TAR Latina, sez. I, sentenza 2013-04-18, n. 201300336

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Latina, sez. I, sentenza 2013-04-18, n. 201300336
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Latina
Numero : 201300336
Data del deposito : 18 aprile 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00266/2012 REG.RIC.

N. 00336/2013 REG.PROV.COLL.

N. 00266/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso con motivi aggiunti numero di registro generale 266 del 2012, proposto dalla
GAIM S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, dott. N M, rappresentata e difesa dall’avv. Alfredo Zaza D’Aulisio e con domicilio normativamente fissato presso la Segreteria del T.A.R., in Latina, via A. Doria n. 4

contro

Comune di Gaeta, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. G M e con domicilio eletto presso lo studio dello stesso, in Latina, via Farini n. 4

per l’annullamento,

previa sospensione dell’efficacia,

- dell’ordinanza del Comune di Gaeta n. 24, prot. n. 4407 del 26 gennaio 2012, pervenuta a mezzo posta il 2 febbraio 2012, con cui, in riferimento al complesso industriale ex AVIR, ubicato in Gaeta, loc. Montesecco/Serapo, ai sensi degli artt. 30 del d.P.R. n. 380/2001 e 23 della l.r. n. 15/2008 è stata disposta la sospensione dei lavori ed il divieto di disporre dei suoli e delle opere eseguite, con avvertenza che trascorsi novanta giorni dalla notificazione del provvedimento ed in difetto della sua revoca, le aree sarebbero state acquisite al patrimonio disponibile del Comune;

- di ogni altro atto antecedente o consequenziale, comunque connesso, ed in particolare della nota del Comune di Gaeta, prot. n. 52306 del 21 ottobre 2011.


Visti il ricorso ed i relativi allegati;

Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione degli atti impugnati, presentata in via incidentale dalla società ricorrente;

Viste la memoria di costituzione e difensiva e la documentazione depositate dal Comune di Gaeta;

Vista l’ordinanza n. 146/2012 del 10 maggio 2012, con cui è stata parzialmente accolta l’istanza cautelare;

Visti i motivi aggiunti depositati il 4 dicembre 2012;

Viste le ulteriori memorie difensive e di replica depositate dalla ricorrente e dal Comune di Gaeta;

Visti tutti gli atti della causa;

Nominato relatore nell’udienza pubblica del 10 gennaio 2013 il dott. Pietro De Berardinis;

Uditi i difensori presenti delle parti costituite, come specificato nel verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue


FATTO

La ricorrente, GAIM S.r.l., espone di avere acquistato con atto datato 28 dicembre 2001 dall’AVIR S.p.a. un complesso industriale (vetreria) sito in Gaeta, località Montesecco-Serapo, dismesso dalla sua dante causa tra la fine degli anni ’70 e l’inizio degli anni ’80 del secolo scorso.

L’esponente precisa che detto complesso industriale, risalente agli inizi del Novecento:

- è costituito dallo stabilimento industriale vero e proprio, con capannoni e palazzine per gli uffici e servizi, e dalle abitazioni all’epoca riservate ai dipendenti della vetreria, poste in fabbricati ricadenti in zona B1, denominati “Case Rosse” o “Palazzo Rosso”, verosimilmente in ragione del colore dei mattoni delle facciate;

- ha un’estensione di circa 25.700 mq., di cui – in base al P.R.G. del 1973 – mq. 24.600 classificati come zona “Grande Industria” (per i quali, peraltro, lo stesso strumento urbanistico ha prescritto al Comune l’obbligo di attribuirvi una diversa destinazione urbanistica, comunque non industriale) ed i rimanenti mq. 1.100, come già detto, con classificazione B1;

- ha un volume edificato di circa mc. 110.000 e ricade nel pieno centro cittadino, in una zona che – ad avviso della ricorrente – è integralmente urbanizzata.

L’esponente precisa di aver proceduto, successivamente, a cedere parte dei fabbricati industriali alla Holiday S.r.l. (con atto del 4 luglio 2005), alla T.F. Costruzioni S.r.l. (con atto del 20 aprile 2009), ed ai propri soci, sigg.ri N M e G S, nonché alle rispettive consorti (con atto del 29 febbraio 2008: i fabbricati alienati a questi ultimi acquirenti sono stati poi dagli stessi in parte rivenduti alla T.F. Costruzioni S.r.l.).

L’esponente elenca poi numerose iniziative da essa adottate al fine della riqualificazione del sito, ed in specie la presentazione al Comune di Gaeta di più istanze di Programmi Integrati di Intervento, ai sensi della l.r. n. 22/1997, la costituzione di un Consorzio (denominato “Terra dei due Mari”) con i propri aventi causa, onde realizzare un intervento unitario di riqualificazione del sito, e l’esecuzione di lavori, regolarmente assentiti, di ristrutturazione delle cd. Casette Rosse, le cui unità immobiliari ha poi provveduto a cedere a soggetti terzi.

In pendenza delle istanze presentate dalla società ai sensi della l.r. n. 22/1997, tuttavia, una porzione dell’ex complesso industriale veniva sottoposta a sequestro preventivo, ai sensi dell’art. 321 c.p.p., nell’ambito di indagini penali rivolte ad ipotizzare, nel caso in esame, gli estremi della lottizzazione abusiva ex art. 30 del d.P.R. n. 380/2001.

La società esponente riceveva poi dal Comune di Gaeta la nota prot. n. 52306 del 21 ottobre 2011, recante comunicazione di avvio del procedimento volto all’emissione dell’ordinanza di sospensione dei lavori, divieto di disporre dei suoli e delle opere eseguite ed acquisizione delle aree, prevista dal comma 7 dell’art. 30 del d.P.R. n. 380 cit. per l’ipotesi dell’accertamento, da parte della P.A., della sussistenza della lottizzazione abusiva.

La società si avvaleva della facoltà di produrre scritti difensivi: ciononostante, con ordinanza n. 24, prot. n. 4407 del 26 gennaio 2012, il Comune di Gaeta ha provveduto ai sensi dell’art. 30, comma 7, cit., disponendo la sospensione dei lavori ed il divieto di disporre dei suoli e delle opere eseguite, ed avvertendo che, nel caso di mancata revoca dell’ordinanza stessa trascorsi novanta giorni dalla sua notifica, le aree interessate sarebbero state acquisite di diritto al patrimonio disponibile del Comune. Per quanto qui interessa, il provvedimento in esame risulta indirizzato tra gli altri, al punto n. 2) del dispositivo, al sig. N M, nella sua veste di amministratore della GAIM S.r.l., proprietaria dell’unità immobiliare distinta in catasto al fg. 34, part.lla 89, sub. 17, sub. 31, sub. 39, sub. 40, sub. 41, sub. 42, sub. 43 e sub. 44.

Avverso la predetta ordinanza, nonché gli atti ad essa connessi (tra cui la suindicata comunicazione di avvio del procedimento), è insorta l’esponente, impugnandoli con il ricorso indicato in epigrafe e chiedendone l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione.

A supporto del gravame, la società ha dedotto le censure di:

- eccesso di potere e violazione di legge, in quanto anzitutto il provvedimento gravato non avrebbe reso intellegibile la valutazione che ha portato il Comune a ravvisare nel caso di specie un’ipotesi di lottizzazione abusiva. Inoltre:

a) per le cd. Case Rosse, il presunto indice della fattispecie lottizzatoria ravvisato nell’asservimento alle stesse di una porzione di area scoperta sarebbe del tutto insignificante, per le ridotte dimensioni di tale area (mq. 582 più mq. 118, per complessivi mq. 700 su un totale di circa 24.600), anche alla luce dell’art. 30, comma 2, del d.P.R. n. 380 cit. (che escluderebbe la suddetta fattispecie per le aree pertinenziali di superficie inferiore a mq. 5.000), e perché il citato asservimento non sarebbe atto di contenuto edificatorio e non sarebbe vietato dalla deliberazione del Consiglio Comunale di Gaeta n. 99/2009 (avente valore di mero atto di indirizzo per la riqualificazione dell’area industriale);

b) quanto alla recinzione dell’area asservita, non costituirebbe indizio della fattispecie lottizzatoria, giacché l’attività edificatoria che l’art. 30 cit. vuole contrastare sarebbe quella interna al lotto e non quella effettuata per delimitare i confini del lotto stesso ed inoltre perché il P.R.G. non vieterebbe la realizzazione di recinzioni in zona industriale o bianca e perché nel caso di specie si sarebbe trattato di un semplice abuso edilizio, consistito nella ricostruzione del preesistente muro senza attendere il perfezionamento del relativo iter abilitativo;

c) in ordine all’area scoperta di mq. 582 asservita al fabbricato delle “Case Rosse”, si tratterebbe, in realtà, dell’originaria area cortilizia, adibita promiscuamente al servizio del complesso industriale e delle “Case Rosse”, come dimostrerebbe la documentazione catastale, che presenterebbe a far data dal 1928 delle “graffe” (e cioè dei simboli grafici esprimenti l’unicità di un elemento catastale pur a fronte della pluralità di particelle o subalterni di cui si compone), le quali collegherebbero l’area in discorso con le “Case Rosse”. La stessa conclusione varrebbe, poi, sia per l’area residua di mq. 118, catastalmente identificata dal sub. 8 della part. 89 – per la quale, anzi, la pertinenzialità rispetto alle cd. Case Rosse sarebbe già stata riconosciuta sussistente e valutata irrilevante ai fini urbanistici dal Comune ed il cui frazionamento sarebbe stato regolarmente vistato dal Comune il 6 maggio 2005 – nonché per l’area di mq. 394, identificata catastalmente dai subalterni nn. 34, 55 e 57 della part. 90 (citata nell’avviso di avvio del procedimento, ma non nel provvedimento finale);

d) l’inesistenza della fattispecie lottizzatoria si desumerebbe, inoltre, dalla presenza in sito di tutte le opere di urbanizzazione primaria e secondaria;

- eccesso di potere e violazione di legge sotto altro profilo, giacché, in riferimento al vero e proprio opificio industriale, i frazionamenti e le vendite avrebbero riguardato soltanto fabbricati industriali in condizioni di fatiscenza, e non già terreni (laddove invece, secondo l’art. 30 del d.P.R. n. 380 cit., potrebbe discorrersi di lottizzazione abusiva unicamente in relazione a terreni e non a fabbricati), e su tali fabbricati non sarebbe stata realizzata alcuna opera, a parte le demolizioni disposte dalla P.A. stessa al fine di evitare pericoli per l’incolumità pubblica. Né si potrebbe ravvisare la sussistenza di indici lottizzatori ove si ritenesse che l’area industriale in esame sia divenuta “zona bianca”, poiché l’area stessa sarebbe tutt’altro che preclusa ad interventi edilizi;

- eccesso di potere e violazione di legge sotto ulteriore profilo, in quanto nel caso di specie l’intento lottizzatorio sarebbe, altresì, escluso dalla presentazione al Comune di Gaeta, ad opera della società ricorrente, di molteplici istanze finalizzate ad ottenere l’approvazione di un piano di riqualificazione dell’area tramite Programma Integrato di Intervento ex l.r. 22/1997, tutte ispirate ad un progetto di intervento unitario sull’intera area (e non già allo smembramento dell’ex complesso industriale), le quali comproverebbero, altresì, l’intento della società stessa di non sottrarsi ai controlli da parte del Comune e delle altre Amministrazioni interessate. Né andrebbe trascurato che, in base all’art.

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