TAR Cagliari, sez. I, sentenza 2023-01-13, n. 202300007

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Cagliari, sez. I, sentenza 2023-01-13, n. 202300007
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Cagliari
Numero : 202300007
Data del deposito : 13 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 13/01/2023

N. 00007/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00141/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 141 del 2020, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dapprima dall’avv. S S e successivamente dall’avv. S M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Cagliari, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato F F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

-OMISSIS-, non costituito in giudizio;

per l’annullamento

- della determinazione del dirigente del servizio SUAPE, del Comune di Cagliari, n. 6635 del 25 settembre 2019;

- del bando di concorso per l’assegnazione di n. 15 posteggi in concessione fino al 31 dicembre 2020, nei mercati civici di San Benedetto e via Quirra del Comune di Cagliari;

- della graduatoria definitiva relativa al Bando di cui al punto 2, pubblicata sul sito del Comune di Cagliari, in data 9 dicembre 2019.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Cagliari;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 dicembre 2022 il dott. Tito Aru e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO



1. In data 26 settembre 2019, il Comune di Cagliari pubblicava, sul proprio sito internet, il “ Bando di gara per la concessione di n. 15 posteggi nei mercati civici di via San Benedetto e via Quirra a Cagliari ”.



2. Con riguardo ai requisiti di partecipazione il bando, all’art. 1, precisava che “ possono presentare domanda di partecipazione al presente bando le persone fisiche, le imprese individuali, le società e le cooperative regolarmente costituite che, alla data di presentazione della domanda, risultino in possesso dei requisiti morali e professionali di cui all'art. 2 della legge regionale n. 5 del 2006 ”.



3. All’art 4, rubricato “ Criteri per l'assegnazione dei posteggi ”, il bando stabiliva i criteri di assegnazione per la formazione delle graduatorie, e precisamente:

a) presenza nel nucleo familiare di portatore di handicap;
è attribuito un punteggio di max 20 punti (5 punti per ogni soggetto presente nel nucleo familiare con disabilità);

b) numero dei familiari a carico;
max 20 punti (4 punti per ogni familiare a carico);

c) anzianità del richiedente;
max 20 punti con specificazione della formula da applicarsi, partendo dal richiedente più anziano, a cui vengono attribuiti 20 punti;

d) anzianità di iscrizione nel registro delle imprese;
max 20 punti (2 punti per anno;
per periodi inferiori all'anno, 0,2 punti per ogni mese;
per periodi inferiori al mese, 0 punti);
con la specificazione che la professionalità valutabile è riferita all'anzianità di esercizio dell'impresa, comprovata dall'iscrizione nel registro delle imprese, quale impresa attiva;

c) anzianità di rilascio dell'autorizzazione amministrativa (per i titolari di un titolo abilitativo alla vendita);
max 20 punti (2 punti per anno;
per periodi inferiori all'anno 0,2 punti per ogni mese;
per periodi inferiori al mese 0 punti).



4. L’odierno ricorrente, peraltro già titolare all’interno del Mercato di San Benedetto di un posteggio, presentava domanda di partecipazione per l’assegnazione dei posteggi n. 38 e 38 B, presso il Mercato di San Benedetto.



5. In data 6 dicembre 2019, il Dirigente del servizio SUAPE, mercati, attività produttive e turismo, con determinazione n. 8735, approvava i verbali delle sedute di gara tenutesi nelle date 18, 20 e 26 novembre 2019, nonché le graduatorie distinte per ciascun posteggio allegate al suddetto atto.



6. In entrambe le graduatorie il sig. -OMISSIS-si classificava al quarto posto, non risultando, quindi, vincitore.



7. Ritenendo tuttavia illegittimi gli atti in epigrafe li ha impugnati per i seguenti motivi:



1. Violazione e falsa applicazione del D. Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, recante “ Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del Mercato Interno ” e dell'Intesa Stato Regioni n. 83 del 5 luglio 2012 sui criteri da applicare nelle procedure di selezione per l’assegnazione di posteggi su aree pubbliche in attuazione dell'art. 70, comma 5, D. Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 - Violazione della direttiva comunitaria e dell’Intesa adottata in sede di Conferenza Stato Regioni n. 83 del 5 luglio 2012.



2. Violazione falsa applicazione della Legge Regionale n. 5 del 2006, della Deliberazione 15/15 del 19 aprile 2007 e dell'allegato alla Deliberazione 15/15/2007.

Sostiene il ricorrente che il bando impugnato violerebbe i criteri per l'assegnazione dei posteggi nelle aree pubbliche di cui alle lettere a), b) e c) di cui all’art. 2 dell’Intesa Stato Regioni n. 83 del 5 luglio 2012.

Inoltre il bando violerebbe anche la normativa regionale vigente (a deliberazione n. 15/15 del 19 aprile 2007, al punto 5), con la quale si stabilisce che il criterio principale da utilizzare nell’assegnazione dei posteggi debba essere la professionalità.

Infine la graduatoria sarebbe comunque viziata, limitatamente al punteggio attribuito all’odierno ricorrente, per violazione dell’art. 4 del bando.

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