TAR Milano, sez. III, ordinanza cautelare 2012-07-30, n. 201201105
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N. 01105/2012 REG.PROV.CAU.
N. 01103/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1103 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Italsocotec S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv. ti U C, F S M, F M, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Milano, corso di Porta Vittoria, 28;
contro
Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A., rappresentata e difesa dall'avv. G A, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via del Lauro, 7;
nei confronti di
R.T.I. costituendo composto da Conteco S.p.A., Rina Check S.r.l. e No Gap Controls S.r.l, rappresentato e difeso dagli avv. R D e A S, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Milano, corso Concordia 8;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
1) con il ricorso introduttivo:
del verbale del consiglio di amministrazione di Autostrada Pedemontana Lombarda 23/3/2012, avente ad oggetto "gara per l'affidamento del servizio di verifica ai fini della valutazione, ai sensi dell'art. 112 d.lgs n. 163/2006 e della sezione IV dell'allegato XXI al medesimo decreto, del progetto esecutivo relativo ai relativo ai lavori di realizzazione delle tratte b1, b2, c, d, e delle opere di compensazione del collegamento autostradale Dalmine - Como - Varese -valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse;della nota prot. 1201437 del 28/3/2012;della relazione del rup 15/3/2012;della nota prot. dt/cf16 n.1201821 del 23/472012, nonchè di tutti gli atti connessi;
2) con i motivi aggiunti depositati l’11/07/2012:
della nota di Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. del 6.7.2012, prot. dg/ma16 n. 1202490 avente ad oggetto "comunicazione conferma aggiudicazione definiva";
della deliberazione del consiglio di amministrazione di Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. del 2.7.2012;
di tutti gli atti connessi;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. e di Conteco S.p.A. e di Rina Check S.r.l.;
Visto l'atto di costituzione in giudizio ed il ricorso incidentale proposto dal ricorrente incidentale Conteco S.p.A., Rina Check S.r.l., rappresentati e difesi dagli avv. R D, A S, con domicilio eletto presso A S in Milano, corso Concordia 8;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Designato relatore nella camera di consiglio del giorno 27 luglio 2012 il dott. F F e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuta l’insussistenza dei presupposti per la concessione della tutela cautelare, richiesta con il ricorso per motivi aggiunti, in quanto:
- come già evidenziato in sede di decreto cautelare presidenziale (depositato in data 12.07.2012), la ricorrente paventa che la stazione appaltante proceda all’immediata stipulazione del contratto e, comunque, all’esecuzione in via di urgenza delle prestazioni dedotte in gara, ai sensi dell’art. 11, comma nove ultima parte, codice appalti;
- nondimeno, i tempi della stipulazione del contratto sono disciplinati ex lege dall’art. 11, commi 10 e 10 ter, del d. l. vo 2006 n. 163, mentre l’esecuzione in via d’urgenza delle prestazioni oggetto della gara è allo stato riferibile in concreto solo al progetto esecutivo dello svincolo di Lomazzo, atteso che non risultano già predisposti altri progetti esecutivi suscettibili di esecuzione in via d’urgenza, la quale comunque presuppone la verifica da parte dell’amministrazione dei relativi presupposti;
- inoltre, la nuova determinazione impugnata si fonda, in coerenza con le indicazioni contenute nell’ordinanza cautelare depositata in data 07.06.2012, su una rinnovata valutazione di ordine tecnico rispetto alla quale la ricorrente non ha sviluppato concrete contestazioni mediante i motivi aggiunti depositati in data 11.07.2012;