TAR Ancona, sez. I, sentenza 2020-01-17, n. 202000044

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2020-01-17, n. 202000044
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 202000044
Data del deposito : 17 gennaio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 17/01/2020

N. 00044/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00454/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 454 del 2018, proposto da
Z.L., rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Mantella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero dell'Interno, Questura -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Ancona, piazza Cavour, 29;



per l'annullamento

del provvedimento della Questura -OMISSIS- del -OMISSIS-con il quale si rifiutava il rilascio del permesso di soggiorno di lungo periodo, nonché il rinnovo o il rilascio dello stesso titolo di soggiorno già in possesso della ricorrente per motivi di lavoro subordinato.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 ottobre 2019 il dott. Giovanni Ruiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

La ricorrente è -OMISSIS-, regolarmente residente in Italia -OMISSIS-, svolge attività lavorativa subordinata come-OMISSIS-.

Già titolare di un permesso di soggiorno valido fino -OMISSIS-, con istanza -OMISSIS-la ricorrente presentava domanda di rilascio di permesso di lungo periodo.

In -OMISSIS-, il procuratore della ricorrente sollecitava via PEC il rilascio del titolo di soggiorno. In seguito, dopo l’invio del preavviso ex art. 10 bis legge n. 241 del 1990 (comunicato per compiuta giacenza) è stato adottato il provvedimento impugnato, con il quale si nega il rilascio del permesso di soggiorno di lungo periodo, nonché il rinnovo o il rilascio dello stesso titolo di soggiorno già in possesso della ricorrente per motivi di lavoro subordinato, a causa delle prolungate -OMISSIS- della stessa dal territorio nazionale.

Il provvedimento è impugnato con tre motivi di ricorso

Con il primo motivo si deduce la violazione dell’art. 9 comma 6 del d.lgs n. 286 del 1998, in quanto non si sarebbe tenuto conto che le -OMISSIS- della ricorrente sono riconducibili alle -OMISSIS-, come dimostrato da documentazione che non è stato possibile mostrare all’Amministrazione per la mancata comunicazione del preavviso di rigetto al difensore.

Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione del combinato disposto degli artt. 13, comma 4, del DPR n. 394 del 1999 e dell’art. 5, comma 5, del d.lgs n. 286 del 1998, quest’ultimo nella parte in cui prevede che il permesso di cui era titolare la ricorrente possa essere revocato o non rinnovato solo nei casi e ricorrenze di cui al comma 5. Si sostiene che la motivazione adottata nell’atto impugnato per giustificare (oltre al diniego del titolo di lungo periodo) il rifiuto di rinnovo del permesso per lavoro subordinato di cui la ricorrente era titolare sia inadeguata, per non avere tenuto conto dei -OMISSIS-.

Con il terzo motivo di ricorso si deduce la illegittimità dell’atto impugnato per omessa valutazione, ai sensi dell’ex art. 5, comma 5, del d. lgs n. 286 del 1998, delle -OMISSIS- della ricorrente, nonché della durata della -OMISSIS-.

Si è costituita la Questura

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