TAR Milano, sez. V, sentenza 2024-12-10, n. 202403602
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Testo completo
Pubblicato il 10/12/2024
N. 03602/2024 REG.PROV.COLL.
N. 02348/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2348 del 2020, proposto da
Cliniche Gavazzeni s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Bellocchio, Maria Silvia Ciampoli e Alberto Cappellini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio Francesco Bellocchio in Milano, via Marina n. 6;
contro
Regione Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Emilia Moretti e Marinella Orlandi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio Maria Emilia Moretti in Milano, piazza Città di Lombardia n. 1;
nei confronti
dell'Agenzia di Tutela della Salute (ATS) di Bergamo, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- in via principale, degli atti della Direzione generale Welfare della Regione Lombardia, di cui alle note protocollo G1.2020.0035424 del 23 ottobre 2020, G1.2020.0036107 del 26 ottobre 2020 e G1.2020.0037285 del 2 novembre 2020, con i quali è stata disposta la sospensione dei ricoveri programmati, anche in regime libero professionale, in tutte le strutture sanitarie private, ed è stata disposta la riduzione dei ricoveri programmati nelle strutture private "HUB";
- per quant'occorrer possa, della delibera di Giunta della Regione Lombardia n. XI/3264 del 16 giugno 2020.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Lombardia;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, co. 4 bis , cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 18 ottobre 2024 la dott.ssa Martina Arrivi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società ricorrente, che gestisce le strutture ospedaliere Humanitas Gavazzeni e Humanitas Castelli di Bergamo, ha chiesto l'annullamento delle note indicate in epigrafe, con le quali la Direzione generale Welfare della Regione Lombardia, in risposta all'aggravamento della situazione epidemiologica derivante dalla diffusione del virus SARS-CoV-2 (o Covid-19), ha disposto la sospensione/riduzione dei ricoveri non urgenti programmati nelle strutture sanitarie private, anche con riferimento ai posti letto non a contratto, perciò non impiegati nell'erogazione delle prestazioni a carico del servizio sanitario nazionale (SSN).
In sintesi, la ricorrente ha formulato i seguenti motivi di doglianza:
I) eccesso di potere per difetto di presupposti e contraddittorietà estrinseca, violazione della delibera di Giunta regionale (DGR) n. XI/3264/2020, violazione dell'art. 5 sexies d.l. 18/2020, poiché la norma da ultimo citata consentirebbe alle regioni di sospendere o ridurre le prestazioni sanitarie rese privatamente solo se in regime di libera professione intramuraria, come anche la DGR n. XI/3264/2020 (recante il piano di riordino della rete ospedaliera per fronteggiare le emergenze, come quella derivante dal Covid-19) si applicherebbe solo alle strutture sanitarie pubbliche e alle strutture sanitarie private, ma solamente ove accreditate e a contratto con il SSN;
II) in subordine, illegittimità della DGR n. XI/3264/2020 per violazione dell'art. 5 sexies d.l. 18/2020, laddove si interpretasse il piano di riordino della rete ospedaliera ivi contenuto come riferito anche alle prestazioni erogate alle strutture sanitarie private non accreditate o non a contratto con il servizio sanitario;
III) incompetenza, violazione dell'art. 6 d.l. 18/2020 ed eccesso di potere per difetto dei presupposti per la sospensione dei ricoveri, sia che riguardino posti letto in solvenza sia che afferiscano a posti letto a contratto, poiché non ricorrerebbero i requisiti, stabiliti dall'art. 6 d.l. 18/2020, per procedere alle "requisizioni" dei beni delle strutture e, comunque, tali misure requisitorie avrebbero dovuto essere disposte dal Capo dipartimento della Protezione civile;
IV) violazione dell'art. 7 l. 2248/1865, all. E, violazione dell'art. 41 Cost., violazione della DGR n. XI/3264/2020, nonché eccesso di potere per difetto di motivazione, carenza di presupposti e contraddittorietà estrinseca, perché misure così limitative della libertà economica avrebbero richiesto la ricorrenza di circostanze straordinarie non fronteggiabili con metodi ordinari e avrebbero dovuto essere contenute entro lo stretto indispensabile per schermare il rischio paventato, mentre, nella fattispecie, l'esigenza di ricovero dei pazienti malati di Covid-19 si sarebbe potuta soddisfare mettendo a disposizione un minor numero di posti letto, coerentemente con gli interventi graduali previsti dal piano di cui alla DGR n. XI/3264/2020;
V) eccesso di potere per violazione del principio di proporzionalità, poiché i rischi sarebbero stati adeguatamente fronteggiabili con interventi meno invasivi;
VI) in subordine, illegittimità della DGR n. XI/3264/2020 per violazione del principio di proporzionalità e per contraddittorietà, ove il piano in essa contenuto fosse interpretato nel senso di imporre l'immediata attivazione dell'intero numero di posti letto dedicati ai pazienti Covid-19, indipendentemente dal concreto scenario di rischio rilevato;
VII) violazione dell'art. 6, co. 4, d.l. 18/2020, difetto di motivazione e sviamento di potere, in ragione della mancata liquidazione di un indennizzo a compensazione delle misure requisitorie adottate.
2. Si è costituita, per resistere al ricorso, la Regione Lombardia.
3. La causa è passata in decisione all'udienza straordinaria del 18 ottobre 2024, in vista della quale le parti hanno depositato memorie e repliche.
3.1. In particolare, nella propria memoria difensiva, la Regione, oltre a dedurre l'infondatezza del gravame, ne ha eccepito:
- l'inammissibilità per carenza originaria d'interesse, in ragione