

ad opponendum:
Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Marco Prosperetti, Domenico Tomassetti, con domicilio eletto presso lo studio Roberto Scarlato in Napoli, via Santa Lucia n. 29;
Centro Assistenza Agricola Coldiretti S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Salvatore Capezzuto, Rosanna Filomena Masuri, Serena Cianciullo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

della deliberazione della giunta regionale Campania n.198/2014 avente ad oggetto l'individuazione degli adempimenti istruttori cui i Caa sono tenuti


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Campania, del Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati e del Centro Assistenza Agricola Coldiretti S.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 16 ottobre 2019 il dott. Maurizio Santise e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Le parti ricorrenti hanno impugnato la delibera della Giunta della Regione Campania n. 198/2014 con cui sono state riconosciute una serie di competenze ai Centri autorizzati di assistenza agricola che sarebbero lesive delle prerogative riconosciute ai dottori agronomi e ai dottori forestali, previste dall’art. 2 della l. 3/1976, di quelle dei periti agrari e dei periti agrari laureati previste dall’art. 2 della l. 434/1968, nonché di quelle degli agrotecnici e agrotecnici laureati previste dall’art. 11 della l. 251/1991.

La delibera, con riguardo in particolare agli allegati A, B e D, determinerebbe “una ridefinizione del mercato del lavoro attinente al settore agricolo, relegando i professionisti associati ai ricorrenti Ordine e Collegi ad un ruolo del tutto marginale o addirittura (nel caso dei più giovani) espellendoli da esso”.

La Regione Campania si è costituita regolarmente in giudizio, contestando l’avverso ricorso e chiedendone il rigetto.

Il Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati è intervenuto ad opponendum, evidenziando di essere l’ente esponenziale della categoria professionale degli Agrotecnici e che l’impugnato provvedimento non causa alcuna lesione ai Collegi Provinciali degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati di Avellino, Napoli, Caserta, Salerno e Benevento e del Centro che hanno formalmente rinunciato all’odierno ricorso.

Anche l’Assistenza Agricola Coldiretti S.r.l. è intervenuta ad opponendum, contestando l’avverso ricorso e chiedendone il rigetto.

Quest’ultima, unitamente alla Regione Campania, ha eccepito la sopravvenuta carenza di interesse in relazione all’odierno ricorso, in quanto la deliberazione della Giunta Regione Campania n.198/2014 nella parte impugnata dai ricorrenti è stata nello specifico superata dalla Deliberazione n.799/2014 del 30.12.2014, con cui la Giunta Regionale della Campania ha modificato la “Delibera n. 198/2014” nei termini seguenti:

“1. modificare gli Allegati A, B, e D della DGR n. 198/2014 ad oggetto – Individuazione, ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett. c) del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 27 marzo 2008 e della L.R. della Campania n. 12 del 21 maggio 2012 – dei procedimenti di competenza dell’Amministrazione Regionale, degli Enti Locali, e degli Enti di società vigilate o partecipate della Regione per i quali è ammessa la presentazione dell’istanza per il tramite dei Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA) (…);
individuazione per i singoli procedimenti degli adempimenti istruttori cui i CAA sono tenuti (…);

2. dare atto che la possibilità di presentare istanze per il tramite dei CAA lascia impregiudicata la facoltà da parte dei soggetti interessati di inoltrare le istanze direttamente alle Amministrazioni competenti senza avvalersi dell’istruttoria documentale dei CAA;

3. dare atto che le attività istruttorie svolte dei CAA (…), ed intese esclusivamente come verifica della completezza documentale, non ricomprendono quelle riservate ai soggetti iscritti agli Albi ed ai Collegi professionali;

4. provvedere ed approvare nuovamente anche l’All. C, per il quale si sono meglio specificati i requisiti previsti dalla L.R. 12/2012, che unitamente agli allegati A, B e D costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento”.

Alla pubblica udienza del 16 ottobre 2019 la causa è stata trattenuta in decisione.

Ciò posto, la deliberazione della Giunta Regione Campania n.198/2014 nella parte impugnata dai ricorrenti è stata nello specifico superata dalla Deliberazione n.799/2014 del 30.12.2014, con cui la Giunta Regionale della Campania ha modificato la “Delibera n. 198/2014” al fine di non penalizzare le attribuzioni dei dottori agronomi e forestali e dei periti agrari.

Infatti, si fa presente che la Federazione Regionale degli ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Campania e l’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Napoli, nel ricorso n. 661472014, con cui è stato impugnato il medesimo provvedimento impugnato in questa sede, hanno valutato che alla luce delle modifiche introdotte con la DGR 799/2014, la DGR 198/2014 avesse perso il suo contenuto pregiudizievole e hanno rinunciato al ricorso per sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio.

Come visto anche il Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati è intervenuto ad opponendum, evidenziando che i Collegi Provinciali degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati di Avellino, Napoli, Caserta, Salerno e Benevento e del Centro hanno formalmente rinunciato all’odierno ricorso.

Parimenti a fronte delle eccezioni di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse sollevate da tutte le parti costituite nel presente giudizio, i ricorrenti non hanno inteso replicare specificamente. All’originario ricorso depositato il 23.12.2014, i ricorrenti non hanno fatto seguire altre memorie.

Ciò posto, ritiene il collegio che il ricorso debba essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto la deliberazione della Giunta Regione Campania n.198/2014 nella parte impugnata dai ricorrenti è stata nello specifico superata dalla Deliberazione n.799/2014 del 30.12.2014 con cui la Giunta Regionale della Campania ha modificato la “Delibera n. 198/2014”, adattandola sostanzialmente alle esigenze dei ricorrenti.

Ne deriva che il ricorso va dichiarato improcedibile.

Le ragioni che hanno condotto alla presente decisione giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi