TAR Napoli, sez. III, sentenza 2010-10-14, n. 201019304

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. III, sentenza 2010-10-14, n. 201019304
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201019304
Data del deposito : 14 ottobre 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 08635/2005 REG.RIC.

N. 19304/2010 REG.SEN.

N. 08635/2005 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 8635 del 2005, proposto da:
F A, rappresentato e difeso dall'avv. A M, con domicilio eletto presso il predetto in Napoli, viale Gramsci,16;

contro

Comune di Boscoreale, non costituito;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

della disposizione n. 019205 del 11/08/2005 di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi.


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 luglio 2010 la dott.ssa Ines Simona Immacolata Pisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con il presente ricorso la Sig.ra F A ha impugnato- deducendone l’illegittimità sotto vari profili- la disposizione dirigenziale 019205 del 11/08/2005 con cui il Comune di Boscoreale ha disposto la demolizione delle opere abusive realizzate alla via Vicinale Cangiani n.43, soggetta a vincolo ai sensi del decreto legislativo n.42/04.

L'Amministrazione intimata si è costituita in giudizio e ha sostenuto l'infondatezza del ricorso, concludendo per il rigetto.

Con ordinanza n.1257/08 del 23.04.2008 il Collegio ha accolto la domanda di sospensione del provvedimento impugnato.

Alla pubblica udienza del 15.07.2010, uditi i difensori delle parti come da verbale d’udienza, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Con il primo motivo di ricorso la ricorrente deduce l’illegittimità del provvedimento sanzionatorio, pronunziato in pendenza dell’esame dell’istanza di accertamento di conformità ai sensi dell’art.36 DPR n.380/01, presentata in data 8.07.2005 (prot.16915).

La censura è infondata.

Difatti, nel caso in esame, non solo si tratta di interventi che comportano aumenti di volumetria realizzati in zona vincolata, per i quali ai sensi dell'art. 167 D.lvo 42/2004 è comunque precluso l’accertamento di compatibilità paesaggistica ex post ma, considerato lo spirare del termine di 60 giorni previsto dall’art.36 DPR n.380/01 per la formazione del silenzio-rigetto, l’istanza di sanatoria proposta dalla ricorrente deve ritenersi ormai respinta (ex plurimis: T.A.R. Campania Napoli, sez. VI, 27 gennaio 2010 , n. 327).

Infondate sono altresì la seconda e la terza censura.

In caso di ordine di demolizione delle opere abusive, infatti. non è necessaria la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7, l. n. 241 del 1990, trattandosi di atto dovuto e rigorosamente vincolato, con riferimento al quale non sono richiesti apporti partecipativi del destinatario;
né, per lo stesso motivo, si richiede una specifica motivazione che dia conto della valutazione delle ragioni di interesse pubblico alla demolizione o della comparazione di quest'ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, senza che sussista alcuna violazione dell’art.3 della legge n.241/90. Il presupposto per l'adozione dell'ordine di demolizione è costituto, infatti, esclusivamente dalla constatata esecuzione dell'opera in totale difformità o in assenza del titolo abilitativo con la conseguenza che il provvedimento, ove ricorrano i predetti requisiti, è sufficientemente motivato con l'affermazione dell'accertata abusività dell'opera, essendo in re ipsa l'interesse pubblico alla sua rimozione (ex plurimis: T.A.R. Campania Napoli, sez. IV, 21 luglio 2009 , n. 4244;
T.A.R. Campania Napoli, sez. VIII, 29 gennaio 2009, n. 501;
T.A.R. Campania Napoli, sez. VII, 04 dicembre 2008 , n. 20983;
T.A.R. Campania Napoli, sez. VI, 05 marzo 2008 , n. 1104).

Infine, deve ritenersi inammissibile per carenza di interesse e comunque infondata la quarta censura del ricorso: infatti, premesso che la sanzione demolitoria si fonda, ai sensi dell’art.31 DPR n.380/01, sulla circostanza che le opere di cui trattasi sono state eseguite senza alcun titolo edilizio, a prescindere dalla natura vincolata dell’aerea su cui insistono, e che tale titolo si imponeva in relazione alla qualificazione degli interventi realizzati come interventi in parte di nuova costruzione e in parte di ristrutturazione ediliza (solo genericamente contestata dalla ricorrente, che nella 4^ censura si è limitata ad asserire che si tratterebbe di interventi di ordinaria manutenzione), in sede di emanazione della sanzione demolitoria, contrariamente a quanto ritenuto da parte ricorrente, l’amministrazione non aveva alcun onere di valutare la compatibilità dell’intervento con i vincoli di cui al D.lvo 42/04..

In conclusione, il ricorso deve essere respinto.

Nulla sulle spese non essendosi l’amministrazione costituita in giudizio.

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