TAR Brescia, sez. I, sentenza 2024-12-23, n. 202401035

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Brescia, sez. I, sentenza 2024-12-23, n. 202401035
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Brescia
Numero : 202401035
Data del deposito : 23 dicembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 23/12/2024

N. 01035/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00532/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di BR (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 532 del 2023, proposto da
-"TIZIA"-, rappresentata e difesa dall'avvocato Cristina Bassani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

U.T.G. - Prefettura di BR e Ministero dell'Interno, in persona del Prefetto e del Ministro pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in BR, via S. Caterina, 6;



per l'annullamento

- del provvedimento del Prefetto di BR del -OMISSIS-, pratica n. -OMISSIS-, con il quale è stato vietato alla ricorrente di detenere armi, munizioni e materiali esplodenti;

- di ogni altro atto ad esso presupposto, consequenziale e comunque connesso, ivi incluso il verbale di ritiro cautelare delle armi in data -OMISSIS-;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’U.T.G. - Prefettura di BR e del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 novembre 2024 il dott. Alessandro Fede e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

1.- Nel corso delle indagini penali nei confronti dei sig.ri -"CAIA"- e -"MEVIO"-, accusati di ricoprire funzioni apicali nell’associazione denominata “-OMISSIS-” e di avere commesso in tale veste, in concorso con altri, i reati di proselitismo o comunque di partecipazione a un’associazione segreta (art. 2, commi 1 e 2, l. 17/1982) e di istigazione a commettere il reato di interruzione del pubblico servizio di vaccinazione anti Covid-19 (artt. 414 e 340 c.p.), con decreto del pubblico ministero della -OMISSIS- del -OMISSIS- è stata disposta una perquisizione della loro abitazione in -OMISSIS- e della sede della società -OMISSIS- (della quale la sig.ra -"CAIA"- è amministratrice) sita in -OMISSIS-.

2.- Poiché la sig.ra -"TIZIA"-, sorella di -"CAIA"- e moglie di -"MEVIO"-, convive con gli stessi nel medesimo luogo in cui ha sede la società, nel corso di quella perquisizione, avvenuta il -OMISSIS-, la DI di BR ha provveduto al ritiro cautelare sia delle armi e delle munizioni ivi detenute dalla predetta, costituite da tre pistole Beretta, un fucile semiautomatico, due carabine, 34 caricatori e numerose cartucce, sia del porto d’armi ad uso tiro a volo a lei intestato, motivando l’esigenza cautelare con “ i reati ascritti agli indagati coabitanti ”.

Quanto alle cartucce, la DI ne ha rinvenute 229 con calibro 9x21 di marca Fiocchi, e 500 con calibro .223 REM di marca Fiocchi: delle prime, ne ha ritirate cautelarmente 200 e ha sequestrato le restanti 29, in quanto eccedenti il limite consentito di 200; delle seconde, ne ha ritirate cautelarmente 450 e ha sequestrato le restanti 50, in quanto eccedenti il numero che la sig.ra -"TIZIA"- aveva denunciato.

3.- Pochi giorni dopo, l’-OMISSIS-, la Questura di BR ha riferito alla Prefettura di BR del ritiro cautelare e del sequestro, proponendo di valutare l’emissione di un divieto di detenzione armi.

Per il possesso delle munizioni sequestrate la sig.ra -"TIZIA"- è stata anche deferita all’autorità giudiziaria per il reato di cui all’art. 697 c.p. e per tale reato sostiene di avere presentato richiesta di oblazione ai sensi dell’art. 162 bis c.p.; a quanto ha riferito nella memoria ex art. 73 c.p.a., senza documentarlo, la richiesta di oblazione sarebbe stata accolta e, con il relativo pagamento, il reato si sarebbe estinto.

4.- Con il provvedimento in epigrafe del -OMISSIS-, la Prefettura di BR ha vietato alla ricorrente di detenere armi, munizioni e materiali esplodenti, motivando sia con il deferimento per il suddetto reato, sia con la convivenza con persone controindicate legate da rapporti di parentela o affinità.

5.- La ricorrente ha impugnato il provvedimento notificato il 27.6.2024, senza proporre domanda cautelare.

La Prefettura si è costituita e ha depositato una relazione con documenti.

6.- Il 3.10.2024, in prossimità dell’udienza di discussione, la ricorrente ha presentato un’istanza di rinvio motivata con il fatto che il procedimento penale avviato “ contro la medesima ricorrente e altri ” (ma è da ritenere si riferisse al procedimento contro la sorella della ricorrente e

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