TAR Palermo, sez. I, sentenza 2024-01-26, n. 202400310
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Testo completo
Pubblicato il 26/01/2024
N. 00310/2024 REG.PROV.COLL.
N. 01097/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1097 del 2018, proposto da Centro Medico di Fisiokinesiterapia e Sport Body Club, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato G A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via Papireto n. 26;
contro
Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato S N, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via Pindemonte n. 88;
Riassunzione di
ricorso per decreto ingiuntivo, giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso dall'Azienda USL 6 di Palermo (oggi ASP di Palermo) con l'atto di citazione del 10.07.2002, definito con la sentenza n. 6235/09 del Tribunale di Palermo, nonché atto di appello promosso dal Centro Medico di Fisiokinesiterapia e Sport Body Club, definito con la sentenza n. 303/2018 della Corte di Appello di Palermo
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 16 gennaio 2024 la dott.ssa Francesca Dello Sbarba e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. In data 21.5.2007 il Centro Medico ricorrente, struttura privata sanitaria accreditata al S.S.R., ha ottenuto dal Tribunale civile di Palermo l’emissione del decreto ingiuntivo n. 1936/07 nei confronti dell’Azienda U.S.L. 6 di Palermo per il pagamento della somma complessiva di € 66.320,07 quale differenza tra l’importo ricevuto (Euro 137.769,36) e quello ritenuto spettante (euro 204.089,53) per l’effettuazione di prestazioni specialistiche.
1.1 Avverso tale decreto, l’Amministrazione ha proposto opposizione al Tribunale Civile di Palermo. Il ricorrente si è costituito nel relativo giudizio.
1.2 Con sentenza n. 6235/09, pubblicata in data 15.12.2009, il Tribunale di Palermo ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in merito alla pretesa creditoria di cui al decreto ingiuntivo opposto, per l’effetto revocandolo.
1.3 Avverso tale decisione, il ricorrente ha promosso appello con atto datato 25.1.2011 e notificato in data 27.1.2011.
1.4 Con sentenza n. 303, pubblicata in data 14.2.2018, la Corte di Appello di Palermo ha rigettato il gravame proposto e ha confermato la decisione del Tribunale di Palermo.
1.5 Con atto di riassunzione, notificato in data 14.5.2018 e depositato in data 12.6.2018, parte ricorrente ha chiesto il rigetto dell’opposizione proposta dalla odierna resistente, la conferma del decreto ingiuntivo opposto e la conseguente condanna dell’Amministrazione al pagamento della somma ingiunta pari ad € 66.320,07 oltre interessi come liquidati in decreto, nonché al pagamento delle spese liquidate in favore del procuratore antistatario.
In subordine, la ricorrente ha chiesto la condanna dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo (subentrata alla Azienda U.S.L. 6 di Palermo) al pagamento di importo pari alla somma ingiunta o in quella