TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 2023-07-07, n. 202304094

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 2023-07-07, n. 202304094
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202304094
Data del deposito : 7 luglio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 07/07/2023

N. 04094/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00230/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Ottava)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 230 del 2023, proposto da
Centro di Fisiocinesiterapia Serapide S.P.A, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato A S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Qualiano, non costituito in giudizio;

per l'ottemperanza

- al giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n. 4282/2021, emesso dal Tribunale civile di Napoli Nord in data 28/10/2021 e depositato in cancelleria il 29/10/2021, dichiarato esecutivo per mancata opposizione ai sensi dell'art. 647 c.p.c. il 20/12/2021, munito della formula esecutiva in data 09/01/2022 e notificato il 22/01/2022.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2023 il dott. V C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Il Centro di Fisiocinesiterapia Serapide S.p.A. è creditore nei confronti del Comune di Qualiano della somma di €. 29.195,72 (ventinovemilacentonovantacinque/72), oltre interessi di mora maturati e maturandi, ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002, giusta decreto ingiuntivo n. 4282/2021 emesso il 28/10/2021 dal Tribunale Civile di Napoli nord e depositato in cancelleria il 29/10/2021, a conclusione del procedimento monitorio iscritto al numero di R.G. 11428/2021.

Con il citato decreto, in accoglimento del ricorso, il Giudice designato, dott.ssa Monica Marrazzo, ha ingiunto all’Ente debitore di pagare, in favore del ricorrente Centro di Fisiocinesiterapia Serapide S.p.A., la predetta somma, oltre gli interessi e le spese del procedimento monitorio.

Il ricorso ed il pedissequo decreto ingiuntivo sono stati regolarmente notificati in data 29/10/2021, a mezzo posta elettronica certificata ex artt. 1 e 3-bis della L. n. 53/1994, all’indirizzo PEC dell’Ente debitore risultante dal Registro delle Imprese.

Inutilmente decorsi i quaranta giorni concessi all’ingiunto per proporre opposizione – come pur attestato dal certificato di non proposta opposizione rilasciato all’Ufficio del Ruolo Generale del Tribunale di Napoli Nord – in data 09/01/2022, visto il decreto di esecutorietà emesso il 20/12/2021 (All. n. 5), al decreto ingiuntivo n. 4282/2021 è stata apposta la formula esecutiva.

Il decreto ingiuntivo n. 4282/2021 in forma esecutiva è stato notificato al debitore ingiunto - a mezzo posta elettronica certificata ex artt. 1 e 3-bis della L. n. 53/1994, all’indirizzo PEC dal Registro delle Imprese - in data 22/01/2022.

Ad oggi, dalla data di notifica del decreto ingiuntivo n. 4282/2021 in forma esecutiva, è trascorso il termine di 120 (centoventi) giorni di cui all’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito in L. n. 30/1997, mentre l’Ente non ha ancora provveduto ad adempiere spontaneamente agli obblighi di pagamento discendenti dal mentovato titolo esecutivo.

Non si è costituito in giudizio il Comune di Qualiano.

Alla camera di consiglio del 24 maggio 2023 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso è fondato.

Preliminarmente, osserva il Collegio che nel processo amministrativo il decreto ingiuntivo non opposto, in quanto definisce la controversia al pari della sentenza passata in giudicato, ha valore di cosa giudicata anche ai fini della proposizione del ricorso per l’ottemperanza previsto dall’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., a condizione che il decreto stesso sia stato dichiarato esecutivo ai sensi dell’art. 647 c.p.c. (v., ex multis, TAR Emilia-Romagna, Parma, 14 maggio 2015 n. 146).

Nella fattispecie, dalla documentazione prodotta dal ricorrente risulta che avverso il decreto ingiuntivo della cui ottemperanza si tratta non è stata proposta opposizione. Il ricorrente ha, altresì, documentato l’emissione del decreto di esecutorietà (ex art. 647 c.p.c.) e la sua notifica alla Amministrazione intimata.

Ciò premesso, il Comune di Qualiano non ha provato, come sarebbe stato suo onere, l’avvenuto adempimento (cfr. in tema di prova dell’adempimento per tutte Cass. S.U. sent. n. 12533/01);
con la conseguenza che, alla luce di quanto addotto e documentato dalla ricorrente e della mancata contestazione di tali circostanze da parte dell’amministrazione circa, in particolare, l’asserito inadempimento alla pronuncia del giudice ordinario e in ragione dell’intervenuta scadenza del termine di centoventi giorni che l’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/96 (conv. dalla legge n. 30/97) concede alle amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici non economici per eseguire i provvedimenti giurisdizionali, la domanda deve essere accolta.

Pertanto, va ordinato al Comune di Qualiano di dare esecuzione al giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n. 4282/2021 emesso il 28/10/2021 dal Tribunale Civile di Napoli nord e depositato in cancelleria il 29/10/2021, provvedendo al pagamento di quanto richiesto dalla parte ricorrente e dovuto in base al titolo, entro sessanta giorni dalla data di notificazione della presente pronuncia.

Decorso infruttuosamente il termine suindicato, provvederà – entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione pervenutagli a cura del ricorrente – un Commissario ad acta, che sin d’ora si nomina

Nella persona del dirigente della Direzione Generale risorse finanziarie della Regione Campania, con facoltà di delega, che – su specifica richiesta di parte ricorrente e nei termini di cui in motivazione – provvederà al compimento degli atti necessari all’esecuzione del suindicato decreto ingiuntivo. Le spese per l’eventuale funzione commissariale vengono poste a carico del Comune di Qualiano e liquidate come da dispositivo, potendo il Commissario ad acta esigere la relativa somma all’esito dello svolgimento delle proprie funzioni, sulla base di adeguata documentazione fornita all’ente debitore.

Per quanto riguarda le spese successive al titolo azionato, e come tali non liquidate nello stesso, il Collegio specifica che in sede di giudizio di ottemperanza può riconoscersi l’obbligo di corresponsione alla parte ricorrente, oltre che degli interessi sulle somme liquidate nelle pronunce passate in giudicato, anche delle spese accessorie (T.A.R. Sicilia Catania Sez. III, 28 ottobre 2009, n. 1798;
T.A.R. Sardegna, 29 settembre 2003, n. 1094).

Infatti, nel giudizio di ottemperanza, le ulteriori somme richieste in relazione a spese, diritti e onorari successivi alla pronuncia sono dovute solo in relazione alla pubblicazione, all’esame ed alla notifica della medesima, alle spese relative ad atti accessori, in quanto hanno titolo nello stesso provvedimento giudiziale;
non sono dovute, invece, le eventuali spese non funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, quali quelle di precetto (che riguardano il procedimento di esecuzione forzata disciplinato dagli artt. 474 e ss., c.p.c.), o quelle relative a procedure esecutive risultate non satisfattive, poiché, come indicato, l’uso di strumenti di esecuzione diversi dall’ottemperanza al giudicato è imputabile alla libera scelta del creditore (T.A.R. Calabria Catanzaro, Sez. I, 11 maggio 2010, n. 699;
T.A.R. Lazio Latina, Sez. I, 22 dicembre 2009, n. 1348;
T.A.R. Campania Napoli, n. 9145/2005;
T.A.R. Campania Napoli, n. 12998/2003;
Cons. Stato, Sez. IV, n. 2490/2001;
Cons. Stato, Sez. IV, n. 175/1987).

Ciò in considerazione del fatto che il creditore della P.A. può scegliere liberamente di agire, o in sede di esecuzione civile, ovvero in sede di giudizio di ottemperanza, ma una volta scelta questa seconda via non può chiedere la corresponsione delle spese derivanti dalla eventuale notifica al debitore di uno o più atti di precetto (T.A.R. Sicilia Catania, Sez. III, 14 luglio 2009, n. 1268).

Le spese, i diritti e gli onorari di atti successivi al titolo azionato sono quindi dovuti solo per le voci suindicate e, in quanto funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, vengono liquidati in modo onnicomprensivo nell’ambito delle spese di lite del presente giudizio, come quantificate in dispositivo.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e trovano liquidazione in dispositivo.

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