TAR Napoli, sez. VI, sentenza 2022-02-28, n. 202201363

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. VI, sentenza 2022-02-28, n. 202201363
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202201363
Data del deposito : 28 febbraio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/02/2022

N. 01363/2022 REG.PROV.COLL.

N. 04395/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4395 del 2019, proposto da
C B, L D C, rappresentati e difesi dall'avvocato A M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

G F, rappresentato e difeso dall'avvocato G D M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
R F, Comune di Barano D'Ischia, Regione Campania, non costituiti in giudizio;

per ottenere

previa declaratoria di illegittimità del silenzio tenuto dalle Amministrazioni intimate l’accertamento dell’obbligo del Comune di Barano d’Ischia, della Regione Campania e della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli di provvedere sulle richieste avanzate dai ricorrenti con l’atto di diffida e messa in mora comunicato a mezzo pec in data 18.04.2019 e la condanna del Comune di Barano d’Ischia, della Regione Campania e della Soprintendenza BB.CC.AA al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza del termine di conclusione del procedimento ai sensi e per gli effetti dell’art.

2-bis Legge 7 agosto 1990, n. 241.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di G F;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 febbraio 2022 il dott. Davide Soricelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con il ricorso all’esame, notificato il 23-29 ottobre e depositato il 7 novembre 2019, i ricorrenti – premessa la propria qualità di titolari di un compendio immobiliare confinante con un fondo appartenente ai signori Ferrari e Ferrandino – esponevano che: a) con ordinanza n. 68 del 8 ottobre 2018 il responsabile dell’ufficio tecnico - settore edilizia privata e urbanistica del comune di Barano d’Ischia aveva ingiunto ai controinteressati di demolire ad horas opere edilizie abusive “avvisando” che in difetto avrebbe d’ufficio provveduto alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi;
b) che i controinteressati non avevano eseguito il ripristino loro ordinato e che il comune di Barano non aveva proceduto all’esecuzione d’ufficio.

I ricorrenti quindi denunciavano di aver richiesto mediante diffida l’esecuzione del provvedimento al comune di Barano, alla regione Campania, in quanto titolare di potere di intervento sostitutivo, e alla competente soprintendenza, in quanto il territorio comunale è anche soggetto a vincolo paesaggistico, ma che nessuno di tali enti aveva provveduto, nonostante fossero ormai decorsi mesi dalla emanazione dell’ordinanza di ripristino.

Essi quindi concludevano chiedendo che la sezione accertasse l’inadempimento degli enti intimati, ordinasse loro di provvedere alla esecuzione del provvedimento di ripristino, disponendo la nomina di un commissario ad act a che si sostituisse in caso di ulteriore inerzia, e condannasse gli enti intimati al risarcimento del danno da ritardo ex articolo 2- bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Nessuno degli enti intimati si costituiva in giudizio;
si costituiva il signor G F che chiedeva che il ricorso fosse respinto in quanto infondato.

Il 24 gennaio 2020 il ricorrente L D C depositava rinuncia al ricorso.

Con sentenza parziale n. 1075 del 9 marzo 2020 la sezione dava atto della rinuncia al ricorso del signor D C, dichiarava inammissibile la domanda proposta contro il ministero per i beni culturali e ambientali (Soprintendenza BB.CC.AA di Napoli), accoglieva la domanda della signora B contro il comune di Barano e la regione Campania avente a oggetto la declaratoria di illegittimità del silenzio e ordinava agli enti intimati, ciascuno per quanto di propria competenza, di provvedere alla esecuzione della ordinanza di demolizione sopra indicata;
per il caso di ulteriore inerzia la sezione nominava il commissario ad acta nella persona del Prefetto di Napoli o di un funzionario da lui delegato;
la sentenza disponeva infine la reinscrizione a ruolo del ricorso per la trattazione della domanda risarcitoria.

Successivamente risulta che il Presidente della regione Campania ha nominato il dottor G A – funzionario agronomo – commissario ad acta nell’esercizio dei suoi poteri di intervento sostitutivo ex articolo 31, comma 8, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e articolo 10 della legge regionale 18 novembre 2004, n. 10.

Il dottor A il 26 agosto 2021 ha depositato una documentazione in cui sostiene che la sentenza della sezione è stata eseguita (in pratica il signor Ferrari ha adempiuto all’ordinanza di demolizione ripristinando lo stato dei luoghi) chiedendo la liquidazione del compenso spettantegli.

Con ordinanza collegiale n. 6969 del 3 novembre 2021 la sezione si è riservata di provvedere sulla domanda del commissario avente a oggetto la liquidazione del compenso alla udienza pubblica del 22 febbraio 2022 in cui ha fissato la trattazione della domanda risarcitoria.

La domanda risarcitoria è infondata e va respinta. Costituisce infatti giurisprudenza ormai consolidata che la responsabilità dell’amministrazione per il danno derivante dalla violazione del termine per l’adozione del provvedimento prevista dall’articolo 2- bis , comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 è una fattispecie di responsabilità extracontrattuale da ricondurre al paradigma dell’articolo 2034 c.c.;
di conseguenza l’attribuzione del risarcimento postula - oltre alla violazione del termine per provvedere - l’allegazione e la dimostrazione di tutti gli (altri) elementi dell’illecito;
nella fattispecie non è stato neppure allegato il danno derivante dal ritardo e già solo questo preclude la possibilità di riconoscere il risarcimento.

Quanto alla domanda del commissario di liquidazione del compenso per l’attività svolta, non v’è luogo a provvedere. Il dottor A, infatti, non ha agito quale ausiliario di questa sezione secondo quanto statuito dalla sentenza n. 1075 del 2020 (che del resto aveva individuato il commissario ad acta nella persona del Prefetto di Napoli o di un funzionario da lui designato dandogli mandato di eseguire la demolizione nell’ipotesi in cui fossero rimasti inerti il comune e la regione Campania) ma sulla base della nomina disposta dal Presidente della regione Campania nell’esercizio del potere sostitutivo spettante all’ente-regione;
in altri termini nella fattispecie, essendo il comune di Barano rimasto inerte, la regione Campania ha provveduto a eseguire la sentenza n. 1075 attivando il proprio potere sostitutivo;
di fatto, poi, l’ordinanza demolitoria del comune è stata eseguita dallo stesso suo destinatario e di tale circostanza il commissario nominato dal Presidente della regione nell’esercizio del potere sostitutivo ha preso atto con il verbale del 18 maggio 2021.

Nessun compenso a carico delle parti soccombenti nel giudizio all’esame spetta quindi a quest’ultimo.

Quanto infine alle spese di giudizio esse possono essere interamente compensate in considerazione della peculiarità della fattispecie e dell’accoglimento solo parziale delle domande della ricorrente.

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