TAR Aosta, sez. I, sentenza 2024-01-09, n. 202400004
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Testo completo
Pubblicato il 09/01/2024
N. 00004/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00015/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D'Aosta
(Sezione Unica)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 15 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Hebert D’Herin, con domicilio digitale come da PEC risultante dal Registro di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno - Questura Aosta, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Distrettuale Torino, con domicilio digitale come da PEC risultante dal Registro di Giustizia;
L’avanzata domanda risarcitoria mira all’accoglimento delle seguenti conclusioni:
“ Previa ammissione delle formulande istanze istruttorie, voglia l’Ill.mo Tribunale Amministrativo Regionale per la Valle d’Aosta in accoglimento del presente ricorso, dato atto dell’accertata illegittimità del provvedimento prot. n. -OMISSIS- dell’-OMISSIS- notificato il giorno successivo, con cui il Questore di Aosta ha disposto l’interdizione del ricorrente ai sensi degli artt. 84, 89 bis e 91, c. 6, D. Lgs. n. 159/11 nei rapporti con la Pubblica Amministrazione ai sensi dell’art. 92, c. 2, D. Lgs. n. 159/11, dichiarare tenuto e, per l’effetto condannare il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore , a rifondere all’-OMISSIS- i danni tutti dallo stesso subiti e subendi in misura pari quanto meno a € -OMISSIS- ovvero alla somma ulteriore ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione.
Con vittoria delle spese di lite e rifusione del contributo unificato versato ”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Interno e di Questura Aosta;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 novembre 2023 la dott.ssa S C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
L’-OMISSIS- ha proposto ricorso ex art. 30 c.p.a. per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “ Previa ammissione delle formulande istanze istruttorie, voglia l’Ill.mo Tribunale Amministrativo Regionale per la Valle d’Aosta in accoglimento del presente ricorso, dato atto dell’accertata illegittimità del provvedimento prot. n. -OMISSIS- dell’-OMISSIS- notificato il giorno successivo, con cui il Questore di Aosta ha disposto l’interdizione del ricorrente ai sensi degli artt. 84, 89 bis e 91, c. 6, D.Lgs. n. 159/11 nei rapporti con la Pubblica Amministrazione ai sensi dell’art. 92, c. 2, D.Lgs. n. 159/11, dichiarare tenuto e, per l’effetto condannare il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, a rifondere all’-OMISSIS- i danni tutti dallo stesso subiti e subendi in misura pari quanto meno a € -OMISSIS- ovvero alla somma ulteriore ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione.
Con vittoria delle spese di lite e rifusione del contributo unificato versato ”.
Il ricorrente è stato attinto da un provvedimento di interdittiva antimafia ai sensi degli artt. 84, 89 bis e 91, comma 6 D. Lgs. n. 159/2011 emesso dalla Questura di Aosta in data -OMISSIS- e notificato il giorno successivo. Tale provvedimento è stato segnalato dall’amministrazione a tutti gli enti pubblici ed è stato annotato presso l’ANAC.
A supporto della misura vi sarebbe stata un’indagine di polizia, denominata “-OMISSIS-” condotta dalla magistratura di -OMISSIS-, nel corso della quale il GIP aveva emesso la misura cautelare -OMISSIS- nei confronti -OMISSIS- del ricorrente, anch’essa -OMISSIS-, rigettando invece la richiesta di -OMISSIS- formulata dalla Procura nei confronti dell’-OMISSIS-.
Espone il ricorrente che a decorrere dal -OMISSIS- la notizia del provvedimento interdittivo è stata diffusa su molti giornali, anche online e dai telegiornali, con conseguente lesione della propria immagine e perdita della clientela, sia pubblica sia privata, come comprovato dalle fatture emesse nel corso del -OMISSIS-: solo otto fatture su cinquanta sono inerenti nuovi incarichi ottenuti nel -OMISSIS-, mentre tutte le altre si riferiscono ad incarichi espletati negli anni precedenti. A titolo esemplificativo vengono citati nel ricorso alcuni incarichi (dal -OMISSIS- e dalla -OMISSIS-), in precedenza svolti dall’-OMISSIS- e, successivamente, affidati ad altro professionista, per poi essere nuovamente affidati al ricorrente dopo l’annullamento della misura interdittiva. Infine, espone il ricorrente che alcune amministrazioni (-OMISSIS- e -OMISSIS-) si sono rifiutati di corrispondere -OMISSIS-.
Avverso l’interdittiva antimafia è stato proposto ricorso al Tar Valle d’Aosta, il quale, con sentenza n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, ha accolto il ricorso e ha conseguentemente annullato il provvedimento impugnato. La pronuncia è stata notificata ed è divenuta definitiva, in difetto di impugnazione, in data -OMISSIS-. Il -OMISSIS- al ricorrente è stata anche comunicata, da parte della Questura, l’avvenuta cancellazione dell’annotazione dell’interdittiva all’ANAC.
Tanto premesso il ricorrente chiede dunque il ristoro dei danni subiti in conseguenza dell’illegittimo provvedimento interdittivo adottato nei suoi confronti, da liquidarsi, anche in via equitativa ex art. 1226 c.c., nella misura quanto meno di euro -OMISSIS-, ovvero nella diversa maggiore o minore misura ritenuta di giustizia.
Si è costituita in giudizio l’amministrazione resistente chiedendo il rigetto del ricorso.
All’udienza del 14.11.2023 il difensore di parte ricorrente ha discusso oralmente la causa, come da verbale e, all’esito, la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
La domanda di condanna dell’amministrazione al risarcimento dei danni in favore del ricorrente è fondata.
È preliminarmente doverosa qualche considerazione di ordine generale. La responsabilità civile della pubblica amministrazione da attività provvedimentale, come noto, deve essere ricondotta alla responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c., seppur con alcune peculiarità rispetto all’illecito civile (cfr. Ad. plen. 23 aprile 2021 n. 7; Consiglio di Stato, sez. V, 21/04/2023, n. 4050). In