TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 2023-03-08, n. 202300387
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Testo completo
Pubblicato il 08/03/2023
N. 00387/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00269/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 269 del 2020, proposto da
Meditech S.r.l., in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dall'avvocato C A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Ospedaliera Mater Domini di Catanzaro, non costituita in giudizio;
per l'ottemperanza
del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Catanzaro in data 23 marzo 2020, n. 417.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 febbraio 2023 il dott. F T e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Vista l’ordinanza del 14 gennaio 2021, n. 39, con cui l’odierno giudizio è stato sospeso;
Vista la successiva istanza di fissazione dell’udienza;
Osservato che:
a) la Corte costituzionale, che già con sentenza dell’11 novembre 2021, n. 236, aveva dichiarato illegittimo l’art. 117, comma 4 d.l. 19 maggio 2020, n. 34, conv. con l. 17 luglio 2020, n. 77, con la più recente sentenza dell’11 novembre 2022, n. 228, ha:
- a1) dichiarato illegittimo l’art. 16- septies comma 2, lett. g) d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, così come inserito in sede di conversione dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, il quale pure vietava di intraprendere o proseguire azioni esecutive nei confronti degli Enti del Servizio sanitario della Regione Calabria;
- a2) ulteriormente precisato che, nell’esercizio della sua discrezionalità, il legislatore avrebbe potuto valutare “l’introduzione di una misura temporanea di improcedibilità delle esecuzioni e di inefficacia dei pignoramenti, qualora risulti indispensabile in rapporto all’eccezionalità dei presupposti, osservando tuttavia (…) limiti (individuati dalla stessa Corte) , circa la platea dei creditori interessati, l’obiettività delle procedure e la durata della misura, e tenendo altresì conto degli effetti medio tempore prodottisi” ;
b) l’art. 2, comma 3- bis d.l. 8 novembre 2022, n. 169, inserito in sede di conversione dalla l. 16 dicembre 2022, n. 196, stabilisce che “in ottemperanza alla sentenza della Corte costituzionale n. 228 dell'11 novembre 2022, al fine di concorrere all'erogazione dei livelli essenziali di assistenza nonché di assicurare il rispetto della direttiva europea sui tempi di pagamento e l'attuazione del piano di rientro dai disavanzi sanitari della regione Calabria, non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti degli enti del servizio sanitario della regione Calabria di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (…) Le disposizioni del presente comma si applicano fino al 31 dicembre 2023 e non sono riferite ai crediti risarcitori da fatto illecito e retributivi da lavoro” ;
c) con la nuova norma, il legislatore, pur confermando parzialmente il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive nei confronti degli Enti più volte citati, ha rispettato i limiti chiaramente delineati dalla Corte costituzionale, posto che la misura de qua :
- c1) si pone in un contesto eccezionale caratterizzato sia dal commissariamento del servizio sanitario regionale finalizzato al superamento del deficit, sia – e soprattutto – da un ampio processo di controllo, liquidazione e pagamento delle fatture, tanto per la gestione corrente quanto per il pregresso, per il quale l’art. 16- septies comma 2 d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, prevede un apposito stanziamento di risorse e anche una specifica procedura (è infatti contemplata la «circolarizzazione obbligatoria dei fornitori sul debito iscritto fino al 31 dicembre 2020» , con l’avvertenza che, «qualora i fornitori non diano risposta entro il 31 dicembre 2022 alla prevista circolarizzazione obbligatoria, il corrispondente debito si intende non dovuto» );
- c2) ha un oggetto circoscritto, essendone esclusi i crediti risarcitori da fatto illecito e i crediti retributivi da lavoro;
- c3) ha un’estensione temporale limitata al 31 dicembre 2023;
d) rimangono dunque fugati i dubbi di legittimità costituzionale che questo Tribunale Amministrativo Regionale ha in precedenza sollevato d’innanzi alla Corte competente con riferimento alla disciplina previdente;
Ritenuto che:
e) il titolo meglio indicato in epigrafe, azionato esecutivamente da parte ricorrente, viene vantato nei confronti di un Ente del Servizio Sanitario della Regione Calabria e non attiene al risarcimento del danno da fatto illecito, né a retribuzione da lavoro;
f) esso ricade pertanto nella previsione della norma trascritta;
g) la lettera della legge (« non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive» ) indica con chiarezza che le procedure in corso non rimangono sospese, ma terminano;d’altra parte, ciò è in linea con l’idea che l’attività in corso porti alla liquidazione e al pagamento dei debiti del servizio sanitario regionale;
h) occorre dunque dichiarare improcedibile il ricorso;
i) rimane ferma la possibilità di riproporre l’azione di ottemperanza allorché sarà cessata l’efficacia dell’art. 2, comma 3- bis d.l. 169 del 2022;
l) non occorre statuire sulle spese, stante la mancata costituzione dell’amministrazione intimata;