TAR Genova, sez. I, sentenza 2020-07-22, n. 202000517

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Genova, sez. I, sentenza 2020-07-22, n. 202000517
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Genova
Numero : 202000517
Data del deposito : 22 luglio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 22/07/2020

N. 00517/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00647/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 647 del 2017, proposto da:
AltaPonteParodi S.p.a., rappresentata e difesa dagli avv. P S, C A G e M M, con domicilio eletto presso l’avv. S P nel suo studio in Genova, via Ceccardi, 4;

contro

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria in Genova, viale Brigate Partigiane, 2;

e con l'intervento di

ad adiuvandum:
Porto Antico di Genova S.p.a., rappresentata e difesa dall’avv. Andrea D’Angelo, presso il quale è elettivamente domiciliata nel suo studio in Genova, via Assarotti, 20/9;

per la condanna

dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale ad adempiere alle obbligazioni dalla stessa assunte nei confronti di AltaPonteParodi S.p.a. ai sensi dell’accordo del 30 settembre 2010 e al risarcimento di tutti i danni sofferti da AltaPonteParodi S.p.A. derivanti dal ritardo nell’adempimento delle obbligazioni predette.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale;

Visto l’atto di intervento ad adiuvandum proposto da Porto Antico di Genova S.p.a.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza del giorno 10 giugno 2020 il dott. Richard Goso;

Trattenuta la causa in decisione ai sensi dell’art. 84, comma 5, del d.l. n. 18/2020;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Per una migliore comprensione della vicenda contenziosa, è opportuno riepilogarne schematicamente gli antecedenti fattuali:

a) in data 2 giugno 1999, l’Autorità Portuale di Genova (oggi Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale), la Regione Liguria, il Comune di Genova e l’Università di Genova avevano sottoscritto un accordo quadro che prevedeva, tra l’altro, la realizzazione di un “centro di rilievo internazionale a contenuti culturali e ludici” nell’area di ponte Parodi del porto di Genova;

b) per la realizzazione degli sgomberi e delle opere preliminari, l’Autorità Portuale assentiva in concessione a Porto Antico di Genova S.p.a., con atto del 3 agosto 2000, una porzione del compendio demaniale di ponte Parodi avente superficie di mq 6.919, contestualmente incaricando la Società di procedere alla selezione del progetto del nuovo centro polifunzionale nonché alle procedure necessarie per la realizzazione dell’opera in regime di project financing ;

c) Porto Antico di Genova S.p.a. sceglieva il progetto e ne affidava la realizzazione all’ATI Ponte Parodi che, nel mese di gennaio del 2003, ha presentato un progetto preliminare di fattibilità;

d) il progetto preliminare ha ottenuto un parere favorevole di massima all’esito della conferenza di servizi tenutasi il 1° agosto 2003;

e) considerato che il progetto prevedeva la realizzazione di un terminal per l’ormeggio delle navi da crociera, Porto Antico di Genova S.p.a. ha presentato, in data 6 maggio 2005, un progetto architettonico preliminare avanzato per la modifica del profilo (“riprofilatura”) delle banchine interessate dall’intervento;

f) con atto del 18 dicembre 2006, è stata assentita una nuova concessione a Porto Antico di Genova S.p.a., integralmente sostitutiva della precedente, per l’occupazione e l’uso di mq 31.000 circa di sedime e di mq 11.700 circa di specchi acquei nel compendio demaniale di ponte Parodi, al fine di consentire la realizzazione e la gestione del nuovo centro polifunzionale: l’art. 12 della convenzione di concessione stabiliva che “ la integrale liberazione delle aree oggetto di concessione da parte di tutti i soggetti occupanti, l’ultimazione dei lavori di riprofilatura delle banchine e il rilascio dei titoli edilizi entro il 30 novembre 2008 ” (termine successivamente posticipato al 30 giugno 2009 e, quindi, al 30 settembre 2010) “ costituiscono condizioni indispensabili ed essenziali alla realizzazione dell’intero progetto ”;

g) in data 4 aprile 2007, è stato sottoscritto l’accordo di programma relativo al nuovo centro polifunzionale;

h) in data 20 aprile 2007, l’Autorità Portuale ha disposto la sospensione dell’efficacia della concessione limitatamente alle aree interessate da esigenze di allestimento dei cantieri dei lavori di “cinturazione idraulica” e di “riprofilatura” delle banchine ovvero da occupazioni di soggetti estranei al progetto;
la sospensione è stata prorogata con atti del 23 dicembre 2008, 6 agosto 2009, 30 dicembre 2009 e 28 gennaio 2010;

i) nelle more, in forza di convenzione stipulata il 21 novembre 2007, Porto Antico di Genova S.p.a. aveva affidato in subconcessione le aree demaniali ad AltaPonteParodi S.p.a. (la Società di progetto costituita tra i membri dell’ATI aggiudicataria) onde procedere alla progettazione definitiva ed esecutiva, alla realizzazione e alla gestione dell’opera;

l) in data 18 dicembre 2008, AltaPonteParodi S.p.a. ha trasmesso il progetto definitivo dell’intervento all’Autorità Portuale;
il progetto è stato aggiornato il 15 febbraio 2010 per tener conto di alcune nuove prescrizioni emerse nel corso della conferenza di servizi;

m) in data 30 settembre 2010, l’Autorità Portuale, Porto Antico di Genova S.p.a. e AltaPonteParodi S.p.a. hanno stipulato un nuovo accordo che, tra l’altro, prevede l’elaborazione di ulteriori modifiche progettuali e la proroga dei termini per l’ultimazione dei lavori e lo sgombero delle aree;

n) sulla base dell’autorizzazione rilasciata dal Ministero dei trasporti, l’Autorità Portuale e Porto Antico di Genova S.p.a. hanno stipulato, in data 22 febbraio 2011, un atto suppletivo che modifica la concessione in conformità ai contenuti dell’accordo sub m);

o) in data 23 marzo 2011, la convenzione tra Porto Antico di Genova S.p.a. e AltaPonteParodi S.p.a. è stata adeguata ai contenuti dell’atto suppletivo;

p) con nota del 26 luglio 2013, AltaPonteParodi S.p.a. ha sollecitato l’Autorità Portuale a completare gli interventi previsti;
altri quattro solleciti o diffide sono stati formulati in seguito.

Tutto ciò premesso, AltaPonteParodi S.p.a. evidenzia che, al momento della notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio, l’Autorità di Sistema Portuale non ha ancora completato i lavori a suo carico, senza fornire precise indicazioni relativamente ai tempi ancora occorrenti, e non ha provveduto alla completa liberazione delle aree, nonostante siano ampiamente scaduti i termini previsti dall’accordo del 30 settembre 2010.

L’incertezza relativa alla data di avvio dei lavori comporterebbe anche il rischio di dover rivedere le previsioni progettuali, in particolare riducendo la superficie della prevista media struttura di vendita, alla luce delle sopravvenienze normative e del nuovo PUC entrato in vigore il 3 dicembre 2015.

Parte ricorrente lamenta, inoltre, che il mancato avvio delle procedure per l’approvazione del Piano regolatore portuale, previsto dall’art.

2.5 della convenzione di concessione, le avrebbe impedito di svolgere qualsiasi attività di “precommercializzazione” dei posti barca destinati all’attracco del naviglio minore.

Con il ricorso in trattazione, quindi, AltaPonteParodi S.p.a. chiede che l’Autorità di Sistema Portuale sia condannata ad adempiere agli impegni previsti dall’accordo del 30 settembre 2010 e al risarcimento dei danni derivanti dal ritardo nell’adempimento delle obbligazioni ivi assunte.

Il quantum da risarcire andrebbe determinato tenendo conto dei costi che la ricorrente ha dovuto sostenere nel periodo del ritardo e alla mancata redditività del capitale investito nello stesso periodo.

Sulla base della documentazione versata agli atti del giudizio e della relazione di un esperto contabile, tali voci di danno sono rispettivamente quantificate nell’importo di € 2.608.054,59 e di € 11.240.016,49, cui andrebbe aggiunto il danno da lesione della reputazione e dell’immagine commerciale della Società ricorrente, da determinarsi secondo criteri equitativi e, comunque, indicativamente pari all’importo di € 3.616.240,00.

Si costituiva formalmente in giudizio l’intimata Autorità di Sistema Portuale.

E’ intervenuta ad adiuvandum Porto Antico di Genova S.p.a.

In prossimità dell’udienza di trattazione, le parti in causa hanno depositato memorie difensive e di replica.

In fatto, la Società ricorrente rende noto che i lavori di “cinturazione idraulica” e di “riprofilatura” delle banchine sarebbero stati ultimati nel corso del 2019, mentre permane tuttora l’occupazione di alcune aree comprese nella concessione da parte di soggetti terzi.

Inoltre, parte ricorrente contesta le modifiche apportate nel 2012 all’accordo di programma stipulato tra Regione Liguria, Provincia di Genova, Comune di Genova e Autorità Portuale di Genova, comportanti l’insediamento di esercizi commerciali potenzialmente concorrenti nell’edificio denominato “Hennebique”.

E’ aggiornata, infine, la quantificazione dei danni da risarcire che, ad avviso della ricorrente, ammonterebbero alla somma complessiva di € 24.600.000,00.

L’Autorità di Sistema Portuale eccepisce la mancanza di una posizione legittimante in capo alla ricorrente e, comunque, l’inammissibilità delle pretese avanzate in giudizio, siccome non compatibili con la disciplina del project financing che prevede specifici meccanismi di riequilibrio economico finanziario ovvero di rimborso nel caso di risoluzione per inadempimento del concedente.

Nel merito, l’Amministrazione precisa che il mancato sgombero di tutte le aree oggetto della concessione sarebbe addebitabile al comportamento ostruzionistico degli attuali occupanti (i quali, peraltro, svolgono servizi di interesse generale) e che i lavori a suo carico sono stati completati o, comunque, sono in stato di avanzata esecuzione.

Infine, l’istanza risarcitoria sarebbe incompatibile con la domanda di adempimento e, comunque, non supportata da idonei elementi di prova in ordine alla concreta esistenza dei danni, al loro ammontare e alla riconducibilità al preteso ritardo.

Parte ricorrente ha depositato note di udienza ad ulteriore suffragio delle proprie tesi difensive.

All’udienza del 10 giugno 2020, la causa è stata trattenuta in decisione sulla base degli atti depositati, ai sensi dell’art. 84, comma 5, del d.l. n. 18/2020.

DIRITTO

1) Nella sua veste di subconcessionaria delle aree demaniali del porto di Genova destinate alla realizzazione di un centro polifunzionale “incentrato sull’insediamento di attività ludico-culturali”, AltaPonteParodi S.p.a. chiede che l’Autorità di Sistema Portuale sia condannata ad adempiere alle obbligazioni assunte con l’accordo del 30 settembre 2010 e rimaste inottemperate nonché al risarcimento dei danni provocati dal ritardo nell’adempimento.

Più precisamente, la Società ricorrente chiede che l’Autorità di Sistema Portuale sia condannata:

a) a completare lo sgombero delle aree comprese nella concessione rilasciata a Porto Antico di Genova S.p.a. per la realizzazione del nuovo centro polifunzionale in regime di project financing ;

b) ad effettuare i lavori di “riprofilatura” e di “cinturazione idraulica” delle banchine cui l’Amministrazione si era espressamente obbligata;

c) ad avviare le procedure relative all’approvazione della variante del Piano regolatore portuale onde consentire, entro la data di apertura del nuovo centro polifunzionale, l’attracco del naviglio minore.

Quanto ai danni da risarcire, parte ricorrente indica un importo complessivo di € 24.600.000,00, comprendente i costi sostenuti nel periodo del ritardo, la mancata redditività del capitale investito e il danno da “lesione reputazionale”.

2) In via preliminare, l’Autorità di Sistema Portuale eccepisce che la ricorrente sarebbe priva di legittimazione ad agire in quanto non concessionaria delle aree demaniali.

Dette aree, infatti, sono state assentite in concessione a Porto Antico di Genova S.p.a. e la ricorrente, subconcessionaria delle stesse, non avrebbe titolo per pretendere l’adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti della concessionaria.

Tale eccezione non può essere condivisa.

Parte ricorrente, infatti, agisce per l’adempimento delle obbligazioni che l’Autorità di Sistema Portuale, con l’accordo stipulato in data 30 settembre 2010, ha assunto direttamente nei suoi confronti.

Il tenore letterale delle previsioni convenzionali (cfr. art. 2) non consente dubbi al riguardo e ulteriore conferma è fornita dal perfetto parallelismo tra gli impegni assunti dall’Autorità di Sistema Portuale e le rinunce alle proprie pretese ivi dichiarate dall’odierna ricorrente.

3) In secondo luogo, l’Autorità di Sistema Portuale eccepisce l’inammissibilità della pretesa risarcitoria in quanto asseritamente incompatibile con la domanda di adempimento.

Infatti, trattandosi di un’opera di interesse pubblico da realizzare tramite project financing , il soggetto che deduce pretesi inadempimenti dell’amministrazione concedente, qualora non intenda addivenire alla risoluzione del rapporto, potrebbe solamente pretendere il riequilibrio economico-finanziario del progetto, ai sensi degli artt. 143 e 158 del d.lgs. n. 163/2006, applicabili ratione temporis .

Neppure questa eccezione può essere condivisa in quanto, come correttamente rilevato dalla parte ricorrente, il meccanismo indicato dalla difesa erariale non presuppone un inadempimento del concedente, bensì una variazione dei presupposti e delle condizioni di base del piano economico-finanziario che ne comporta la revisione.

Nel caso in esame, non risulta che l’Amministrazione concedente avesse comunicato la sussistenza di circostanze atte a determinare la necessità di un riequilibrio economico-finanziario, sicché non si ravvisano ragioni ostative all’ammissibilità della domanda risarcitoria formulata nella prospettiva di mantenimento del rapporto.

4) Può procedersi, pertanto, all’esame delle pretese avanzate dalla Società ricorrente, con la prima delle quali essa chiede che l’Autorità di Sistema Portuale sia condannata ad adempiere alle obbligazioni assunte nei suoi confronti in virtù dell’accordo stipulato il 30 settembre 2010.

4.1) In primo luogo, AltaPonteParodi S.p.a. chiede che l’intimata Amministrazione sia condannata a liberare le aree e gli specchi acquei oggetto di concessione, come previsto dall’art. 3 della convenzione di concessione e dell’art. 3 dell’accordo citato.

La permanente occupazione di tali aree da parte di soggetti estranei costituirebbe, infatti, un oggettivo impedimento all’avvio dei lavori di realizzazione del nuovo centro polifunzionale.

Tuttavia, la maggior parte delle aree in questione erano state effettivamente sgomberate prima del termine del 30 giugno 2013 previsto dall’accordo e, allo stato, il compendio risulta ancora occupato marginalmente da due operatori economici che svolgono rilevanti servizi nell’ambito del porto di Genova: la Giuseppe Santoro S.r.l. (che provvede al ritiro dei rifiuti dalle navi) e la Rimorchiatori Riuniti S.r.l. (concessionaria del servizio di rimorchio).

La prima Società sta eseguendo i lavori di ristrutturazione di un capannone ubicato in un’altra area portuale (calata Gadda) che le è stata assentita in concessione proprio per consentire il trasferimento dell’attività dell’impresa attualmente insediata nell’area di ponte Parodi.

Quanto alla Società Rimorchiatori Riuniti, è pendente presso questo Tribunale il ricorso (r.g. n. 141 del 2020) proposto per l’annullamento degli atti emanati dall’Autorità di Sistema Portuale per il rilascio delle aree tuttora occupate dalla stessa Società.

Tali circostanze comprovano che, allo stato, l’incompleta liberazione delle aree assentite in concessione non può essere imputato all’Amministrazione concedente.

4.2) La Società ricorrente chiede, in secondo luogo, che l’Autorità di Sistema Portuale sia condannata ad effettuare e completare le opere di “riprofilatura” e di “cinturazione idraulica” delle banchine di ponte Parodi, secondo quanto previsto dall’art. 4 dell’accordo.

Riferisce la difesa erariale che uno dei progetti relativi ai lavori de quibus è stato ultimato il 25 giugno 2018, mentre l’altro è in avanzato stato di esecuzione.

In assenza di contestazioni al riguardo, non sussistono i presupposti per la condanna ad un facere già positivamente intrapreso.

4.3) Infine, AltaPonteParodi S.p.a. chiede che l’Autorità di Sistema Portuale sia condannata ad avviare la procedura di variante del Piano regolatore portuale che, come previsto dall’art.

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