TAR Bari, sez. U, sentenza 2022-12-24, n. 202201810

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. U, sentenza 2022-12-24, n. 202201810
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 202201810
Data del deposito : 24 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 24/12/2022

N. 01810/2022 REG.PROV.COLL.

N. 01609/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezioni Unite)

ha pronunciato la presente

SENZA

sul ricorso numero di registro generale 1609 del 2018, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. L F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Bitonto, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati L S, F M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

-OMISSIS-, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

- “della Nota comunale, prot. -OMISSIS- del 01.10.2018, di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e segg. della Legge n. 241/1990 e s.m. e i., avente ad oggetto “Piano per gli Insediamenti Produttivi. Maggiori Oneri Espropriativi da recuperare dai soggetti convenzionati” – notificata alla parte interessa in data 01.10.2018”;

- “della deliberazione di Giunta Comunale di Bitonto n. -OMISSIS- del 01.06.2018, avente ad oggetto: P.I.P. – Piano per gli Insediamenti Produttivi – Maggiori oneri espropriativi da recuperare dai soggetti convenzionati. Presa d'atto della somma accertata, dei criteri di ripartizione e delle modalità procedurali – conosciuta a seguito della notifica della nota di cui al punto precedente”;

- “dell'Allegato A alla deliberazione di Giunta Comunale di Bitonto n. -OMISSIS- del 01.06.2018, concernente una mera elencazione dei maggiori oneri e spese legali”;

- “dell'Allegato B alla deliberazione di G. C. n. -OMISSIS- del 01.06.2018, avente ad oggetto: “P.I.P. – Piano per gli Insediamenti Produttivi – Maggiori oneri espropriativi da recuperare dai soggetti convenzionati – Relazione e sintesi tecnica del procedimento””;

- “dell'Allegato C alla deliberazione di G. C. n. -OMISSIS- del 01.06.2018 riguardante l'elenco assegnatari”;

nonché ove occorra

- “Di ogni altro atto presupposto e/o connesso ancorché ignoto” ed in particolare:

- “la Nota del Servizio Lavori Pubblici del 07/07/2016 n. prot. -OMISSIS-, avente ad oggetto: “Prospetto riepilogativo e copie delle sentenze e delle delibezioni di C.C. di riconoscimento fuori bilancio e copie delle determinazioni delle indennità” non conosciuta;

- “la Nota del Servizio Territorio n. -OMISSIS- del 15/02/2017 dalla quale si evince l'attività tecnico-amministrativa espletata e riguardante: “a) la ricognizione di tutte le convenzioni stipulate dei lotti assegnati in base a data e numero di repertorio con l'individuazione di ulteriori convenzioni integrative e subentri;
b) la classificazione tabellare dei singoli lotti per la ditta assegnataria, per fogli, particelle ed estensione dei lotti;
c) il calcolo delle incidenze % dei singoli lotti per l'attribuzione delle somme in base all'estensione delle superfici assegnate;
d) la ricognizione dei lotti di proprietà comunale - non conosciuta”;

- “la Nota Servizio Legale e Contenzioso del 07/02/2018 prot. n. -OMISSIS- in cui sono state comunicate parzialmente le spese legali sostenute per la difesa del Comune di Bitonto in alcuni contenziosi giudiziari attivati – non conosciuta”

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Bitonto;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza di smaltimento PNRR del giorno 20 dicembre 2022, tenutasi da remoto con modalità telematiche, il dott. P N e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

L’odierno ricorrente impugna gli atti diretti ad avviare il recupero dei maggiori oneri espropriativi nei confronti dei soggetti assegnatari delle aree ricomprese nel P.I.P. comunale, definitivamente approvato con deliberazione di C.C. -OMISSIS- del 30.09.1999, ai sensi e per gli effetti dell’art. 21 della L.R. n. 56/1980.

Il Comune resistente si è costituito nel presente giudizio, chiedendo che il ricorso venga respinto, preliminarmente eccependone l’inammissibilità per carenza di interesse, assumendo la natura non immediatamente lesiva degli atti impugnati.

All’esito dell’udienza di smaltimento PNRR del 20 dicembre 2022, la causa è stata trattenuta in decisione.

Il Comune resistente si è costituito nel presente giudizio, chiedendo che il ricorso venga respinto, preliminarmente eccependone l’inammissibilità per carenza di interesse, assumendo la natura non immediatamente lesiva degli atti impugnati.

All’udienza di smaltimento PNRR del 20 dicembre 2022, la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso va dichiarato inammissibile, in accoglimento della puntuale eccezione della difesa comunale e alla luce dei precedenti conformi già decisi dall’intestato Tar.

Al riguardo, è sufficiente richiamare integralmente la motivazione di cui alla sentenza 16 agosto 2022, n. -OMISSIS-, avente ad oggetto una fattispecie sostanzialmente analoga a quella in esame: ‹‹Parte ricorrente impugna, invero: 1) la delibera di Giunta comunale n. -OMISSIS- del 1° giugno 2018;
2) la successiva nota comunale datata 1° ottobre 2018. Tale nota riveste – ictu oculi - la funzione di comunicazione di avvio del procedimento, in quanto tale non suscettibile di autonoma impugnazione poiché priva di immediata lesività (cfr., ex plurimis , Tar Lazio, Roma, Sez. II quater, 1.04.2020, n. 3746 e Tar Piemonte, Torino, Sez.II, 16.12.2019, n. 1237). Ma, a ben guardare, si rivela parimenti sprovvista di valenza provvedimentale e di carattere lesivo diretto anche la presupposta delibera di Giunta comunale, trattandosi di mero atto di indirizzo diretto ai competenti uffici comunali, dunque a carattere endoprocedimentale e privo di rilevanza esterna;
in sintesi inidoneo –allo stato- ad incidere negativamente sulla sfera giuridica del soggetto ricorrente.

Tale delibera ha in effetti ad oggetto “ PIP - Piano per gli insediamenti produttivi - Maggiori oneri espropriativi da recuperare dai soggetti convenzionati. Presa d’atto della somma accertata, dei criteri di ripartizione e delle modalità procedurali ”. In particolare, dopo un percorso argomentativo in cui si dà atto che il principio generale del perfetto pareggio economico di cui all’art. 35, della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (alla stregua del quale i corrispettivi della concessione in superficie e i prezzi delle aree cedute in proprietà devono –complessivamente- assicurare la copertura delle spese sostenute dal Comune o dal Consorzio per l’acquisizione delle aree), impone agli enti di recuperare dagli assegnatari sia le somme versate a titolo di indennità espropriativa sia gli ulteriori oneri per spese legali, consulenze tecniche e interessi determinati dall’emissione di sentenze definitive o dalla stipula di eventuali transazioni;
e, prendendo atto delle istruttorie condotte dagli uffici comunali, stabilisce in via esclusiva di “ approvare il prospetto che quantifica le somme esborsate dal Comune di Bitonto per l’acquisizione delle aree ricadenti nel PIP, a titolo di maggiori indennità espropriative e di spese di giudizio derivanti da esse comprensivi delle spese legali, pari a complessivi € 4.680.784,94, salvo conguaglio [...];
approvare i criteri di ripartizione dei maggiori oneri espropriativi
[...]”;
e ancora, dando atto dell’ammontare del rimborso dovuto da ciascun assegnatario, determinato secondo i criteri di ripartizione approvati, stabilisce -per quel che qui rileva- che: a) “ con successivi provvedimenti si procederà alla comunicazione dell’avvio del procedimento di recupero, ai sensi della Legge 241/1990 e s. m. e ii .”;
b) e che “ successivamente alla comunicazione dell’avvio del procedimento e all’esito della fase relativa alla partecipazione al procedimento amministrativo, si procederà alla notificazione dei provvedimenti di accertamento e richiesta di pagamento per ogni singolo soggetto attuatore o aventi causa dello stesso ”. E’ dal chiarissimo tenore del provvedimento, dunque, che si ricava la natura di mero atto di indirizzo della deliberazione di Giunta gravata, allo stato –si ribadisce- priva di carattere lesivo e in quanto tale non suscettibile di immediata impugnazione. Di tanto si trova conferma nel costante orientamento della giurisprudenza amministrativa che ha ritenuto inammissibile l’impugnazione per carenza originaria di interesse, laddove rivolta avverso un atto privo di valenza provvedimentale e, in particolare, programmatico (cfr. di recente ex plurimis , Tar Puglia-Bari, Sez. I, 15.04.2022, n. 492 e Sez. II, 24.01.2019, n. 75;
C.d.S., Sez. V, 19.07.2018, n. 4401 e 29.04.2019, n. 2731;
Tar Sicilia, Catania, Sez. IV, 18.05.2020 n. 1090, Tar Lombardia, Milano, Sez. IV, 24.4.2019 e Tar Campania-Napoli, Sez. V, 29.08.2019, n. 4426). In caso di atti programmatici, quale quello di specie, gli effetti lesivi diretti, autonomi e immediati, non potranno che prodursi soltanto all’esito degli eventuali atti applicativi››.

Alla luce di quanto precede, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato –allo stato- inammissibile per carenza di interesse.

Considerata la natura della pretesa azionata, il Collegio dispone tuttavia la compensazione delle spese di causa tra le parti.

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