TAR Napoli, sez. I, sentenza 2024-02-06, n. 202400923

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. I, sentenza 2024-02-06, n. 202400923
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202400923
Data del deposito : 6 febbraio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/02/2024

N. 00923/2024 REG.PROV.COLL.

N. 03021/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3021 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
-OSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore,-OSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato F P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via S. Brigida n.39;



contro

Ministero dell'Interno, Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo (UTG) di -OSIS-, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11 e con recapito digitale come da PEC da Registri di giustizia;



per l'annullamento,

riguardo al ricorso introduttivo ed al ricorso per motivi aggiunti:

1) della nota prot. n. -OSIS-^ del -OSIS-, con la quale la Prefettura – UTG di -OSIS- informa della sussistenza nei confronti della ricorrente delle situazioni di cui all'art. 84, comma 4, ed all’art. 91, comma 6, d. lgs 159/2011 e contestualmente dispone il rigetto della richiesta di iscrizione nell'elenco dei fornitori prestatori di servizi ed esecutori non soggetti al tentativo di infiltrazione mafiosa - “White List” provinciali - ai sensi dell'art. 1, comma 52, della Legge n. 190/2012;

2) della nota prot. n. -OSIS-, ex art. 10 bis della L. n. 241/90, con la quale la Prefettura – UTG di -OSIS- ha comunicato i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza di iscrizione nella “White List” richiamati nel provvedimento prefettizio sub 1)

3) della nota prot. n. -OSIS- e n. -OSIS- della Direzione Investigativa Antimafia di Napoli;

4) della nota prot. n. -OSIS- e n. -OSIS- del -OSIS- del Comando Provinciale Carabinieri di -OSIS-;

5) della nota prot. n. -OSIS- e n. -OSIS- del Nucleo Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di -OSIS-;

6) della nota Cat. -OSIS- della Questura di -OSIS-;

7) dei verbali del Gruppo interforze del -OSIS- e del -OSIS-.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Prefettura-UTG di -OSIS- e del Ministero dell'Interno;

Visti l’ordinanza presidenziale n. -OSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 novembre 2023 il dott. Gianmario Palliggiano, presenti gli avvocati Testa per parte ricorrente, su dichiarata delega dell'Avv. Perla, e Francesco Palladino per l'Avvocatura dello Stato;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1.- Con l’odierno ricorso introduttivo, ritualmente notificato e depositato, la -OSIS-, nella persona del legale rappresentante, -OSIS- ha impugnato, chiedendone l’annullamento, previa sospensione, la nota prot. n. -OSIS-^ del -OSIS- – unitamente agli atti alla stessa collegati come in epigrafe specificati.

Con tale nota, la Prefettura – UTG di -OSIS- ha informato circa la sussistenza, nei confronti della società ricorrente, delle situazioni di cui all’art. 84, comma 4, e all’art. 91, comma 6, d. lgs 159/2011.

Contestualmente ha disposto il rigetto della richiesta di iscrizione nell’elenco dei fornitori prestatori di servizi ed esecutori non soggetti al tentativo di infiltrazione mafiosa – cd “White List” provinciali - ai sensi dell’art. 1, comma 52, della Legge n. 190/2012.

Con ordinanza presidenziale n. -OSIS-, la Sezione ha chiesto alla Prefettura-UTG di -OSIS- di depositare copia autentica dei provvedimenti impugnati, nonché tutti gli atti, i verbali istruttori e gli accertamenti sui quali fondano, ed ogni altro atto utile ai fini della decisione.

L’autorità prefettizia ha ottemperato in data -OSIS- costituendosi in giudizio e col deposito di documentazione.

A seguito del deposito della documentazione richiesta, parte ricorrente, alla camera di consiglio del 7 ottobre 2020, ha rinunciato alla richiesta di misure cautelari provvisorie, preannunciando ricorso per motivi aggiunti, che è stato quindi notificato e depositato il successivo 14 novembre.

2.- Parte ricorrente, col ricorso introduttivo, ha dedotto le seguenti censure:

1) violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 52, della legge n. 190/2012 e del d.p.c.m. del 18 aprile 2013 aggiornato al d.p.c.m. del 24 novembre 2016 - violazione e falsa applicazione dell’art. 4 e art. 91 comma 6 del d.lgs. 159/2011 - eccesso di potere - sviamento - travisamento dei fatti - carenza assoluta dei presupposti - difetto di

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