TAR Perugia, sez. I, sentenza 2017-12-27, n. 201700808

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Perugia, sez. I, sentenza 2017-12-27, n. 201700808
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Perugia
Numero : 201700808
Data del deposito : 27 dicembre 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/12/2017

N. 00808/2017 REG.PROV.COLL.

N. 00154/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 154 del 2016, proposto da:
E A, rappresentato e difeso dall’avvocato F C M, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Perugia, viale Roma 74;

contro

Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Perugia, via degli Offici, 14;

per l’esecuzione

del giudicato formatosi su decreto della Corte d’Appello di Perugia n. 39 del 12 gennaio 2012.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;

Viste le memorie difensive;

Vista la nota con la quale il ricorrente dichiara di voler rinunciare al ricorso;

Visti gli artt. 35, co. 2, lett. c, 84, 85 e 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2017 il dott. Enrico Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Premesso che con il ricorso in epigrafe si chiede l’esecuzione del decreto della Corte d’Appello di Perugia n. 39 del 12 gennaio 2012, passato in giudicato, di condanna del Ministero della Giustizia al pagamento in favore del sig. E A della somma di € 4.250,00, oltre interessi legali dal dì della domanda al saldo, unitamente alle spese del giudizio liquidate in complessivi € 1.000,00, di cui € 280,00 per diritti, oltre al rimborso forfettario, cap e iva come per legge.

Considerato che con nota depositata in data 7 aprile 2016, il ricorrente ha dichiarato di voler rinunciare al ricorso.

Ritenuto pertanto di dover dichiarare l’estinzione del giudizio ex art. 35, comma 2, lett. c), cod. proc. amm.

Ravvisata la sussistenza di giusti motivi per compensare tra le parti in causa le spese del giudizio.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi