TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2020-01-17, n. 202000600

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2020-01-17, n. 202000600
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202000600
Data del deposito : 17 gennaio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 17/01/2020

N. 00600/2020 REG.PROV.COLL.

N. 05355/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5355 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da Antonio D'Antonio, rappresentato e difeso dall'avvocato A D N, con domicilio digitale PEC dai Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze, Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati presso la stessa in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

A G, non costituito in giudizio;

per l'annullamento,

previa sospensione dell’efficacia,

della delibera n.243 del 19 febbraio 2019, con la quale il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria approvava la graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli, per la copertura di n.461 posti vacanti di Giudice tributario, elevati dai n.202 originari, nella parte in cui gli veniva attribuito il punteggio di 29 e il posto 369°,

della nota del 25 settembre 2019, con la quale il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, in adesione alla sentenza TAR Lazio, II bis, n.5369 del 2019 - di accoglimento del precedente gravame, in ordine alla mancata completa valutazione dell’attività di docente -, gli riconosceva il punteggio di 34,50, nella parte in cui non gli era consentito di scegliere la sede di servizio disponibile ove detto punteggio gli fosse stato attribuito in origine, impugnata con motivi aggiunti,

di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 ottobre 2019 il dott. S L e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO

Il Sig. Antonio D’Antonio impugnava la delibera n.243 del 19 febbraio 2019, con la quale il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria approvava la graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli, per la copertura di n.461 posti vacanti di Giudice tributario, elevati dai n.202 originari, nella parte in cui gli veniva attribuito il punteggio di 29 e il posto 369°, deducendo la violazione dell’art.6 del Bando, delle tabelle E, F del D.Lgs. n.545 del 1992, dell’art.1 e ss. della Legge n.241 del 1990, dell’art.8 del D.P.R. n.487 del 1994, dell’art.97 Cost. nonché l’eccesso di potere per difetto di presupposti, di istruttoria e di motivazione, erroneità, arbitrarietà, illogicità e iniquità, sviamento.

Il ricorrente in sostanza ha contestato l’errata attribuzione del punteggio di 0,50 in luogo di 6, per l’attività svolta di docente di ruolo negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, segnalando che con una migliore collocazione in graduatoria poteva essere assegnato ad una sede di servizio più gradita.

Con decreto n.6618 del 2019 veniva respinta la richiesta di adozione di una misura cautelare provvisoria.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria si costituivano in giudizio per la reiezione del gravame, illustrandone con successiva memoria l’infondatezza nel merito.

Con ordinanza n.4282 del 2019 il Tribunale ordinava l’integrazione del contraddittorio, mediante pubblici proclami, nei confronti di tutti coloro che sarebbero stati superati in graduatoria in caso di accoglimento del gravame.

Seguiva il riscontro alla predetta ordinanza da parte del ricorrente.

Con motivi aggiunti inoltre il Sig. D’Antonio impugnava la nota del 25 settembre 2019 con la quale il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, in adesione alla sentenza TAR Lazio, II bis, n.5369 del 2019 - di accoglimento del precedente gravame, in ordine alla mancata completa valutazione dell’attività di docente -, gli riconosceva il punteggio di 34,50, nella parte in cui non gli era consentito di scegliere la sede di servizio disponibile ove detto punteggio gli fosse stato attribuito in origine, deducendo la violazione dell’art.21 septies della Legge n.241 del 1990, degli artt.112, 114 c.p.c., dell’art.2909 c.c., dell’art.10 del Bando, dell’art.97 Cost. nonché l’eccesso di potere per difetto di presupposti, di istruttoria e di motivazione, illogicità, contraddittorietà e arbitrarietà, violazione della sentenza TAR Lazio, II bis, n.5369 del 2019, sviamento.

Con successive note d’udienza il ricorrente dichiarava il sopravvenuto difetto di interesse, considerato che nelle more del giudizio l’Amministrazione, oltre a riconoscergli il giusto punteggio e dunque la corretta collocazione in graduatoria, lo destinava anche alla CTP di Napoli, da lui richiesta, insistendo nondimeno per la condanna del Soggetto pubblico alla refusione delle spese di lite per soccombenza virtuale.

Nell’udienza del 29 ottobre 2019, nel corso della quale il legale della parte ricorrente confermava il sopravvenuto difetto di interesse per il ricorso e i motivi aggiunti, la causa veniva discussa e quindi trattenuta in decisione.

Alla luce di quanto evidenziato dalla parte ricorrente, il gravame e i motivi aggiunti vanno dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse.

Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza virtuale dell’Amministrazione (cfr. TAR Lazio, II bis, n.5369 del 2019).

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