TAR Napoli, sez. IV, sentenza 2023-01-03, n. 202300067

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. IV, sentenza 2023-01-03, n. 202300067
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202300067
Data del deposito : 3 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 03/01/2023

N. 00067/2023 REG.PROV.COLL.

N. 02750/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2750 del 2020, proposto da A I, rappresentato e difeso dall’Avv. S M con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;

contro

Comune di Pimonte, in persona del sindaco, rappresentato e difeso dall’Avv. C S, con domicilio digitale come in atti;

per l’annullamento

- dell’ordine di demolizione n° 16 del 12 marzo 2020, a firma del Resp. Area Urbanistica – Arch. F T – notificato il 9 maggio 2020;

- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Pimonte;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 novembre 2022 la dott.ssa V N F e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.– Con ricorso notificato il 10 luglio 2022 e depositato il 04 agosto 2022, il ricorrente - proprietario del fondo sito in Pimonte (Na), via Fiume, identificato al catasto fabbricati al fg. 3, p.lla 1682-1683 ( ex 926) - impugnava il provvedimento (ordinanza n. 16 del 12 marzo 2020) con cui il Comune resistente, in esito al sopralluogo del 28 novembre 2019 (di cui alla relazione 29 del gennaio 2020 prot. 164), aveva ingiunto la demolizione, con riduzione in pristino dello stato dei luoghi ex art. 31 D.P.R. 380/2001, delle opere abusive ivi realizzate e consistenti in:

1) opere di finitura all’immobile oggetto di sentenza quali intonacatura e pitturazione esterna con rivestimento della parte basamentale con mattonelle in gres ceramico con ulteriori opere di rifinitura interne;

2) nell’area pertinenziale dell’accesso al manufatto realizzazione di staccionata e gazebo di mt 3x3;

3) addossato al prospetto est realizzazione di un manufatto uso deposito di circa mt. 9,00x 9,50, mq 85,50 ed altezza mt 4,50 con struttura in blocchi di lapilcemento travi in legno e pannellature lignee con copertura in lamiere grecate;

4) ulteriore manufatto in blocchi suddiviso in due ambienti di dimensioni circa mt 4,70x 8,00 mq 37,60 e di altezza mt 2,50 con solaio in parte lamiera e parte latero- cementizio con la presenza di una tettoia in legno e lamiera di mt 3,30 x4,50 ed altezza di mt 3,00.

1.1. - Con un unico motivo (“violazione di legge: artt. 6, 31 e 37 del dpr 380/’01 – violazione degli artt. 2 e 97 della costituzione - violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990 - eccesso di potere: sviamento – contraddittorietà – carenza istruttoria - violazione del principio del giusto procedimento”), il ricorrente deduceva, nell’ordine: a) l’irrilevanza, ex art. 3 D.p.R. 380/2001, dei lavori di finitura di cui supra al n.1);
b) la carenza di motivazione in relazione all’omessa specifica indicazione della “sentenza”, genericamente indicata al medesimo punto di cui supra , n.1);
c) la modesta entità delle opere di cui supra al n.2), peraltro amovibili (staccionata);
d) la pertinenzialità delle opere di cui supra ai punti 3) e 4) che non avrebbero superato il 20% del volume principale.

2. - Si costituiva in giudizio il Comune di Pimonte (16 ottobre 2020), depositando memoria ed allegata documentazione.

3. – All’udienza del 23 novembre 2022, il ricorso, previa discussione, era trattenuto in decisione.

4. – Oggetto dell’odierno contendere è l’ordinanza n. 16 del 12 marzo 2020 con cui il Comune resistente, in esito al sopralluogo del 28 novembre 2019 (di cui alla relazione 29 del gennaio 2020 prot. 164, all. 4 al deposito dell’Amministrazione del 16 ottobre 2022), ha ingiunto al ricorrente la demolizione, con riduzione in pristino dello stato dei luoghi ex art. 31 D.P.R. 380/2001, delle opere abusive realizzate nel fondo sito in Pimonte (Na), via Fiume, identificato al catasto fabbricati al fg. 3, p.lla 1682-1683 ( ex 926). Opere meglio descritte nel provvedimento ai numeri da 1 a 4 ed in narrativa già richiamate (vd. supra , par, 1, nn. 1) -4)).

4.1. – Così sinteticamente circoscritto il thema decidendum , ai fini del decidere va anzitutto premesso che, per giurisprudenza amministrativa consolidata, anche di questo Tribunale, in materia di abusi edilizi, non è prospettabile una valutazione atomistica degli interventi allorché gli stessi facciano parte di un disegno sostanzialmente unitario di realizzazione di una determinata complessiva opera, risultante priva di titolo (T.A.R. Campania Salerno Sez. II, 12/03/2021, n. 640;
T.A.R. Toscana Firenze Sez. III, 24/05/2021, n. 785;
Cons. Stato Sez. VI, 20/10/2022, n. 8940;
T.A.R. Campania Napoli Sez. III, 01/08/2022, n. 5134). Ne discende che “i singoli abusi eseguiti vanno riguardati nella loro interezza e, proprio perché visti nel loro insieme, possono determinare quella complessiva alterazione dello stato dei luoghi che legittima la sanzione applicata e persuade della sua appropriatezza e proporzionalità rispetto a quanto realizzato” (T.A.R. Campania Napoli Sez. III, Sent., (ud. 18/07/2022) 01-08-2022, n. 5134).

Nel caso di specie, pur essendo le opere abusive partitamente indicate ai nn. 1) – 4) del provvedimento, esse concorrono, all’evidenza, alla composizione di un corpus unitario che trova il suo fulcro nei due manufatti indicati ai numeri 3) e 4), entrambi di dimensioni cospicue (n. 3): mt. 9,00x 9,50 ed altezza mt 4,50, per una superficie complessiva di mq 85,50;
n.4): mt 4,70x 8,00 ed altezza mt 2,50 per una superficie di mq 37,60). E tale insieme - nel complesso - determina quella radicale modificazione dello stato dei luoghi giustificativa della sanzione demolitoria in concreto irrogata.

4.1.1. - Alla luce di tali valutazioni vanno pertanto disattesi il primo (a) ed il terzo (c) motivo di doglianza, tesi a sottolineare, dichiaratamente nella loro considerazione atomistica (cfr., ricorso, p. 3), l’irrilevanza delle opere indicate nel provvedimento ai nn. 1) (finitura) e 2) (staccionata).

4.2. – Quanto ai restanti profili di doglianza (b e d), invece - pacifica ed incontestata l’abusività delle opere di cui è causa - non possono non richiamarsi i principi da tempo consolidati nella giurisprudenza amministrativa e tali per cui in materia edilizia:

- bb) i provvedimenti recanti la sanzione demolitoria (come quello in esame, adottato ex art. 31 D.p.R. 380/2001), rivestono natura vincolata, non necessitando, oltre all’individuazione delle opere realizzate sine titulo , una specifica ed ulteriore motivazione (cfr ., ex multis , Cons. Stato Sez. II, 05/07/2019, n. 4662 T.A.R. Calabria Catanzaro Sez. II, 27/04/2020, n. 720;
T.A.R. Piemonte Torino Sez. II, 17/03/2020, n. 199). E nel caso di specie, il provvedimento impugnato indica analiticamente gli abusi commessi non solo, come visto, a mezzo di descrizione analitica (nn.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi