TAR Roma, sez. 2S, sentenza 2023-11-20, n. 202317285
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Testo completo
Pubblicato il 20/11/2023
N. 17285/2023 REG.PROV.COLL.
N. 11965/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11965 del 2015, proposto da
Soc Ops Group S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Marcello Mole', L P, con domicilio eletto in Roma, via Nicolò Porpora, 16;
contro
Comune di Civitavecchia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati M L R, M M, D O, S S, con domicilio eletto in Roma, piazza Re di Roma n.3;
per l'annullamento
dell'avviso n.1 del 23/06/2015 avente ad oggetto l'avviso di pagamento del canone patrimoniale non ricognitorio dovuto per la concessione e l'utilizzo di spazi ed aree pubbliche per l'anno 2014 e 2015.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Civitavecchia;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 22 settembre 2023, tenutasi mediante collegamento da remoto, la dott.ssa G V e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, la società ricorrente ha impugnato gli avvisi con cui il Comune di Civitavecchia ha sollecitato il pagamento del canone patrimoniale non ricognitorio di cui all’art. 27 del Codice della Strada, in relazione alla concessione per l’utilizzo di spazi ed aree pubbliche sottoscritta in data 16.09.2005, per gli anni 2014 e 2015.
2. La società ritiene di non essere tenuta al pagamento del suddetto canone in quanto l’imposizione