TAR Palermo, sez. IV, sentenza 2024-05-15, n. 202401627

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. IV, sentenza 2024-05-15, n. 202401627
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 202401627
Data del deposito : 15 maggio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 15/05/2024

N. 01627/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00134/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 134 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato L P P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. S P in Palermo, via Ruggero Settimo;

contro

il Ministero dell'Interno - Questura di Caltanissetta - Ufficio Territoriale del Governo di Caltanissetta, in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano Stabile 184;

per l'annullamento

- del decreto emesso da S.E. il Prefetto di Caltanissetta (prot. Uscita n. -OMISSIS- dell'08.11.2021) notificato in pari data con il quale veniva rigettato il ricorso gerarchico proposto dallo stesso avverso il provvedimento questorio adottato in data 02.04.2021 (con cui è stato disposto il rigetto dell'istanza di revoca dell'avviso orale emesso in data 01.03.2021);

- dal provvedimento emesso dal Questore di Caltanissetta (Div.Ant, - M.P. ) del 02.04.2021, con il quale veniva rigettata la richiesta di revoca dell'avviso orale, nonché di tutti gli atti annessi, connessi, presupposti e successivi, anche se non espressamente menzionati.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura Caltanissetta e di Ufficio Territoriale del Governo Caltanissetta;

Vista la dichiarazione a verbale d’udienza del 2 febbraio 2024, con la quale entrambi le parti dichiarano l'intervenuta cessazione della materia del contendere;

Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 febbraio 2024 il dott. Guido Gabriele e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Il ricorrente veniva tratto in arresto dai Carabinieri per possesso di stupefacenti (circa 160 gr. di cannabis).

1.1 In ragione di ciò, il Questore di Caltanissetta, con provvedimento del 1 marzo 2021, emanava a carico del ricorrente avviso orale ai sensi dell’art. 3 del d. lgs. del 6 settembre 2011, n. 159 con provvedimento che richiamava l’arresto predetto e il mancato svolgimento di attività lavorativa stabile da parte del prevenuto, che veniva inquadrato nella categoria di cui all’art. 1, comma 1, lett. c) del medesimo d. lgs. n. 159/2011.

1.2 Il ricorrente proponeva istanza di revoca della misura di prevenzione, che era rigettata dalla Questura sulla base delle sopravvenienze rinvenienti nelle stesse dichiarazioni del prevenuto innanzi al Gip, così come documentate dal provvedimento di convalida dell’arresto in flagranza di reato.

1.3 Avverso il riesame, il ricorrente proponeva ricorso gerarchico alla Prefettura di Caltanissetta, che lo rigettava sulla base della relazione questorile che riteneva ancora attuali le ragioni di pericolosità sociale.

2. Avverso il provvedimento del Prefetto e il previo provvedimento del Questore di riesame il ricorrente ha proposto il ricorso in scrutinio, articolando un unico motivo di ricorso così di seguito rubricato:

VIOLAZIONE DI LEGGE - CARENZA DI ISTRUTTORIA- DIFETTO DI MOTIVAZIONE - ECCESSO DI POTERE ”.

3. Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno, che ha instato per il rigetto del gravame.

4. All’udienza pubblica del 2 febbraio 2024, le parti hanno chiesto congiuntamente la declaratoria di cessazione della materia del contendere, in ragione dell’accoglimento dell’istanza di riesame da parte della Questura di Caltanissetta e conseguente annullamento dell’avviso orale a suo tempo disposto a carico del ricorrente e, all’esito, la causa è stata posta in decisione.

5. In generale, osserva il Collegio che, per pacifica giurisprudenza, la cessata materia del contendere, quale declaratoria che definisce il giudizio nel merito, con attitudine al giudicato formale e sostanziale, “ … consegue alla integrale soddisfazione dell’interesse sostanziale fatto valere in giudizio a seguito di un provvedimento dell’Amministrazione, posto in essere spontaneamente e non in esecuzione di un ordine giudiziale (Cons. Stato, sez. VI, 15 giugno 2020, n. 3767). ” ( ex pluris : Consiglio di Stato, V Sezione, sentenza del 7 aprile 2023, n. 3620).

6. Nel caso di specie, il provvedimento di revoca dell’avviso orale impugnato con il presente ricorso costituisce adempimento spontaneo non compulsato dal Tribunale e pienamente satisfattivo dell’interesse del ricorrente, con conseguente necessità di dichiarare la cessazione della materia del contendere, in conformità alla richiesta congiunta delle parti.

7. Il comportamento complessivo delle parti in giudizio costituisce eccezionale motivo per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le stesse.

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