TAR Perugia, sez. I, sentenza 2022-10-27, n. 202200768
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Testo completo
Pubblicato il 27/10/2022
N. 00768/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00064/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 64 del 2020, proposto dai signori -OMISSIS- e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati L F e F M S, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato R A in Perugia, via Settevalli n. 133/C, e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero della Salute, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Perugia, nella cui sede in Perugia, via degli Offici n. 14, è ex lege domiciliato, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’ottemperanza
del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Perugia n. 672 del 9 dicembre 2015;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Salute;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 settembre 2022 il dott. Davide De Grazia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con sentenza n. -OMISSIS-, il Tribunale di Perugia, sezione lavoro, accertava e dichiarava che il sig. -OMISSIS-, già titolare di indennizzo di cui alla legge n. 210/1992 per infezione HCV in dipendenza delle terapie trasfusionali praticate, « ha diritto alla rivalutazione ai tassi d’inflazione programmata dell’indennità integrativa speciale di cui all’art. 2, comma 2, L. 210/92 con decorrenza dal 121° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa al saldo » e, per l’effetto, condannava il Ministero della Salute a corrispondere al ricorrente l’importo corrispondente alla rivalutazione annuale secondo il tasso di inflazione programmata dell’indennità integrativa speciale quale componente dell’indennizzo di cui è beneficiario ai sensi degli artt. 1 e 2 L. 210/1992 per il periodo -OMISSIS-per sorte capitale pari ad € 13.303,18 oltre interessi legali su ogni singolo rateo dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa sino al soddisfo.
Con la stessa sentenza, il Tribunale di Perugia condannava il Ministero della Salute alla rifusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente, liquidate in € 2.000,00 per compenso professionale oltre rimborso forfettario ex art. 2 d.m. n. 55/2014, IVA e CPA come per legge.
La sentenza veniva munita di formula esecutiva -OMISSIS-e in tale forma notificata al Ministero il -OMISSIS-.
In mancanza di impugnazioni, la sentenza è passata in giudicato, come da attestazione della cancelleria del Tribunale emittente del -OMISSIS-.
2. – Al sig. -OMISSIS-, deceduto il -OMISSIS-, sono succeduti gli eredi sig.ra -OMISSIS- e sig. -OMISSIS-.
3. – Questi ultimi, allegando che tutti i tentativi per ottenere l’adempimento delle statuizioni della succitata sentenza sono risultati vani, con ricorso notificato -OMISSIS- e depositato -OMISSIS-si sono rivolti a questo Tribunale amministrativo regionale per l’ottemperanza del titolo giudiziale e per la nomina, in caso di ulteriore inadempimento, di un commissario ad acta affinché provveda in sostituzione del Ministero inadempiente.
4. – Il Ministero della Salute si è costituito in giudizio per resistere al ricorso e, con successiva memoria, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, dovendo le somme di cui si discute essere liquidate dalla competente azienda sanitaria locale, e ha dedotto che, comunque, l’AUSL Umbria 1 avrebbe già provveduto alla liquidazione di quanto dovuto a titolo di rivalutazione dell’indennizzo ai sensi della legge n. 210/1992 sino al decesso del signor -OMISSIS-, allegando la nota dell’AUSL Umbria 1 del -OMISSIS-, recante gli estremi dei provvedimenti di liquidazione.
5. – Con ordinanza n. -OMISSIS-, all’esito della camera di consiglio del 8 febbraio 2022, il collegio, considerato che nella nota depositata dall’Amministrazione resistente si fa riferimento a pagamenti eseguiti per complessivi € 12.305,20, e dunque per un importo diverso da quello indicato nel dispositivo del titolo giudiziale di cui si chiede l’ottemperanza, disponeva, a fini istruttori, l’acquisizione, da parte del Ministero resistente, dei provvedimenti di liquidazione indicati nella nota dell’AUSL sopra citata, onde verificare l’imputazione dei pagamenti ai quali la stessa fa riferimento.
6. – In vista della discussione della causa, le parti hanno depositato documenti, memorie e repliche.
7. – Alla camera di consiglio del 20 settembre 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.
8. – Con riguardo all’eccepito difetto di legittimazione passiva