TAR Brescia, sez. I, sentenza 2017-02-27, n. 201700279
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Testo completo
Pubblicato il 27/02/2017
N. 00279/2017 REG.PROV.COLL.
N. 01438/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1438 del 2016, proposto da:
E I T, B B, V B, A D rappresentati e difesi dagli avv.ti I T, S T, con domicilio eletto presso lo studio Giacomo Lombardi in Brescia, via Gramsci, 30 (Fax=030/3751921);
contro
Aspm Soresina Servizi S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati I F, F V, con domicilio eletto presso lo studio Alessandro Nolli in Brescia, via Solferino, 26 (Fax=030/2807606);
Avv. Formigaro Ivo, non costituitosi in giudizio;
Comune di Soresina, Ing. P C, non costituitisi in giudizio;
per l’accertamento
DEL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI INDICATI NELL’ISTANZA PROTOCOLLATA IL 10/11/2016;
e per l’annullamento
DEL DINIEGO TACITO SULL’ISTANZA PREDETTA E, IN VIA SUBORDINATA, DELLA NOTA 16/11/2016 DELL’AVV. IVO FORMIGARO.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Aspm Soresina Servizi S.r.l.;
Viste le memorie difensive e tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 febbraio 2017 il dott. Stefano Tenca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
Evidenziato:
- che il thema decidendum può essere affrontato a prescindere dall’ultimo deposito della parte resistente (note d’udienza e documenti del 22/2/2017), alla cui ammissione si è opposta la parte ricorrente in Camera di consiglio;
- che il diritto di accesso è riconosciuto come diritto soggettivo ad un’informazione qualificata, a fronte del quale l’amministrazione (o il soggetto comunque tenuto a divulgare gli atti) pone in essere un’attività materiale vincolata;
- che, dal punto di vista soggettivo (lato attivo), l’istanza del richiedente deve essere sorretta da un interesse giuridicamente rilevante, così inteso come un qualsiasi interesse che sia serio, effettivo, autonomo, non emulativo, non riducibile a mera curiosità e ricollegabile all’istante da uno specifico nesso;
- che l’art. 22 comma 1 lett. b) della L. 7/8/1990 n. 241, nel testo novellato dalla L. 11/2/2005 n. 15, stabilisce che debbono considerarsi "interessati", “tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso” ;
- che dunque la legittimazione all’accesso va quindi riconosciuta a chiunque possa dimostrare che gli atti procedimentali oggetto dell’accesso abbiano spiegato o siano idonei a spiegare effetti diretti o indiretti nei suoi confronti, indipendentemente dalla lesione di una posizione giuridica, stante l’autonomia del diritto di accesso, inteso come interesse ad un bene della vita distinto rispetto alla situazione legittimante all’impugnativa dell’atto (Consiglio di Stato, sez. III – 19/2/2016 n. 696);
- che le disposizioni normative che assicurano il soddisfacimento della pretesa ostensiva costituiscono diretta espressione del principio di imparzialità e trasparenza ex art. 97 Costituzione e del “Diritto ad una buona amministrazione” ex art. 41 par. 2 lett. b) della “Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea”;
Atteso:
- che i ricorrenti sono stati componenti del Consiglio di Amministrazione di Soresina Reti e Impianti (SRI) Spa (ad oggi incorporata nella ASPM Soresina Servizi Srl);
- che i medesimi sono stati convenuti in giudizio innanzi al Tribunale di Brescia (sez. specializzata imprese), con atto di citazione notificato il 15/9/2016;
- che, nella loro qualità di ex amministratori – in carica nel periodo compreso tra il 2006 e il 2011 – sono chiamati a rispondere ex art. 2476 comma 1 c.c. per i danni arrecati al patrimonio sociale da operazioni dagli stessi approvate, riguardanti il finanziamento, la progettazione e la realizzazione della tangenziale sud di Soresina e di un impianto di teleriscaldamento alimentato da una centrale di cogenerazione (è stata chiesta la condanna a corrispondere alla Società l’importo di € 2.641.627,40 oltre interessi e rivalutazione monetaria);
- che, alla luce di tale cornice fattuale, gli esponenti hanno inoltrato a ASPM istanza di accesso alla documentazione detenuta, ossia:
• verbali del Consiglio di amministrazione della SRI Srl dall’1/8/2006 al 30/9/2011;
• verbali dell’Assemblea dei soci della SRI Srl dall’1/8/2006 al 30/9/2011;
• lettera di dimissioni di ciascuno dei quattro ricorrenti;
• note integrative al bilancio e relazioni del Collegio sindacale e dei revisori dei conti della SRI per gli anni 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011;
• relazione tecnica integrale dell’Ing. P C, direttore generale di ASPM, in merito all’“operazione tangenziale”, così come definita alla premessa 1 dell’atto di citazione;
• relazione tecnica integrale dell’Ing. P C datata 20/6/2013 (indicata a pagina 6, parte in fatto 2.2, punto 9 dell’atto di citazione), in merito alla “operazione TLR-Cogeneratore”, definita alla premessa 1 dell’atto di citazione;
• polizza assicurativa, ove esistente, stipulata dalla SRI Srl o da ASPM per la responsabilità civile dei propri amministratori per danni alla società, di cui ricorrenti risulterebbero beneficiare in ragione della carica rivestita nel periodo 2006/2011 in seno al Consiglio di amministrazione;
• atto di fusione per incorporazione tra ASPM e SRI, rogitato dal notaio dott. S F in data 27/12/2013;
- che i 4 ricorrenti affermano un interesse giuridicamente qualificato a conoscere gli atti e i documenti inerenti alle operazioni in relazione alle quali è stata loro addebitata una responsabilità risarcitoria;
- che gli stessi lamentano l’omesso riscontro di ASPM all’istanza ostensiva formulata, con la sola eccezione dell’atto di fusione societaria;
Considerato:
- che è vero che i ricorrenti possono presentare direttamente al Tribunale civile un’istanza di ostensione documentale (art. 210 c.p.c.), nel rispetto dei canoni di economia processuale;
- che, sul punto, il Consiglio di Stato (cfr. sez. IV – 28/1/2016 n. 326) ha recentemente affermato il consolidato principio secondo cui <<ai fini dell'accesso cd. defensionale ai documenti amministrativi, cioè