TAR Genova, sez. II, sentenza 2017-07-21, n. 201700641
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Testo completo
Pubblicato il 21/07/2017
N. 00641/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00274/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 274 del 2015, proposto da:
G S, rappresentato e difeso dall'avvocato G G, con domicilio eletto presso il suo studio in Genova, via Bacigalupo, 4/21;
contro
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova, domiciliata in Genova, viale Brigate Partigiane n. 2;
per l'annullamento
del decreto n. 49042/2014, con il quale è stata revocata la qualifica di agente di pubblica sicurezza.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 luglio 2017 il dott. A V e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato in data 9.3.2015 il signor Sella Gianpaolo espone: - di essere dipendente del comune di Genova, e di aver ricoperto in passato la qualifica di agente di polizia municipale; - che, con decreto prefettizio 1.10.1985, su richiesta del comune di Genova gli veniva conferita la qualifica di agente di pubblica sicurezza; - che, a seguito di una visita medico-collegiale che lo dichiarava inidoneo alle mansioni di agente di polizia municipale, il comune di Genova disponeva, con decorrenza 20.11.2014, la trasformazione del profilo professionale in quello di istruttore dei servizi amministrativi.
Impugna il decreto 9.12.2014, con cui il Prefetto di Genova, preso atto della nota del comune di Genova di comunicazione dell’avvenuta trasformazione del profilo professionale, ha disposto la revoca della qualifica di agente di pubblica sicurezza.
A sostegno del gravame ha dedotto due motivi di ricorso, rubricati come segue.
1.