TAR Palermo, sez. I, sentenza 2011-12-30, n. 201102489
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Testo completo
N. 02489/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00225/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 225 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da CI NC, MA PO, AN OT, CI LB, NI NC, ME IT, rappresentati e difesi dall'avv. Salvatore Raimondi, con domicilio eletto presso il predetto difensore in Palermo, via Gaetano Abela N. 10;
contro
Assessorato Reg. Bb.Cc. e Aa. - Dip.Bb.Cc. e Aa. - Area Soprintendenza Bb.Cc. e Aa. di Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici, in Palermo, via A. De Gasperi 81, è domiciliato per legge;
Comune di Cefalù, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
quanto al ricorso introduttivo:
- del provvedimento della Soprintendenza per i BB.CC.AA. di Palermo, prot. n. 1901/TUP. del 25 novembre 2009, notificato in data 3 dicembre 2009, con il quale si ordina al sig. CI NC, nella presunta qualità di rappresentante del condominio del Faro, di sospendere immediatamente i lavori di sistemazione estena per l'accesso ad un edificio condominiale adibito a civile abitazione sito in Cefalù, via Porta Giudecca;
- dell'ordinanza del comune di Cefalù, n. 3 del 22 gennaio 2010, notificata al sig. CI NC, nella presunta qualità di rappresentante del condominio del Faro, in data 27 gennaio 2010, con il quale gli si ordina la immediata sospensione dei lavori condotti a monte dell'edificio condominiale predetto riguardanti "la realizzazione di una pista in terra che si inerpica sul fianco della scarpata, oltre alla demolizione di un muro di recinzione in pietra, e movimentazione del terreno in prossimità della parete facente parte integrante del SIC, perché privi della preventiva autorizzazione rilasciata dalla Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo (art.146 del D.L.vo n. 42/04) riservandosi di adottare i provvedimenti definitivi nei modi e nei termini di legge".
Quanto al ricorso per motivi aggiunti:
- nota prot. n. 1875 del 5 giugno 1987, con la quale la Soprintendenza per i BB. CC. AA. di Palermo ha trasmesso al Comune di Cefalù lo “stralcio della carta I.G.M. 1:25.000 con la perimetrazione delle zone di interesse archeologico ricadenti nel territorio di codesto Comune";
- nota prot. n. 8015 del 5 novembre 1987, avente ad oggetto “Perimetrazione aree vincolate ai sensi della legge 29/6/1939 n. 1497 e per effetto della legge 8/8/1985 n. 431", con allegata cartografìa;
- la "cartografìa area con indicazione di zona abusi, e delimitazione area archeologica ai sensi del D.Lvo 42/04" prodotta dalla Soprintendenza in data 8 marzo 2010;
- nota della Soprintendenza per i BB.CC.AA. di Palermo, prot. n. 1902/TUP del 25 novembre 2009, diretta al Commissariato di P.S. di Cefalù.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Assessorato Reg.