TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 2020-02-25, n. 202002442
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Testo completo
Pubblicato il 25/02/2020
N. 02442/2020 REG.PROV.COLL.
N. 11466/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11466 del 2019, proposto da
Del V S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato M R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati D B, G D R, D A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Consip S.p.A. non costituita in giudizio;
nei confronti
Del Bo Roma S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Orazio Abbamonte, Maria Filosa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Orazio Abbamonte in Roma, via n. Porpora n. 12;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
1. della determinazione n. RS 30/454/2019 del 12.7.2019 a firma del Responsabile della Direzione Centrale Acquisti e Appalti I.N.P.S., recante esclusione della ricorrente in seguito a giudizio di anomalia dell’offerta;
2. del verbale della seduta di gara del 23.7.2019, recante proposta di aggiudicazione alla Del Bo Roma S.r.l.;
3. di ogni altro atto agli stessi preordinato, presupposto, connesso e conseguente;
NONCHE'
- per l'accertamento del diritto della Del V S.r.l. a vedersi aggiudicato il servizio di manutenzione degli impianti elevatori del complesso immobiliare della Direzione generale I.N.P.S. di Roma;
- per la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato nel corso della definizione del giudizio, ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. n. 104/2010, con diverso operatore economico;
- per il risarcimento in forma specifica o per equivalente.
Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da DEL BO ROMA SRL:
della determinazione INPS del 12 luglio 2019.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e di Del Bo Roma S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2020 il dott. M S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La società ricorrente (Del V S.r.l.) prendeva parte alla procedura di gara indetta ai sensi dell’art. 61 del D.Lgs. n. 50/2016, volta all'affidamento dei servizi di manutenzione degli impianti elevatori del complesso immobiliare della Direzione generale I.N.P.S. di Roma, svolta mediante il Sistema Dinamico di Acquisizione per la Pubblica Amministrazione (SDA) su piattaforma Consip ai sensi dell'art. 55 del D.lgs. 50/2016. Importo a base d’asta: oltre 2 milioni 100 mila euro. Metodo di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggioso.
Al termine della procedura di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la Del V risultava al primo posto della graduatoria provvisoria di gara. Avendo tuttavia superato per entrambe le componenti (tecnica ed economica) i 4/5 dei rispettivi punteggi massimi previsti dalla disciplina di gara, la stessa veniva sottoposta a valutazione di anomalia ai sensi dell’art. 97 del predetto codice dei contratti pubblici.
All’esito del sub-procedimento di verifica dell'anomalia dell’offerta la stessa società (Del V S.r.l.) veniva esclusa ai sensi dell'art. 97, comma 5, avendo proposto un costo del lavoro eccessivamente inferiore rispetto alle tabelle ministeriali. Più in particolare la società, autoqualificatasi alla stregua di impresa artigianale, si era rivelata in realtà in possesso degli indici dimensionali e finanziari onde poter essere diversamente considerata come impresa industriale. Nei confronti dei suoi lavoratori avrebbe dunque dovuto trovare applicazione il CCNL metalmeccanici industria e non quello metalmeccanici artigianato. La inappropriata applicazione di quest’ultimo, da parte della società ricorrente, aveva piuttosto determinato un ribasso del costo del lavoro ricompreso tra il 23% ed il 26% (a seconda del livello funzionale ricoperto dai singoli lavoratori) che la stazione appaltante riteneva eccessivamente più basso rispetto alle tabelle ministeriali a tal fine predisposte dal Ministero del lavoro, ai sensi dell’art. 23, comma 16, del Codice dei contratti, per i lavoratori del comparto di riferimento (metalmeccanici industria). In altre parole: la società ricorrente era da ritenere impresa industriale e non artigianale;
il CCNL da applicare era dunque quello metalmeccanici industria e non metalmeccanici artigianato;
la distorta applicazione del contratto artigianato aveva prodotto un ribasso eccessivo rispetto al costo effettivo della manodopera. Di qui la esclusione della ricorrente, non avendo questa positivamente superato il giudizio sulla valutazione di anomalia.
2. La suddetta esclusione veniva a questo punto gravata per violazione dell’art. 97 del codice dei contratti nonché per eccesso di potere sotto il profilo della irragionevolezza e della illogicità, atteso che sarebbe stata compressa la “libera autodeterminazione” dell’impresa di applicare i parametri contrattuali che maggiormente si ritengono più convenienti, con il solo limite della coerenza tra CCNL e settore merceologico di riferimento (nel caso di specie, quello metalmeccanico).
3. Si costituivano in giudizio l’intimato istituto previdenziale e la società controinteressata DEL BO s.r.l., seconda classificata, per chiedere il rigetto del gravame mediante articolate controdeduzioni che, più avanti, formeranno oggetto di più specifica trattazione. La controinteressata sollevava in particolare eccezione di inammissibilità (memoria 11 gennaio 2020) in quanto il ricorso non si sarebbe concentrato altresì su una ulteriore ragione di esclusione, ossia l’erronea giustificazione dei prezzi sui lavori straordinari (basati su una distorta lettura del prezziario della Regione Lazio).
4. La medesima controinteressata proponeva tra l’altro ricorso incidentale per i motivi di seguito sintetizzati: a) violazione art. 80, comma 5, del codice dei contratti, nonché del paragrafo 5.4. del capitolato d’oneri, e ciò dal momento che la società ricorrente non avrebbe tempestivamente informato la stazione appaltante circa la risoluzione del contratto
medio tempore
intervenuta, per mano di ATAC s.p.a., con riguardo alla manutenzione delle scale mobili della metropolitana di Roma;
b) violazione dell’art. 80, comma 4, del codice dei contratti, nella parte in cui la ricorrente principale non sarebbe stata esclusa per violazione degli obblighi previdenziali (pur avendone perso i requisiti, la medesima avrebbe infatti versato contributi quale impresa artigiana e non come impresa industriale);
c) violazione del principio di immutabilità dell’offerta. In fase di giudizio di anomalia la ricorrente principale avrebbe infatti modificato, in modo consistente, alcune delle più importanti voci di costo;
d) erronea giustificazione in ordine ai lavori di manutenzione straordinaria a causa della omessa applicazione del tariffario della Regione Lazio.
5. Resisteva avverso il ricorso incidentale la ricorrente principale la cui difesa: in primo luogo, sollevava eccezione di carenza di interesse atteso che non sarebbe stato ancora adottato un provvedimento di aggiudicazione in favore della società controinteressata;
in secondo luogo, faceva presente che in ordine all’appalto ATAC per la metro di Roma era stato costituito il consorzio “METRO Roma SCARL” cui andava esclusivamente riferito ogni possibile addebito di natura contrattuale (Del V sarebbe stata dunque esente da qualsiasi forma di responsabilità, in tal senso, e ciò dal momento che il consorzio METRO Roma SCARL avrebbe gestito la commessa in piena autonomia organizzativa e funzionale);
in terzo luogo, evidenziava che al momento della risoluzione contrattuale (26 marzo 2019) il procedimento del giudizio di anomalia sia era già concluso. Dunque ogni tipo di rapporto con la stazione appaltante si sarebbe ormai definitivamente esaurito);
in quarto luogo, il sistema informatico previsto per gli adempimenti connessi allo svolgimento della gara non avrebbe materialmente consentito l’inserimento di una simile informazione, ossia la avvenuta risoluzione contrattuale con ATAC s.p.a. (elemento questo peraltro sottolineato in occasione della discussione in pubblica udienza).
DIRITTO
6. Tutto ciò premesso si affronta innanzitutto il ricorso incidentale.
7. Quanto alla sollevata eccezione di carenza di interesse il Consiglio di Stato, sez. V, con sentenza 6 agosto 2012, n. 4510, ha così statuito: “L’interesse che giustifica la proposizione del ricorso incidentale è di segno conservativo, atteso che il relativo strumento è inteso a preservare la disponibilità del bene della vita minacciato dall'altrui ricorso principale, e la sua esistenza può perciò essere considerata, almeno normalmente, in re ipsa, poiché l'esito negativo dell'impugnazione avversaria è per definizione fonte di utilità per il soggetto che ne sia stato investito” . L’eccezione deve dunque essere rigettata.
8. Il ricorso incidentale è in particolare fondato sulla base del primo assorbente motivo. Osserva al riguardo il collegio che:
8.1. Il bando di gara, tra le condizioni di partecipazione [par. III.1)], prevedeva al paragrafo III.1.1), lettera b), l’obbligo di dichiarare la “non