TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2024-05-23, n. 202410400

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2024-05-23, n. 202410400
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202410400
Data del deposito : 23 maggio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 23/05/2024

N. 10400/2024 REG.PROV.COLL.

N. 06596/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6596 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato G Z, con domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avvocato F T in Roma, Via Orazio, 3;

contro

Ministero della difesa e Comando generale dell’Arma dei carabinieri, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

per l’annullamento

quanto al ricorso introduttivo:

- della comunicazione del Ministero della difesa – Comando carabinieri Senato della Repubblica prot. n.-OMISSIS- datata 11 aprile 2013;

- della comunicazione del Ministero della difesa – Comando carabinieri Senato della Repubblica prot. n. -OMISSIS-datata 11 aprile 2013;

- di tutti gli atti afferenti al procedimento di collocamento in congedo per superamento del periodo massimo di aspettativa fruibile nel quinquennio, ancorché essi siano prodromici, presupposti, conseguenti e susseguenti;

quanto ai motivi aggiunti depositati in data 28 novembre 2013:

- del provvedimento del Comando generale dell’Arma dei carabinieri prot. n. -OMISSIS- in data 1° luglio 2013;

quanto ai motivi aggiunti depositati in data 11 marzo 2014:

- dell’atto del Ministero della difesa – Comando carabinieri Senato della Repubblica prot. n. -OMISSIS-datato 4 dicembre 2014;

- di tutti gli atti afferenti al procedimento di collocamento in congedo per superamento del periodo massimo di aspettativa fruibile nel quinquennio, ancorché essi siano prodromici, presupposti, conseguenti e susseguenti;

quanto ai motivi aggiunti depositati in data 3 marzo 2015:

- dell’atto del Ministero della difesa – Comando carabinieri Senato della Repubblica prot. n. -OMISSIS- datato 19 novembre 2014;

- della determinazione del Ministero della difesa – Comando generale dell’Arma dei carabinieri prot. n. -OMISSIS- datata 5 dicembre 2014;

- di tutti gli atti afferenti al procedimento di collocamento in congedo per superamento del periodo massimo di aspettativa fruibile nel quinquennio, ancorché essi siano prodromici, presupposti, conseguenti e susseguenti.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa e del Comando generale dell’Arma dei carabinieri;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatrice nell’udienza pubblica del giorno 28 febbraio 2024 la dott.ssa F V D M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Il ricorrente -OMISSIS-, appuntato scelto dell’Arma dei carabinieri, da ultimo in servizio presso il Comando carabinieri Senato della Repubblica, contesta nel presente giudizio i provvedimenti con i quali l’Amministrazione ha determinato i periodi di aspettativa per infermità di cui il militare ha fruito e, ritenuto il superamento del periodo massimo di aspettativa nel quinquennio, lo ha collocato in congedo, categoria della riserva.

2. Occorre premettere che, con il ricorso R.G. n. 4443 del 2013, il ricorrente aveva impugnato: (i) la comunicazione del Comando carabinieri Senato della Repubblica in data 14 febbraio 2013, recante la dispensa dal servizio del militare con effetto immediato, in attesa della formalizzazione del provvedimento di congedo, categoria della riserva, per superamento del periodo massimo di aspettativa per infermità;
(ii) il verbale del Dipartimento militare di medicina legale di Roma modello BL/S del 20 febbraio 2013;
(iii) il provvedimento del Comando carabinieri Senato della Repubblica in data 15 febbraio 2013, recante il collocamento in aspettativa del militare per infermità in alcuni periodi indicati.

Con motivi aggiunti nell’ambito del medesimo giudizio, depositati il 28 novembre 2013, il ricorrente aveva poi impugnato il provvedimento del Comando generale dell’Arma dei carabinieri del 1° luglio 2013, recante la determinazione, nei confronti dell’appuntato scelto -OMISSIS-, della cessazione del servizio permanente e del collocamento in congedo, categoria della riserva, a decorrere dal 15 febbraio 2013, per superamento del periodo massimo di aspettativa fruibile nel quinquennio.

3. Pendente il predetto gravame, il sig. -OMISSIS- ha introdotto il presente giudizio (R.G. n. 6596 del 2013), con ricorso depositato il 9 luglio 2013.

3.1. In particolare, con il ricorso introduttivo sono stati impugnati: (i) il provvedimento del Comando carabinieri Senato della Repubblica prot. n.-OMISSIS- in data 11 aprile 2013, recante la rideterminazione dei periodi di aspettativa per infermità fruiti dal ricorrente;
(ii) il provvedimento del medesimo Comando prot. n. -OMISSIS-datata 11 aprile 2013, con il quale è stato disposto il collocamento in aspettativa del ricorrente per infermità dipendente da causa di servizio dal 31 dicembre 2007 al 31 gennaio 2008.

3.2. In questo giudizio il ricorrente afferma di aver proposto un primo atto di motivi aggiunti, identico a quello depositato il 28 novembre 2013 nel ricorso R.G. n. 4443 del 2013, avverso il provvedimento del Comando generale dell’Arma dei carabinieri del 1° luglio 2013, recante la determinazione, nei confronti dell’appuntato scelto -OMISSIS-, della cessazione del servizio permanente e del collocamento in congedo, categoria della riserva, a decorrere dal 15 febbraio 2013, per superamento del periodo massimo di aspettativa fruibile nel quinquennio.

Tale atto, benché non reperito in originale nel fascicolo di causa, deve ritenersi smarrito per causa non imputabile al ricorrente;
circostanza, questa, desumibile dal fatto che nell’epigrafe dei motivi aggiunti depositati il 28 novembre 2013 nel fascicolo R.G. n. 4443 del 2013 si legge: “ ricorso per motivi aggiunti ai gravami R.G. nn. 4443/13 e 6596/13 ”.

Il presente giudizio ha ad oggetto, pertanto, anche tale primo atto di motivi aggiunti.

3.3. Con un secondo atto di motivi aggiunti, depositato in data 11 marzo 2014, l’appuntato scelto -OMISSIS- ha poi impugnato il provvedimento del Comando carabinieri Senato della Repubblica prot. n. -OMISSIS-del 4 dicembre 2013, mediante il quale sono stati nuovamente determinati i periodi di aspettativa fruiti dal militare, con espresso annullamento e sostituzione dei provvedimenti precedentemente adottati al riguardo.

3.4. Infine, con un terzo atto di motivi aggiunti, depositato il 3 marzo 2015, il ricorrente ha impugnato: (i) il provvedimento del Comando carabinieri Senato della Repubblica prot. n. -OMISSIS- del 19 novembre 2014, con il quale, in sostituzione del provvedimento n. -OMISSIS-del 4 dicembre 2013 (impugnato con il secondo atto di motivi aggiunti), sono stati ricalcolati i periodi di aspettativa per infermità, individuandoli complessivamente in “ giorni 742 di cui 731 computabili ” dal 17 aprile 2008 al 4 febbraio 2013;
(ii) il provvedimento del Comando generale dell’Arma dei carabinieri prot. n. -OMISSIS- del 5 dicembre 2014, con il quale, richiamando la rideterminazione dei periodi di aspettativa del 19 novembre 2014, è stata modificata la data di collocamento in congedo dell’appuntato scelto -OMISSIS-, portandola dal 15 febbraio 2013 (data indicata nel provvedimento del 1° luglio 2013, impugnato con il primo atto di motivi aggiunti) al 5 febbraio 2013.

4. L’Avvocatura generale dello Stato, costituitasi in giudizio per il Ministero della difesa e per il Comando generale dell’Arma dei carabinieri, ha depositato una memoria in vista dell’udienza del 25 maggio 2022.

5. Il ricorrente ha parimenti depositato una memoria e ha, inoltre, replicato alle produzioni avversarie.

6. Con la sentenza non definitiva n. -OMISSIS- del 31 maggio 2022, questa Sezione, previa riunione dei ricorsi R.G. n. 4443 del 2013 e n. 6596 del 2013:

- ha dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso R.G. n. 4443 del 2013, “ (...) in quanto il provvedimento impugnato è stato successivamente sostituito da una autonoma ed ulteriore valutazione della Amministrazione, contenuta in un nuovo provvedimento emanato in autotutela ed avverso il quale non sono stati esperiti motivi aggiunti (ma un autonomo ricorso) ”;

- con riguardo al ricorso R.G. n. 6596 del 2013, ha disposto una verificazione, “ (...) intesa ad accertare, in contraddittorio tra le parti e previa acquisizione della relativa documentazione, la correttezza o meno del calcolo effettuato dall’Amministrazione intimata in merito al superamento del termine massimo di giorni di aspettativa fruibili del quinquennio ”.

Di quest’ultimo incombente è stato incaricato il Responsabile della Direzione regionale del Lazio dell’Istituto nazionale assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

7. Con l’ordinanza n. -OMISSIS-in data 8 luglio 2022, preso atto della dichiarazione dell’Organo designato circa la carenza della necessaria competenza per l’esecuzione della verificazione, è stato incaricato dell’incombente il Responsabile della Direzione regionale del Lazio dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

8. Successivamente, con l’ordinanza n. -OMISSIS-del 5 dicembre 2022, è stata concessa all’Organo verificatore la proroga dei termini richiesta per il completamento delle attività e per il deposito della relazione conclusiva.

9. Il 22 aprile 2023, in vista dell’udienza pubblica del 24 maggio 2023, il ricorrente ha prodotto una memoria, nella quale ha evidenziato di non aver ricevuto alcun preavviso di attività da parte del verificatore e di non aver avuto quindi alcuna effettiva possibilità di partecipare alla verificazione.

10. Il 22 maggio 2023 è stata depositata la relazione della verificazione, ove si afferma che “ (...) è determinabile, come giusta data di cessazione dal servizio, per superamento del periodo di aspettativa nel quinquennio mobile, il giorno 15/02/2013 ”.

11. In pari data il ricorrente ha depositato note di udienza, nelle quali ha allegato che le conclusioni raggiunte dal verificatore comproverebbero l’illegittimità del provvedimento del 5 dicembre 2014, recante il congedo per superamento del limite massimo di aspettativa a decorrere dal 5 febbraio 2013.

12. All’udienza pubblica del 24 maggio 2023, preso atto dell’esigenza, rappresentata dal verificatore, di apportare modifiche alla relazione depositata, il Collegio ha disposto il rinvio della discussione all’udienza pubblica del 19 luglio 2023, assegnando all’Organo incaricato il termine di venti giorni per il deposito di una integrazione alla relazione.

13. Il 3 giugno 2023 il verificatore ha depositato la relazione emendata, recante le seguenti conclusioni: “ (...) NON è determinabile, come giusta data di cessazione dal servizio, per superamento del periodo di aspettativa nel quinquennio mobile, il giorno 15/02/2013, in quanto non è soddisfatta la condizione del superamento dei 730 giorni, considerato periodo massimo di aspettativa di servizio fruibile nel quinquennio ”.

14. In vista dell’udienza del 19 luglio 2023, l’Avvocatura generale dello Stato ha contestato gli esiti della verificazione, producendo una memoria, nonché documenti, tra i quali una relazione dei consulenti di parte dell’Amministrazione.

15. Il ricorrente ha depositato note di udienza, con le quali ha espresso condivisione nei confronti delle conclusioni raggiunte dal verificatore.

In subordine, per il caso in cui gli esiti della verificazione non fossero ritenuti attendibili, la parte ha evidenziato l’omessa considerazione, da parte dell’Organo incaricato, delle eccezioni attinenti alla mancata sottrazione dei giorni di licenza ordinaria maturata e spettante al militare dal conteggio del c.d. periodo di comporto. In questa prospettiva, la parte ha domandato la rinnovazione della verificazione, con garanzia del contraddittorio.

16. Con l’ordinanza n. -OMISSIS-del 27 luglio 2023, questa Sezione, rilevato che l’ordinanza n. -OMISSIS-in data 8 luglio 2022 aveva espressamente prescritto che la verificazione dovesse svolgersi in contraddittorio e che, tuttavia, tale modus operandi non risultava essere stato seguito, ha disposto il riesame, da parte dell’Organo incaricato, delle conclusioni raggiunte nella relazione di verificazione depositata il 3 giugno 2023, assicurando il contraddittorio tra le parti, con le modalità di specificate nella medesima ordinanza.

17. Il 12 dicembre 2023 è stata depositata agli atti del giudizio la nuova relazione della verificazione, corredata del verbale della riunione convocata dall’Organo incaricato per l’audizione delle parti.

Le conclusioni formulate sono orientate nel senso di ritenere “ (...) determinabile, come giusta data di cessazione dal servizio il 05/02/2013 per superamento del periodo di aspettativa nel quinquennio mobile avendo accumulato 731 giorni alla data del 04 febbraio 2023 ”.

18. All’udienza pubblica del 28 febbraio 2024 il Collegio ha prospettato un possibile profilo di improcedibilità del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti, a eccezione di quelli presentati il 3 marzo 2015.

La difesa di parte ricorrente ha domandato la convocazione del verificatore per rendere chiarimenti.

La causa è stata, infine, trattenuta in decisione.

19. Rileva preliminarmente il Collegio che i provvedimenti impugnati con l’atto di motivi aggiunti del 3 marzo 2015 hanno integralmente sostituito quelli contestati con il ricorso introduttivo e con i precedenti motivi aggiunti.

19.1. Si osserva, infatti, che:

- il provvedimento del Comando carabinieri Senato della Repubblica prot. n. -OMISSIS- del 19 novembre 2014 ha definitivamente ricalcolato i periodi di aspettativa per infermità del ricorrente, sostituendo l’atto prot. n. -OMISSIS-del 4 dicembre 2013, impugnato con i motivi aggiunti dell’11 marzo 2014;

- il provvedimento del Comando generale dell’Arma dei carabinieri prot. n. -OMISSIS- del 5 dicembre 2014 ha definitivamente stabilito la data di collocamento in congedo dell’appuntato scelto -OMISSIS-, fissandola al 5 febbraio 2013, in luogo del 15 febbraio 2013, data indicata nel provvedimento del 1° luglio 2013, impugnato con i motivi aggiunti del 28 novembre 2013.

19.2. Di conseguenza, l’interesse del ricorrente si concentra sui motivi aggiunti da ultimo depositati, mentre devono essere dichiarati improcedibili il ricorso, i motivi aggiunti del 28 novembre 2013 e i motivi aggiunti dell’11 marzo 2014.

20. Ciò posto, il Collegio ritiene di non dover accogliere la richiesta, formulata in udienza dalla difesa di parte ricorrente, di convocare il verificatore per fornire chiarimenti, in quanto non emergono profili che necessitino di dover essere ulteriormente approfonditi, secondo quanto si espone di seguito.

21. Prima di scrutinare le censure articolate dal ricorrente, occorre premettere che, ai sensi dell’articolo 912 cod. ord. mil., come sostituito dall’articolo 4, comma 1, lett. gg) , del decreto legislativo 24 febbraio 2012, n. 20, “ I periodi di aspettativa per infermità e per motivi privati non possono superare cumulativamente la durata di due anni in un quinquennio, anche in caso di trasferimento dall’una all’altra aspettativa ”.

A sua volta, l’articolo 905 cod. ord. mil. dispone che:

1. L’aspettativa per infermità temporanea è disposta a domanda o d’autorità.

2. Prima del collocamento in aspettativa per infermità ai militari sono concessi i periodi di licenza non ancora fruiti.

3. Nei casi di aspettativa per infermità si provvede tempestivamente agli accertamenti sanitari.

4. Se il militare è giudicato ancora temporaneamente non idoneo al servizio incondizionato, l’aspettativa è prorogata fino a raggiungere il periodo massimo previsto dall’articolo 912.

5. Se allo scadere di detto periodo massimo il militare è ancora giudicato non idoneo al servizio incondizionato, lo stesso cessa dal servizio permanente, ai sensi dell’articolo 929.

(...)

7. La cessazione dal servizio permanente si applica se il militare è giudicato permanentemente inabile al servizio incondizionato anche prima dello scadere del periodo massimo di aspettativa, ovvero quando, nel quinquennio, è giudicato non idoneo al servizio incondizionato, dopo che ha fruito del periodo massimo di aspettativa e gli sono state concesse le licenze eventualmente spettantigli. (...) ”.

L’articolo 929, comma 1, cod. ord. mil. stabilisce, infine, che: “ Il militare, che deve assicurare in costanza di servizio i requisiti di idoneità specifici previsti dal capo II del titolo II del libro IV del regolamento, e accertati secondo le apposite metodologie ivi previste, cessa dal servizio permanente ed è collocato, a seconda dell’idoneità, in congedo, nella riserva o in congedo assoluto, quando:

a) è divenuto permanentemente inidoneo al servizio incondizionato;

b) non ha riacquistato l’idoneità allo scadere del periodo massimo di aspettativa per infermità temporanea;

c) è giudicato non idoneo al servizio incondizionato dopo che, nel quinquennio, ha fruito del periodo massimo di aspettativa e gli sono state concesse le licenze spettantegli ”.

22. Nel caso oggetto della presente controversia, come sopra detto, con provvedimento del Comando generale dell’arma dei carabinieri del 5 dicembre 2014 sono stati determinati la cessazione dal servizio permanente e il collocamento in congedo, categoria della riserva, dell’appuntato scelto -OMISSIS-, “ (...) a decorrere dal 5 febbraio 2013, poiché sotto tale data, essendo ancora temporaneamente inidoneo al s.m.i., supera il periodo massimo di aspettativa fruibile nel quinquennio ”.

Tale determinazione, come pure detto, è stata assunta sulla base dei periodi di aspettativa per infermità individuati con provvedimento del Comando carabinieri Senato della Repubblica del 19 dicembre 2014.

23. Con il primo motivo di censura articolato nell’atto di motivi aggiunti del 3 marzo 2015, il ricorrente sostiene che il periodo massimo di aspettativa non sarebbe stato superato, evidenziando che, alla data del 5 febbraio 2013 il militare:

- non si sarebbe trovato in aspettativa, bensì a disposizione dell’autorità sanitaria, in quanto in attesa di essere convocato a visita medica;

- non sarebbe stato sottoposto a un provvedimento che accertava una malattia o lo poneva in aspettativa per infermità, in quanto la Commissione medica ospedaliera, all’esito della visita del 20 febbraio 2013, lo ha poi giudicato idoneo nella categoria di appartenenza;

- non sarebbe stato giudicato permanentemente inidoneo al servizio militare incondizionato, non essendo stato sottoposto a una visita medica specificamente rivolta ad accertare tale condizione.

Non sarebbe stata osservata, inoltre, la circolare della Direzione generale della sanità militare prot. n. 5000 del 9 marzo 2007, sulla base della quale, prima del superamento del periodo massimo di aspettativa, il dipendente avrebbe dovuto essere sottoposto a un’apposita visita medica, finalizzata a verificare il mantenimento dei requisiti di idoneità al servizio militare incondizionato. In tale occasione, avrebbe dovuto essere accertata l’eventuale residua capacità lavorativa, anche al fine di un possibile reimpiego in ambito civile.

23.1. Al riguardo, deve osservarsi che, secondo l’indirizzo giurisprudenziale anche di recente ribadito dal Consiglio di Stato, che il Collegio ritiene di condividere e fare proprio, “ (...) il provvedimento di cessazione dal servizio del militare, adottato al termine del biennio di aspettativa per motivi di salute, ha natura vincolata, con effetti che si producono in modo automatico al compimento del periodo massimo di aspettativa, sicché l’amministrazione non deve effettuare un ulteriore accertamento clinico delle condizioni di salute dell’interessato, poiché questa costituisce diversa ed autonoma causa di congedo (Cons. Stato Sez. IV, 13 febbraio 2020, n. 1143;
id. Sez. IV, 28 novembre 2012, n. 6030;
id. Sez. IV, 18 gennaio 2011, n. 354)
” (Cons. Stato, Sez. II, 24 aprile 2023, n. 4109).

Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, l’Amministrazione non era quindi tenuta a sottoporre il dipendente a una specifica visita medica al fine di accertarne la permanente inidoneità al servizio militare, ma doveva collocarlo in congedo a seguito del solo superamento del periodo massimo di aspettativa di cui all’articolo 912 cod. ord. mil, determinato dalla somma dei periodi di aspettativa per infermità fruiti nel quinquennio.

23.2. Deve poi osservarsi che il ricorrente è effettivamente venuto a trovarsi in una situazione in cui, alla scadenza del periodo stabilito dall’articolo 912 cod. ord. mil., si trovava ancora in aspettativa per infermità, ricadendo, quindi, nella fattispecie di cui all’articolo 929, comma 1, lett. b) , cod. ord. mil.

23.2.1. Occorre, infatti, tenere presente che, con verbale della Commissione medica ospedaliera del 21 dicembre 2012, il militare è stato giudicato temporaneamente non idoneo al servizio di istituto per quaranta giorni dalla predetta data.

Il ricorrente sostiene che, alla data del 4 febbraio 2013, non avrebbe dovuto essere considerato in aspettativa per infermità, in quanto era in attesa di essere nuovamente visitato dalla Commissione medica ospedaliera.

Contrariamente a quanto sostenuto dalla parte, tuttavia, il periodo durante il quale il militare, già giudicato temporaneamente inidoneo al servizio militare, è stato a disposizione della Commissione deve essere considerato parimenti come periodo di aspettativa per infermità. Trova, infatti, applicazione la direttiva tecnica del Comando logistico dell’Esercito – Dipartimento di sanità del 18 marzo 2008, nella quale si legge che “ La posizione del militare inviato in CMO o in CM II Istanza (così detto periodo a disposizione) resta quella in cui il militare si trovava prima dell’invio fino all’emissione del nuovo giudizio da parte della CMO o CM II Istanza. Pertanto tutto il periodo necessario per l’effettuazione degli accertamenti è da considerarsi “attività di servizio” se il militare proviene dalla idoneità, mentre se proveniente dalla inidoneità è da computare come licenza straordinaria/aspettativa o licenza di convalescenza a seconda dei casi e della categoria di militare. Solo nel caso in cui un militare proveniente dalla inidoneità è giudicato idoneo dalla CMO o dalla CM II Istanza dopo un lungo periodo in cui è rimasto a disposizione per le difficoltà ad effettuare gli accertamenti o per altre motivazioni, la Commissione potrà fornire precisazioni sulla posizione del militare nel periodo intercorrente ” (§ 9, punto b, pag. 25).

In applicazione di tale direttiva, l’Organo incaricato della verificazione ha riscontrato la correttezza dei conteggi dei periodi di aspettativa per infermità del ricorrente effettuati dall’Amministrazione, considerando che “ (...) i giorni trascorsi dagli interessati a disposizione della CMO, sono conteggiati, come periodi di aspettativa e quindi concorrono nel calcolo dei 730 giorni, solo nel caso in cui un militare proviene da un periodo di inidoneità all’attività di servizio. Mentre, i periodi in cui il ricorrente è stato messo a disposizione della CMO proveniente dalla idoneità al servizio, non possono essere computati nel calcolo delle aspettative, bensì devono essere considerati come ‘attività di servizio’ ”. In particolare, il ricorrente era stato giudicato temporaneamente inidoneo al servizio con il richiamato verbale della Commissione medica ospedaliera del 21 dicembre 2012, per cui correttamente l’Amministrazione ha incluso nel periodo di aspettativa per infermità anche i giorni durante i quali l’interessato non ha prestato servizio in attesa di essere visitato nuovamente.

23.2.2. D’altro canto, il verbale della Commissione medica ospedaliera del 20 febbraio 2013 è intervenuto quando già era stato superato il periodo di comporto e non ha affatto accertato l’idoneità del ricorrente al servizio militare incondizionato.

La Commissione ha, infatti, sostanzialmente confermato il quadro diagnostico già riscontrato nella precedente visita del 21 dicembre 2012, conclusasi con un giudizio di temporanea inidoneità al servizio d’istituto, e si è poi limitata a rilevare l’idoneità dell’interessato relativamente alla categoria di appartenenza, ossia la riserva, nella quale il militare era già stato collocato. In altri termini, come correttamente evidenziato dall’Amministrazione nelle proprie difese, la Commissione medica ospedaliera, intervenendo quando il rapporto di impiego era già cessato, ha soltanto implicitamente escluso la sussistenza dei presupposti per una dichiarazione di permanente inidoneità al servizio militare incondizionato, che avrebbe comportato il collocamento del ricorrente in congedo assoluto, invece che nella riserva (v. articolo 929, comma 1, cod. ord. mil., sopra richiamato).

23.3. Non coglie nel segno, poi, l’ulteriore affermazione della parte, la quale sostiene che mancherebbe un apposito provvedimento di concessione dell’aspettativa.

Il ricorrente è stato, infatti, assente dal servizio per infermità fino al 4 febbraio 2013 incluso, mentre l’esatta determinazione dei periodi di aspettativa effettivamente fruiti e computabili ai fini dell’articolo 912 cod. ord. mil. è avvenuta, da ultimo, con il provvedimento del 19 novembre 2014, sopra richiamato.

23.4. Il primo motivo deve essere, quindi, respinto, stante l’infondatezza di tutte le censure articolate.

24. Con il secondo motivo il ricorrente sostiene che, prima di disporre la cessazione dal servizio, l’Amministrazione avrebbe dovuto valutare l’idoneità del dipendente a transitare nei ruoli civili.

L’Amministrazione avrebbe, inoltre, violato la circolare prot. n. 806 del 26 ottobre 2000, ove si stabilirebbe che il dipendente debba essere avvisato dei giorni di aspettativa fruiti almeno sessanta giorni prima della scadenza del periodo di comporto. Tale previsione sarebbe volta a consentire all’interessato di valutare la possibilità di presentare tempestivamente una domanda di transito nei ruoli civili o comunque di adoperarsi, per quanto possibile, per evitare l’estinzione del rapporto di lavoro.

Nel caso in esame, il ricorrente non sarebbe stato messo in condizione di conoscere la data esatta in cui avrebbe superato il periodo massimo di aspettativa, dato che la stessa Amministrazione avrebbe ripetutamente errato nel conteggio del predetto periodo, pervenendo, da ultimo, a modificare anche la data di collocamento in congedo.

24.1. La prospettazione del ricorrente non può essere condivisa, atteso che, ai sensi dell’articolo 930, comma 1, cod. ord. mil., “ Il personale delle Forze armate giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio, transita nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della difesa (...) ”.

Presupposto per il transito nei ruoli civili è, quindi, che il dipendente sia giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato.

Tale situazione non è equiparabile a quella del militare che abbia oltrepassato il limite massimo di aspettativa per infermità fruibile nel quinquennio. E ciò in quanto il superamento del c.d. periodo di comporto costituisce una causa di estinzione del rapporto di lavoro prevista per tutti i lavoratori, inclusi i dipendenti civili dello Stato e i dipendenti del settore privato (cfr. articolo 2110, secondo comma, cod. civ.). Tale periodo segna, infatti, il limite entro il quale l’ordinamento tutela l’interesse del lavoratore temporaneamente impossibilitato al servizio alla conservazione del posto. Superato il periodo di comporto, l’ordinamento riconosce invece prevalenza all’interesse del datore di lavoro a non proseguire il rapporto in essere con il dipendente lungamente indisponibile. Conseguentemente, ove il limite massimo di aspettativa per infermità venga superato, si verifica una causa comportante non già soltanto il venir meno della possibilità di prestare servizio quale militare, bensì l’estinzione in radice del rapporto di pubblico impiego con l’Amministrazione, senza che sia possibile il recupero di tale rapporto mediante il transito nei ruoli civili.

24.2. Quanto alla circostanza che il ricorrente non sia stato previamente informato dell’imminente superamento del limite massimo di aspettativa per infermità, deve osservarsi che tale avviso non era necessario, essendo l’interessato a conoscenza dei pregressi periodi di assenza dal servizio (cfr. Cons. Stato, n. 4109 del 2023, cit.). Dal provvedimento del 19 novembre 2014 si evince infatti che, particolarmente a decorrere dal 24 dicembre 2009, il dipendente è stato assente dal servizio per infermità per periodi lunghi e continuativi.

25. Con il terzo motivo il ricorrente sostiene che il conteggio dei periodi di aspettativa fruiti sarebbe comunque errato, in quanto non sarebbero state previamente concesse al militare le licenze spettantigli.

25.1. Se è vero che, in base all’articolo 905, comma 2, cod. ord. mil., “ Prima del collocamento in aspettativa per infermità ai militari sono concessi i periodi di licenza non ancora fruiti ”, deve tuttavia osservarsi che – come correttamente evidenziato dall’Amministrazione – la licenza deve essere richiesta dal dipendente, e non può essere disposta d’autorità. In caso contrario, ogni malattia verrebbe infatti a decurtare i giorni di licenza spettanti al militare, in violazione del diritto irrinunciabile del lavoratore alla fruizione delle ferie annuali, previsto dall’articolo 36, terzo comma, della Costituzione (cfr. in questo senso Cons. Stato n. 4109 del 2023, cit.).

25.2. Nel caso in esame, l’Amministrazione ha affermato nelle proprie difese che l’appuntato scelto -OMISSIS- ha regolarmente fruito delle licenze spettantigli e che il mancato integrale godimento delle stesse è dipeso dalla mancata richiesta da parte del dipendente, il quale ha soltanto domandato e ottenuto la monetizzazione in via sostitutiva dei periodi non fruiti (v. memoria del 26 aprile 2022, p. 7).

Tale circostanza, non specificamente contestata dal ricorrente, deve ritenersi provata, ai sensi dell’articolo 64, comma 2, cod. proc. amm.

25.3. Il motivo deve essere, perciò, rigettato.

26. Con il quarto motivo il ricorrente contesta ulteriormente il conteggio dei periodi di aspettativa, richiamando la circolare della Direzione generale per il personale militare n. 806 del 26 ottobre 2000. In particolare, l’Amministrazione avrebbe illegittimamente computato quali periodi di aspettativa per infermità anche i giorni in cui il dipendente è stato a disposizione della Commissione medica ospedaliera, perché in attesa di essere convocato alle visite mediche.

26.1. Sul punto è sufficiente rinviare a quanto già illustrato al § 23.2.1.

26.2. Conseguentemente, anche il quarto mezzo deve essere respinto.

27. Con il quinto motivo il ricorrente lamenta che gli atti di collocamento in aspettativa non gli sarebbero mai stati notificati e non sarebbero stati assunti in contraddittorio con l’interessato.

27.1. Deve tuttavia osservarsi che il provvedimento di collocamento in congedo per superamento del limite massimo di aspettativa ha carattere vincolato al ricorrere dei presupposti normativamente prescritti, con la conseguenza che, ai sensi dell’articolo 21- octies , comma 2, della legge n. 241 del 1990, tale atto non è in ogni caso annullabile per violazione delle garanzie partecipative (Cons. Stato, n. 4109 del 2023, cit.).

27.2. Il motivo scrutinato non può, pertanto, trovare accoglimento.

28. Con il sesto motivo il ricorrente sostiene che per l’infermità “gastrite”, sofferta al tempo del collocamento in congedo, sarebbe stato pendente il procedimento di riconoscimento della dipendenza della patologia da causa di servizio, poi conclusosi in senso favorevole al dipendente, e che quest’ultimo non avrebbe potuto comunque essere collocato in congedo senza attendere la definizione del predetto iter , atteso che i giorni di aspettativa fruiti per patologie dipendenti da causa di servizio non sarebbero computabili ai fini del periodo di comporto. Tale principio sarebbe stato violato dall’Amministrazione, in quanto nel computo dei periodi di aspettativa rilevanti per il raggiungimento del limite di cui all’articolo 912 cod. ord. mil. sarebbero stati espressamente inclusi anche quelli dovuti a infermità già riconosciute come dipendenti da causa di servizio.

28.1. Al riguardo, deve tuttavia osservarsi che per i militari appartenenti all’Arma dei carabinieri, quale l’appuntato scelto -OMISSIS-, trova applicazione l’articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, recante “ Recepimento dell’accordo sindacale del 20 luglio 1995 riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato) e del provvedimento di concertazione del 20 luglio 1995 riguardante le Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza) ” (cfr. Cons. Stato n. 4109 del 2023, cit.).

In particolare, il comma 2 del predetto articolo 49 stabilisce che “ Il periodo di ricovero in luoghi di cura a seguito di ferite o lesioni riportate per cause di servizio non è computato ai fini del compimento del periodo massimo di aspettativa ”, mentre il successivo comma 3 prevede che “ Fino a completa guarigione clinica, i periodi di assenza del personale dovuti a ferite o lesioni traumatiche riportate in servizio, che non comportino inidoneità assoluta al servizio, non sono computati ai fini del compimento del periodo massimo di aspettativa ”.

In altri termini, i periodi di assenza per infermità imputabili a causa di servizio sono esclusi dal limite massimo di cui all’articolo 912 cod. ord. mil. soltanto ove ricorra, alternativamente, una delle seguenti condizioni:

- si tratti di assenze dovute a “ ferite o lesioni riportate per cause di servizio ” che abbiano determinato il ricovero in luoghi di cura;

- si tratti di assenze dovute specificamente “ a ferite o lesioni traumatiche riportate in servizio ”.

28.2. Nel caso oggetto di controversia, il ricorrente non ha dimostrato che i periodi di assenza per infermità dipendenti da causa di servizio che sono stati considerati ai fini del raggiungimento del limite massimo di aspettativa cui all’articolo 912 cod. ord. mil. siano ascrivibili a una di tali specifiche fattispecie, anche alla luce di quanto di seguito esposto al successivo § 32.2. Conseguentemente, tali periodi risultano correttamente computati dall’Amministrazione.

28.3. Da ciò il rigetto del sesto mezzo di gravame.

29. Con il settimo motivo viene dedotta la mancata comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, anche tenuto conto del fatto che, in base alla circolare della Direzione generale della sanità militare prot. n. 5000 del 7 marzo 2007, almeno trenta giorni prima del superamento del periodo massimo fruibile di aspettativa il dipendente avrebbe dovuto essere visitato dall’organismo sanitario militare competente.

29.1. Quanto alla censura attinente alla violazione delle garanzie partecipative, si rinvia a quanto sopra esposto al § 27.1.

29.2. Per ciò che attiene alla necessità di sottoporre il ricorrente a una visita medica apposita, si è già evidenziato al § 23.1. che tale ulteriore incombente non era dovuto, per le ragioni esposte nel paragrafo richiamato, al quale si rinvia.

29.3. Il settimo motivo deve essere, quindi, respinto.

30. Con l’ottavo motivo di impugnazione il ricorrente sostiene ancora che, al termine del periodo massimo di aspettativa, detratte le licenze spettantigli, avrebbe dovuto essere disposto nei suoi confronti uno specifico accertamento medico-legale, volto a verificare l’eventuale permanente non idoneità al servizio militare incondizionato, e che il dipendente avrebbe dovuto, inoltre, essere previamente avvistato della possibilità che fosse disposta nei suoi confronti la cessazione dal servizio.

30.1. Al riguardo, non coglie nel segno l’eccezione di inammissibilità del motivo, sollevata dall’Amministrazione resistente, la quale sostiene che le censure non sarebbero rivolte avverso atti impugnati nel presente giudizio, bensì nei confronti di provvedimenti medico-legali dotati di autonoma lesività e rimasti incontestati.

Le censure sono, infatti, dirette nei confronti dei provvedimenti oggetto di controversia in questa sede.

30.2. Deve, piuttosto, osservarsi che si tratta di doglianze ripetitive di quelle già scrutinate e che non possono trovare accoglimento, per le ragioni già esposte ai precedenti §§ 23.1., 25.1., 25.2. e 27.1.

30.3. Da ciò il rigetto anche dell’ottavo mezzo di gravame.

31. Con il nono motivo di impugnazione la parte, riferendosi implicitamente al provvedimento del Comando carabinieri Senato della Repubblica del 19 novembre 2014, di rideterminazione dei periodi di aspettativa fruiti dall’appuntato scelto -OMISSIS-, censura la ritenuta contraddittorietà intrinseca di tale atto, il quale:

- nel dispositivo, recante il collocamento in aspettativa del militare, smentirebbe l’affermazione, contenuta nelle premesse, secondo la quale il dipendente non avrebbe fruito nel quinquennio di giorni di aspettativa;

- dichiarerebbe che il ricorrente ha fruito regolarmente dei periodi di licenza spettanti e, contestualmente, che l’interessato avrebbe ancora a disposizione giorni di licenza non goduta, dei quali non ha domandato la fruizione.

31.1. Ritiene il Collegio che, come ben evidenziato nella memoria dell’Avvocatura dello Stato, non sia ravvisabile alcuna contraddizione nel provvedimento, il quale si limita a descrivere la situazione del militare e a svolgere le premesse che conducono all’esito formulato nel dispositivo.

In particolare:

- si afferma, nelle premesse, che l’interessato “ (...) nel quinquennio non ha fruito di giorni di aspettativa ”, intendendo che i periodi di aspettativa nel quinquennio da prendere in considerazione sono soltanto quelli indicati nel dispositivo del medesimo provvedimento, che sostituisce le precedenti determinazioni assunte al riguardo dall’Amministrazione;

- si dichiara “ che il citato militare durante i periodi in cui era idoneo al servizio, ha usufruito regolarmente dei periodi di licenza spettanti, mentre per quella non goduta, lo stesso non ha mai presentato un’istanza tesa ad ottenerne la fruizione (...) ”, allo scopo di specificare che non vi erano periodi di assenza dal servizio per malattia da imputare a licenza ordinaria invece che ad aspettativa per infermità, stante l’assenza di una domanda in tal senso del militare (sul punto v. § 25.1.).

31.2. Il motivo scrutinato non può quindi trovare accoglimento.

32. Con il decimo motivo si lamenta l’inclusione nel computo dell’aspettativa per infermità anche del periodo di malattia con ricovero ospedaliero dal 28 settembre 2012 al 16 ottobre 2012, per patologie in relazione alle quali, secondo quanto dichiarato dalla stessa Amministrazione con nota prot. n.-OMISSIS- dell’11 febbraio 2013, non sarebbe stato ancora definito l’ iter di accertamento della dipendenza da causa di servizio.

Sarebbe, peraltro, contraddittoria l’inclusione nel computo dei periodi di aspettativa dei giorni relativi al predetto ricovero ospedaliero e, al contempo, l’esclusione dal medesimo conteggio del periodo di ricovero ospedaliero dal 23 ottobre 2012 al 2 novembre 2012, in quanto le diagnosi cliniche formulate nei due casi sarebbero pressoché identiche.

Emergerebbe, inoltre, una contraddittorietà nei conteggi dei periodi di aspettativa fruiti, indicati in modo del tutto diverso nell’atto del Comando carabinieri Senato della Repubblica del 26 settembre 2012, recante la richiesta al Dipartimento militare di medicina legale di effettuare accertamenti nei confronti del ricorrente, nel verbale della Commissione medica ospedaliera del 21 dicembre 2012 e nel successivo verbale della medesima Commissione del 20 febbraio 2013. In quest’ultimo verbale, in particolare, il ricorrente sarebbe stato dichiarato idoneo nella categoria di appartenenza (congedo – categoria riserva), nonostante il fatto che nel medesimo contesto sia stata indicata la fruizione di 729 giorni di aspettativa, ossia meno del limite massimo di 730 giorni.

A fronte di tali contraddittorie determinazioni, la durata effettiva dell’aspettativa fruita nel quinquennio rimarrebbe, quindi, indeterminata.

32.1. Con riguardo al periodo di malattia con ricovero ospedaliero dal 28 settembre 2012 al 16 ottobre 2012, deve osservarsi che:

- nel provvedimento di determinazione dei periodi di aspettativa in data 11 aprile 2013 si indica, con riguardo all’intero arco temporale dal 28 settembre 2012 al 22 ottobre 2012: “ (...) infermità per la quale, allo stato degli atti, non risulta ancora definito il relativo procedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio ”;

- nel provvedimento del 19 novembre 2014, che ha definitivamente rideterminato i periodi di aspettativa, si indica, per il medesimo arco temporale dal 28 settembre 2012 al 22 ottobre 2012: “ (...) infermità NO dipendente da causa di servizio ”.

Se ne deduce che il procedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità che ha determinato il periodo di ricovero ospedaliero dal 28 settembre 2012 al 16 ottobre 2012, ancora pendente alla data dell’11 aprile 2013, era stato definito in senso sfavorevole al ricorrente al momento dell’adozione del provvedimento che, da ultimo, ha rideterminato i periodi di aspettativa.

Conseguentemente, la censura è infondata, per insussistenza in fatto della situazione di incertezza dedotta dal ricorrente.

32.2. Non può neppure trovare accoglimento l’ulteriore doglianza, secondo la quale vi sarebbe una contraddizione rispetto all’esclusione dal conteggio del successivo periodo di ricovero ospedaliero dal 23 ottobre 2012 al 2 novembre 2012.

Con riguardo a tale ultimo periodo, infatti, è stata effettivamente accertata la dipendenza da causa di servizio della lesione che ha determinato il ricovero, con conseguente corretta applicazione dell’articolo 49, comma 2, del d.P.R. n. 495 del 1995, sopra richiamato.

La circostanza, affermata dal ricorrente, che le diagnosi cliniche formulate in occasione dei due ricoveri sarebbero pressoché identiche risulta in verità indimostrata, in quanto – per fare un solo esempio – la relazione di dimissione del 2 novembre 2012 (ossia quella relativa al secondo ricovero, avente ad oggetto infermità dipendenti da causa di servizio) fa riferimento anche a una patologia ortopedica, che non è invece contemplata nella relazione di dimissione del 16 ottobre 2012 (concernente il primo ricovero, ritenuto non attinente a patologie dipendenti da causa di servizio).

In assenza di ulteriori elementi, non risulta, pertanto, dimostrato che i giorni di ricovero dal 28 settembre 2012 al 16 ottobre 2012 dovessero essere parimenti esclusi dal conteggio dei periodi di infermità rilevanti ai fini del raggiungimento del limite massimo di aspettativa fruibile nel quinquennio.

32.3. Non rileva, infine, la circostanza che, negli atti richiamati dal ricorrente, i periodi di aspettativa siano stati conteggiati in modo divergente, poiché non si tratta di provvedimenti aventi specificamente ad oggetto la determinazione dei giorni di aspettativa per infermità fruiti dall’appuntato scelto -OMISSIS-. Conseguentemente, i periodi riportati in tali atti hanno carattere puramente indicativo.

In questa prospettiva, non coglie nel segno neppure la contestazione con la quale il ricorrente fa rilevare che, nel verbale della Commissione medica ospedaliera del 20 febbraio 2013, sia stata indicata la fruizione di 729 giorni di aspettativa, atteso che non compete alla predetta Commissione la determinazione dei periodi di aspettativa e che il predetto Organo ben poteva non essere a conoscenza delle assenze dal servizio del militare non dipendenti da provvedimenti medico-legali della stessa Commissione.

32.4. Non emerge, infine, l’indeterminatezza della durata effettiva dell’aspettativa fruita nel quinquennio, atteso che i conteggi definitivi sono quelli contenuti nel provvedimento del Comando carabinieri Senato della Repubblica del 19 novembre 2014, che ha tenuto conto anche della conclusione di tutti i procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio.

32.5. Il motivo deve essere conseguentemente rigettato.

33. Con l’undicesimo e ultimo motivo di gravame, il ricorrente censura la mancanza agli atti del procedimento della determinazione della struttura sanitaria competente, chiamata a esprimersi sull’idoneità del dipendente all’impiego in altre mansioni e al transito nei ruoli civili.

Secondo la parte, l’annullamento in autotutela dei provvedimenti di determinazione dei periodi di aspettativa indicati nel provvedimento prot. n. -OMISSIS-, poi a sua volta annullato, avrebbe dovuto comportare una rideterminazione dei periodi di aspettativa. Ciò, tuttavia, non sarebbe avvenuto, essendo stata la data di congedo addirittura anticipata rispetto a quella individuata inizialmente, a causa di ripetuti errori dell’Amministrazione.

33.1. Quanto alla prima censura, deve ribadirsi che l’opzione del transito nei ruoli civili non trova applicazione nel caso di superamento del limite massimo di aspettativa, per le ragioni già illustrate al § 24.1., al quale si rinvia.

33.2. Non coglie nel segno neppure la seconda censura, atteso che il provvedimento del Comando carabinieri Senato della Repubblica prot. n. -OMISSIS-del 4 dicembre 2014 (impugnato con i motivi aggiunti dell’11 marzo 2014) è stato sostituito dal provvedimento Comando carabinieri Senato della Repubblica prot. n. -OMISSIS- del 19 novembre 2014 (impugnato con i motivi aggiunti del 3 marzo 2015), che ha puntualmente rideterminato i periodi di aspettativa. La circostanza che la data di collocamento in congedo sia stata anticipata dal 15 al 5 febbraio 2013 costituisce, poi, una conseguenza di tale conteggio aggiornato.

33.3. Anche l’undicesimo mezzo di gravame deve essere, quindi, respinto.

34. In conclusione, per le ragioni sin qui esposte:

- il ricorso introduttivo del giudizio, i motivi aggiunti del 28 novembre 2013 e i motivi aggiunti dell’11 marzo 2014 devono essere dichiarati improcedibili;

- i motivi aggiunti del 3 marzo 2015 devono essere respinti.

35. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.

Vanno poste a carico del ricorrente anche le spese della verificazione, che si liquidano nell’importo complessivo di euro 1.942,63 (millenovecentoquarantadue/63), in applicazione del decreto del Ministro della giustizia 30 maggio 2002, recante “ Adeguamento dei compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su disposizione dell’autorità giudiziaria in materia civile e penale ”, e in particolare della tabella 2 allegata al predetto decreto, concernente l’onorario da corrispondersi per la perizia o la consulenza tecnica in materia amministrativa, contabile e fiscale eseguita su disposizione del giudice.

Occorre, infatti, tenere conto del fatto che:

- la causa è di valore indeterminabile e da considerare pari a euro 30.000,00, in applicazione dei criteri stabiliti dall’articolo 5, comma 6, del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55;

- al valore della controversia va applicata la percentuale massima prevista per ciascuno scaglione (ossia: 9,3951% fino a euro 5.164,57;
7,5160% da euro 5.164,58 e fino a euro 10.329,14;
5,6370% da euro 10.329,15 e fino di euro 25.822,84;
4,6896% da euro 25.822,85 e fino al valore di euro 30.000,00), pervenendo così all’importo di euro 1.942,63.

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