TAR Roma, sez. 2S, sentenza 2023-11-20, n. 202317285

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2S, sentenza 2023-11-20, n. 202317285
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202317285
Data del deposito : 20 novembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/11/2023

N. 17285/2023 REG.PROV.COLL.

N. 11965/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 11965 del 2015, proposto da
Soc Ops Group S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Marcello Mole', L P, con domicilio eletto in Roma, via Nicolò Porpora, 16;

contro

Comune di Civitavecchia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati M L R, M M, D O, S S, con domicilio eletto in Roma, piazza Re di Roma n.3;

per l'annullamento

dell'avviso n.1 del 23/06/2015 avente ad oggetto l'avviso di pagamento del canone patrimoniale non ricognitorio dovuto per la concessione e l'utilizzo di spazi ed aree pubbliche per l'anno 2014 e 2015.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Civitavecchia;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 22 settembre 2023, tenutasi mediante collegamento da remoto, la dott.ssa G V e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, la società ricorrente ha impugnato gli avvisi con cui il Comune di Civitavecchia ha sollecitato il pagamento del canone patrimoniale non ricognitorio di cui all’art. 27 del Codice della Strada, in relazione alla concessione per l’utilizzo di spazi ed aree pubbliche sottoscritta in data 16.09.2005, per gli anni 2014 e 2015.

2. La società ritiene di non essere tenuta al pagamento del suddetto canone in quanto l’imposizione unilaterale dello stesso andrebbe ad incidere sull’equilibrio contrattuale scaturente dalla suddetta concessione e sarebbe, pertanto, illegittimo.

3. Costituendosi in giudizio, il Comune resistente ha eccepito, in via pregiudiziale, la carenza di legittimazione attiva della società ricorrente che non sarebbe l’originaria parte del contratto di concessione in virtù del quale pretenderebbe di non versare le somme richieste con gli atti impugnati, bensì una società subentrante a seguito di una cessione di ramo d’azienda mai comunicata al Comune che, nel corso degli anni, sarebbe stato tratto in inganno dalla denominazione simile delle due società.

4. Il Comune eccepisce, inoltre, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo per quanto concerne la fondatezza della pretesa tributaria dell’ente che non involgerebbe l’esercizio di poteri autoritativi dell’amministrazione.

5. All’udienza di smaltimento del 22 settembre 2023, la causa è stata trattenuta in decisione.

6. Il Collegio ritiene che il ricorso sia inammissibile per le ragioni di seguito esposte.

7. In via preliminare, il Collegio rileva che, alla luce dell’esito del giudizio R.G. 14705/2014, la ricorrente deve essere considerata un occupante di fatto degli spazi e delle aree pubbliche relativamente alle quali l’amministrazione ha richiesto il pagamento del canone di cui agli avvisi impugnati, in quanto sprovvista di un titolo concessorio.

8. Di conseguenza, deve essere dichiarata anche in questa sede l’inammissibilità per carenza di legittimazione attiva della ricorrente di tutte le censure concernenti l’asserita violazione dell’equilibrio contrattuale stabilito nella concessione oggetto del giudizio R.G. 14705/2014.

9. Sono, invece, inammissibili per difetto di giurisdizione le domande di accertamento relative alla fondatezza nella fattispecie della pretesa tributaria dell’ente in quanto devolute alla cognizione del giudice tributario.

10. Secondo l’ormai costante insegnamento giurisprudenziale, infatti, sussiste la giurisdizione ordinaria sulle controversie aventi ad oggetto, non già la disciplina regolamentare generale del canone non ricognitorio, bensì l'accertamento in concreto dei presupposti della relativa debenza e la legittimità dei conseguenti atti impositivi: ciò in coerenza con quanto disposto dall'art. 133, lett. b), del cod.proc.amm., che esclude dalla giurisdizione amministrativa esclusiva in tema di beni pubblici le controversie relative ad indennità, canoni e altri corrispettivi.

11. Gli avvisi di pagamento si limitano a quantificare il debito del concessionario verso il Comune sulla base dei criteri predeterminati e vincolanti fissati nel Regolamento comunale, e le note che li veicolano sono, quindi, il frutto di mere operazioni di computo del canone sulla base delle tariffe e dei metri lineari di occupazione delle aree e degli spazi pubblici (cfr ex multis Cons. St., I, n. 430/2019;
id., II, par. n. 120/2017;
T.A.R. Calabria, Catanzaro, I, n.1983/2020).

12. La società ricorrente potrà, pertanto, nella sua qualità di occupante di fatto degli spazi e delle aree pubbliche cui si riferiscono gli atti impugnati, riproporre la domanda di annullamento degli avvisi di pagamento dinanzi al giudice competente con le modalità e i termini di cui all’art. 11 cod. proc. amm.

13. Alla luce delle osservazioni svolte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

14. Il Collegio ritiene che, in ragione della definizione in rito della controversia, sussistano i presupposti per la compensazione tra le parti delle spese del giudizio.

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