TAR Salerno, sez. I, sentenza 2012-12-17, n. 201202321

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Salerno, sez. I, sentenza 2012-12-17, n. 201202321
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
Numero : 201202321
Data del deposito : 17 dicembre 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02075/1999 REG.RIC.

N. 02321/2012 REG.PROV.COLL.

N. 02075/1999 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2075 del 1999, proposto da:
L V, rappresentato e difeso dagli avv. P B e G R F, con domicilio eletto in Salerno, via E. Caterina n. 80, presso l’avv. D'Aragona;

contro

Comune di Agerola;

per l'annullamento

dell’ordinanza n. 120/99 del 29.3.1999, avente ad oggetto la demolizione di opere realizzate in difformità


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 dicembre 2012 il dott. Ezio Fedullo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Evidenziato che al ricorso è allegata l’istanza di sanatoria presentata in data 27.5.1999 dal ricorrente, al fine di regolarizzare le opere costituenti oggetto dell’impugnato provvedimento demolitorio;

Rilevato che, secondo consolidata giurisprudenza, la suddetta circostanza, ove sopravvenuta alla presentazione del ricorso, è produttiva della sua improcedibilità (cfr., di recente, T.A.R. Campania, Salerno, Sez. II, 22 ottobre 2012, n. 1917: “la presentazione dell'istanza di sanatoria - sia essa di accertamento di conformità, sia essa di condono - produce l'effetto di rendere inefficace il provvedimento sanzionatorio dell'ingiunzione di demolizione e, quindi, improcedibile l'impugnazione stessa per sopravvenuta carenza di interesse;
invero, il riesame dell'abusività dell'opera provocato dalla predetta istanza di sanatoria comporta la necessaria formazione di un nuovo provvedimento che vale comunque a superare il provvedimento sanzionatorio oggetto dell'impugnativa;
infatti, nell'ipotesi di rigetto dell'istanza, l'amministrazione dovrà adottare un nuovo provvedimento sanzionatorio, con l'assegnazione di un nuovo termine per adempiere mentre, in caso di positiva delibazione dell'istanza non si avrebbe più interesse alla definizione del giudizio, essendo stato sanato il lamentato abuso, con effetto estintivo anche delle sanzioni acquisitive, eventualmente già adottate”);

Rilevato che nella specie, essendo stata presentata la domanda di sanatoria prima della proposizione del ricorso, questo deve essere considerato inammissibile, essendo rivolto avverso un atto privo, a quella data, di lesività;

Rilevato che la mancata costituzione del Comune intimato consente di prescindere da ogni pronuncia sulle spese del giudizio;

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