TAR Brescia, sez. I, sentenza 2016-06-01, n. 201600786
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N. 00786/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00448/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 448 del 2015, proposto da:
H S, rappresentato e difeso dagli avv.ti Luciana D'Onofrio e A F, con domicilio eletto in Brescia presso lo studio della prima, Via Guido Zadei, N. 37;
contro
Ministero dell'Interno e Questura di Brescia, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliati in Brescia, Via S. Caterina, 6;
per l'annullamento
- del decreto del Questore di Brescia prot. n. Cat.A12/Immig/IISez/2014/lg del 13 maggio 2014, notificato il 19 gennaio 2015, di diniego del rinnovo del permesso di soggiorno per mancanza dei requisiti reddituali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Brescia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 maggio 2016 la dott.ssa M B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
L’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, posseduto dal ricorrente, è stata rigettata a causa della ravvisata carenza di attività lavorativa dello stesso.
Ritenendo illegittima, ai sensi degli artt. 4 e 5 del d. lgs. 286/98, la reiezione della sua istanza, lo straniero ha notificato il ricorso in esame, affermando di essere stato assunto, quale domestico, con una retribuzione apparentemente superiore al minimo dell’assegno sociale INPS .
In considerazione di ciò, nonché del fatto che il ricorrente non risultava aver posto in essere comportamenti che destassero allarme sociale, così dimostrando una effettiva volontà di inserimento, questo Tribunale ha disposto il rilascio di un titolo di soggiorno per lavoro subordinato, precisando che “l’attività svolta in base a tale titolo verrà verificata dall’amministrazione e potrà costituire sopravvenienza utile ex art. 5 comma 5 T.U. Immigrazione” (così l’ordinanza n. 719/2015).
Solo alla pubblica udienza del 25 maggio 2016, il procuratore di parte ricorrente ha dichiarato a verbale la sopravvenuta carenza di interesse alla pronuncia.
Al Collegio non rimane, dunque, che dare atto di ciò.
Le spese del giudizio possono trovare compensazione tra le parti in causa, atteso che la misura cautelare favorevole al ricorrente è scaturita da un’interpretazione della norma conseguente ad un innovativo orientamento giurisprudenziale.