TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 2020-03-30, n. 202003723

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 2020-03-30, n. 202003723
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202003723
Data del deposito : 30 marzo 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 30/03/2020

N. 03723/2020 REG.PROV.COLL.

N. 08967/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8967 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da Karisma S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati L A e G R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Fabrizio Paoletti in Roma, via Maresciallo Pilsudiski, 118;

contro

il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Modernissimo S.r.l., Piccolo Cinema Amercia, Novicinema S.r.l., non costituite in giudizio;
Associazione Piccolo Cinema America, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Claudio Giangiacomo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Cinepraia di Adriana G B &
C., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Angelina De Simone, Erika Marrese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
la Parrocchia di San Giovanni Battista in Cadidavid, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Sala, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Cinema Teatro Imperiale di Lavarini Lorenzo &
C. S.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Ghelli, Giacomo Biagioni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

e con l'intervento di

ad opponendum:
Civico 69 S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Leonardo Lascialfari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l’annullamento, per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

del provvedimento pubblicato sul sito dell'amministrazione resistente in data 16.05.2017 recante l'elenco delle imprese beneficiarie dei contributi per le linee di intervento di cui al D.P.C.M. del 4.08.2017 “disposizioni applicative del piano straordinario per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali”, nella parte in cui l'odierna ricorrente non risulta inserita nell'elenco dei soggetti ammessi al contributo per la linea di intervento relativa alla riattivazione di sale chiuse o dismesse, nonché nella parte in cui l'amministrazione ha dato atto di avere destinato le risorse residue stanziate per la linea di intervento A) alle altre linee di intervento in carenza dei presupposti di legge;

della nota del 12.06.2018 inviata a mezzo mail alla società odierna ricorrente, con la quale l'amministrazione resistente ha negato l'acceso alla documentazione richiesta dalla ricorrente nelle more della pubblicazione dell'elenco definitivo degli ammessi a contributo;

nonché per l'ammissione con riserva della società ricorrente nel superiore elenco dei soggetti ammessi a contributo e per l'emanazione, ai sensi dell'art. 116, comma 2 c.p.a. di un ordine di esibizione avente ad oggetto la documentazione richiesta dalla ricorrente con istanza di accesso, presentata dalla ricorrente e ad oggi non ottenuta;

per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 8\2\2019, per l'annullamento, previa sospensiva, della relazione depositata dall'amministrazione resistente in data 4.01.2019 in esecuzione all'incombente istruttorio disposto dal Collegio;

per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 20\9\2019, per l’annullamento:

del provvedimento n. 1562 del 26.06.2019, a firma del Direttore Generale, con cui il Ministero resistente ha disposto l'approvazione della graduatoria definitiva dei soggetti ammessi al contributo relativamente alla linea di intervento A di cui al D.P.C.M. del 4.08.2017, nonché del decreto n. 1601 del 2.07.2019 avente ad oggetto l'approvazione dell'elenco definitivo relativo alla linea di intervento B e del decreto 1963 del 1.08.2019 avente ad oggetto l'approvazione dell'elenco definitivo relativo alla linea di intervento C);

nonché per la corretta esecuzione dell'ordinanza cautelare n 1330/2019 resa in data 27/02/2019;


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, dell’Associazione Piccolo Cinema America, di Cinepraia di Adriana G B &
C., di Parrocchia di San Giovanni Battista in Cadidavid e di Cinema Teatro Imperiale di Lavarini Lorenzo &
C. S.a.s.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2020 la dott.ssa Emanuela Loria e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso in epigrafe, notificato il 12/7/2018 e depositato il 26/7/2018, è stato chiesto l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia esecutiva:

a) del “provvedimento pubblicato sul sito dell’amministrazione resistente in data 16.05.2017 recante l’elenco delle imprese beneficiarie dei contributi per le linee di intervento di cui al DPCM del 4.08.2017 ‘disposizioni applicative del piano straordinario per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali’” nella parte in cui la ricorrente “non risulta inserita nell’elenco dei soggetti ammessi al contributo per la linea di intervento relativa alla riattivazione di sale chiuse o dismesse, nonché nella parte in cui l’amministrazione ha dato atto di avere destinato le risorse residue stanziate per la linea di intervento A) alle altre linee di intervento in carenza dei presupposti di legge”;

b) della nota del 12.06.2018 inviata a mezzo mail alla ricorrente a mezzo della quale l’amministrazione resistente ha negato l’acceso alla documentazione richiesta dalla ricorrente nelle more della pubblicazione dell’elenco definitivo degli ammessi a contributo;
la ricorrente chiede, altresì, la propria ammissione con riserva “nel superiore elenco dei soggetti ammessi a contributo”, nonché l’emanazione ai sensi dell’art. 116, 2 co c.p.a. di un ordine di esibizione avente ad oggetto la documentazione richiesta dalla ricorrente con istanza di accesso, presentata dalla ricorrente.

2. Si è costituita in giudizio l’Amministrazione eccependo la inammissibilità del ricorso in quanto proposto avverso una mera comunicazione dell’Amministrazione, non integrante gli estremi tipici di un provvedimento amministrativo, e, in subordine, la necessarietà della notifica del ricorso a tutti i potenziali controinteressati.

3. Si sono costituiti in giudizio anche i controinteressati, specificati in epigrafe, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile e, in ogni caso, respinto in quanto infondato.

4. Con ordinanza n. 9322/2018 del 13.9.2018 la Sezione ha ordinato all’Amministrazione “il deposito di tutti gli atti del procedimento inerente i provvedimenti impugnati”.

5. L’ordinanza è stata eseguita dall’Amministrazione con deposito dell’8/11/2018.

7. Con successiva ordinanza collegiale n. 1330/2019 la Sezione ordinava l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i beneficiari dei contributi delle tre Linee di intervento previste dal D.P.C.M. 4/8/2017 emanato in applicazione della Legge 220/2016;
la parte ricorrente depositava le attestazioni di notifica ai controinteressati in data 19/2/2019.

8. Con motivi aggiunti depositati il 20/9/2019 la ricorrente ha depositato motivi aggiunti al fine di chiedere l’annullamento del provvedimento n. 1562 del 26.06.2019, a firma del Direttore Generale, con cui il Ministero resistente aveva disposto l'approvazione della graduatoria definitiva dei soggetti ammessi al contributo relativamente alla linea di intervento A di cui al D.P.C.M. del 4.08.2017, nonché del decreto n. 1601 del 2.07.2019, avente ad oggetto l'approvazione dell'elenco definitivo relativo alla linea di intervento B) e del decreto 1963 del 1.08.2019, avente ad oggetto l'approvazione dell'elenco definitivo relativo alla linea di intervento C).

9. In vista della pubblica udienza le parti costituite depositavano apposite memorie in cui riepilogavano le rispettive argomentazioni.

10. Alla pubblica udienza dell’11/2/2020 il ricorso, unitamente ai motivi aggiunti, veniva spedito in decisione.

11. Il Collegio ritiene, per motivi di economia processuale, di non esaminare le eccezioni di inammissibilità e tardività sollevate dalla difesa erariale in considerazione della infondatezza, nel merito delle lagnanze prospettate dalla ricorrente, sia con il ricorso introduttivo che con i motivi aggiunti.

12. Venendo al merito, giova rammentare che con D.P.C.M. del 4/8/2017, emanato in attuazione della Legge 220/2016, è stata prevista l’istituzione di un fondo autonomo per il sostegno all’industria cinematografica e sono stati disciplinati i criteri e le modalità di erogazione dei contributi.

La società ricorrente presentava apposita domanda, corredata delle fatture relative all’inizio dei lavori, per concorrere ai contributi destinati alla Linea di intervento A), ossia per i progetti di riattivazione delle sale chiuse e dismesse, essendo proprietaria del cinema Tiffany di Palermo, sala dismessa dall’anno 2011.

Tuttavia non rientrava tra i soggetti destinatari del contributo indicati nell’atto gravato con il ricorso introduttivo, con il quale deduce (unitamente alla richiesta di accesso agli atti) un unico articolato motivo consistente nella violazione e falsa applicazione degli artt. 7, 8 e 10 bis della legge n. 241/1990 s.m.i., la violazione delle garanzie partecipative al procedimento amministrativo, la violazione e falsa applicazione del D.P.C.M. del 4/8/2017, la violazione e la falsa applicazione della Legge 220/2016, l’eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, l’arbitrio e la illogicità della decisione, l’ingiustizia manifesta.

13. Il motivo è infondato sia sotto il profilo della violazione delle garanzie partecipative e del contraddittorio sia sotto il profilo della violazione e falsa applicazione della Legge 220/2016 nonché del difetto di motivazione.

L’atto pubblicato sul sito dell’amministrazione in data 16.05.2017, recante l’elenco delle imprese beneficiarie dei contributi per le linee di intervento di cui al D.P.C.M. del 4.08.2017, non necessitava di essere preceduto da alcuna comunicazione di avvio del procedimento trattandosi di un elenco dei soggetti aventi i requisiti per accedere al beneficio a cui dovevano necessariamente fare seguito i provvedimenti finali. Peraltro, trattandosi di un procedimento iniziato a istanza di parte e basato su requisiti preventivamente dettagliati da parte del D.P.C.M., la discrezionalità esercitabile da parte dell’amministrazione risulta particolarmente limitata alla verifica dell’esistenza dei requisiti prescritti a monte dalle disposizioni di legge e di D.P.C.M.

14. Infondata è anche la dedotta violazione del D.P.C.M. del 4/8/2017, che ha stabilito i criteri e le modalità a cui l’amministrazione deve attenersi per il riparto dei contributi per l’attività cinematografica in attuazione dell’art. 16 della Legge 7/8/1990 n. 241.

L’articolo 8, comma 2, del D.P.C.M. prevede che per gli investimenti oggetto del decreto che abbiano avuto inizio a decorrere dal 1 gennaio 2017 e fino alla data di pubblicazione del decreto (12 ottobre 2017), le istanze di contributo possono essere presentate alla Direzione Generale Cinema entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del decreto medesimo.

Pertanto, le domande presentate nel periodo 18 dicembre 2017 - 6 febbraio 2018, fra cui rientra quella oggetto del ricorso in epigrafe, rientrano fra quelle regolarmente presentate ai sensi dell’articolo 8, comma 2.

Sono state quindi considerate inammissibili al contributo le domande relative a investimenti che, sulla base della documentazione allegata, hanno avuto inizio prima o dopo le date richiamate oppure per le quali la documentazione allegata non consentiva, a giudizio della Direzione, di determinare univocamente la data di avvio degli investimenti.

Il Ministero, inoltre, per il tramite della Direzione Generale Cinema, ha pubblicato vari avvisi di chiarimento delle modalità di presentazione della documentazione a corredo dell’istanza, e, con particolare riguardo alla fattispecie in cui è incorsa la ricorrente, la citata Direzione generale ha evidenziato che “fermo restando che l’ammissibilità della richiesta di contributo verrà valutata dalla

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