TAR Roma, sez. 2S, sentenza 2022-11-25, n. 202215784

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2S, sentenza 2022-11-25, n. 202215784
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202215784
Data del deposito : 25 novembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 25/11/2022

N. 15784/2022 REG.PROV.COLL.

N. 13517/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 13517 del 2014, proposto da
HBG Connex s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati A L e L M, con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, via Po, n. 9;

contro

Agenzia delle accise, delle dogane e dei monopoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi;

per l'annullamento

- della nota dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli- Area Monopoli - Direzione Territoriale della Lombardia prot. 63503 del 10 luglio 2014 (comunicata mezzo p.e.c. in pari data), con la quale in riferimento al versamento del corrispettivo di cui all'art. 1, comma 81, lettera d), della legge n. 220/2010 è stato comunicato alla ricorrente l'avvenuto accertamento del mancato versamento " del corrispettivo previsto dall'art.1 comma 81 lettera d) della legge 220/2010, pari a euro 300,00/mese per ciascuno apparecchio, per un totale di euro 218.100,00, per il periodo gennaio 2011 - agosto 2011 ”;

- di ogni altro atto preordinato, presupposto, coordinato e/o connesso, ivi inclusa (occorrendo) la successiva nota, in data 2 ottobre 2014.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio delle Agenzia delle accise, delle dogane e dei monopoli;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 14 ottobre 2022 la dott.ssa Eleonora Monica e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

La società ricorrente - concessionaria dell’Agenzia delle accise, delle dogane e dei monopoli (di seguito “Agenzia” o “ADM””) per il servizio di attivazione e conduzione operativa della rete per la gestione telematica del gioco lecito con vincite in denaro mediante apparecchi ex art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S. - impugna la nota in epigrafe con cui l’ADM le ha comunicato l’avvenuto accertamento del mancato versamento del corrispettivo di cui all’art.1, comma 81, lettera d), della l. n. 220/2010, con l’indicazione che “ qualora la società in indirizzo abbia osservazioni al riguardo dovrà fornirle entro trenta giorni dal ricevimento della presente ”.

Parte ricorrente chiede l’annullamento di tale atto, formulando a tal fine un unico articolato motivo di pretesa illegittimità.

In primo luogo, sostiene la società che l’operato dell’Agenzia sarebbe in palese contrasto con il richiamato comma 81, lett. d), atteso che “ solo all’esito della ricognizione la norma prevedeva la facoltà per i concessionari di “mantenere” apparecchi che fossero risultati in eccedenza. … Risulta, quindi, illegittima la modalità procedurale adottata dall’ Amministrazione periferica, poiché basata esclusivamente su dati solo a posteriori disponibili e consultabili. In altri termini, ADM ha preteso di accertare a più di tre anni di distanza ipotesi di eccedenza, sulla base di dati postumi, formatisi attraverso il coacervo di informazioni progressivamente fornite da soggetti a ciò onerati in virtù della disciplina sul censimento degli apparecchi, e rese note e conoscibili in un periodo successivo a quello esaminato ”.

L’interpretazione propugnata dall’ADM risulterebbe non conforme alla lettera ed allo spirito di tale previsione anche nella parte relativa all’effettivo significato da attribuire “ alle eccedenze ” per le quali è effettivamente dovuto il contributo, atteso che “ Non basta, dunque all’evidenza “la mera compresenza fisica” degli apparecchi all’interno di un locale per determinare un’eccedenza: ciò che occorre verificare è l’attività contestuale di un numero di apparecchi superiore a quello previsto come limite ”, affermando che “ in assenza del dato relativo alle date di ingresso e attivazione nell’esercizio dei singoli apparecchi (dati che nel loro complesso possono essere nella disponibilità della sola Amministrazione) non è possibile accertare la sussistenza e l’imputabilità di ipotesi di eccedenza rispetto ai limiti stabiliti per le singole tipologie di esercizi e men che mai, quindi, procedere ad alcuna richiesta di pagamento: ciò che conferma la violazione della corretta sequenza procedimentale denunciata ”.

L’Agenzia si costituiva in giudizio, preliminarmente eccependo l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse, in quanto proposto avverso un atto di natura interlocutoria, di mero sollecito di pagamento delle somme in contestazione, di per sé inidoneo ad arrecare un pregiudizio diretto e immediato alla società concessionaria.

Parte ricorrente con successiva memoria ribadiva il proprio interesse alla decisione anche in ragione dell’asserita valenza provvedimentale dell’atto impugnato.

Seguiva il deposito di ulteriori memorie in cui ciascuna delle parti insisteva nelle proprie opposte tesi difensive.

All’udienza pubblica del 14 ottobre 2022, la causa veniva trattata e, dunque, trattenuta in decisione.

Deve essere accolta l’eccezione, formalmente sollevata dall’Agenzia nella memoria depositata il 12 settembre 2022, di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, attesa la natura interlocutoria della contestata nota del 10 luglio 2014, di comunicazione alla concessionaria dell’esito delle attività di accertamento dei corrispettivi versati e di mera richiesta alla stessa del pagamento della somma che risultava ancora non corrisposta, con l’espresso l’invito, rivolto sempre alla società concessionaria, “ a far pervenire entro trenta giorni dal ricevimento le proprie osservazioni in merito alla richiesta ” medesima nonché con la notazione che “ decorso tale termine si procederà ai sensi del Regio Decreto 14/4/1910, n.639, sulla base della documentazione agli atti dell'ufficio ”.

L’atto di cui si discorre non contiene, dunque, alcun contenuto dispositivo idoneo ad arrecare un pregiudizio diretto e immediato nella sfera giuridica della ricorrente, non integrando la volontà dell’amministrazione di portare ad esecuzione la sottesa pretesa creditoria, piuttosto ivi limitandosi l’amministrazione a segnalare gli esiti delle proprie risultanze, al fine di sollecitare un confronto con l’interessata in relazione ad eventuali relativi disallineamenti.

Ciò trova conferma nel contenuto della successiva nota dell’Agenzia del 2 ottobre 2014 (anch’essa resa oggetto di contestazione) in cui la competente Direzione Territoriale comunicava alla concessionaria di aver interessato, a seguito dell’istanza di accesso documentale presentata da quest’ultima, la Direzione Generale Giochi per “ la produzione della documentazione ” idonea ad accertare i denunciati “ disallineamenti ” tra i dati utilizzati dall’ADM e quelli a suo tempo comunicati dalla società concessionaria, aggiungendo che, una volta esaminata tale documentazione, avrebbe disposto la “ eventuale emissione di un atto ingiuntivo ” nonché espressamente precisando che “ la comunicazione delle 10/07/2014 non costituisce atto di ingiunzione bensì mero invito al pagamento ”.

Tale seconda comunicazione - pur lasciando impregiudicata la possibilità di rinnovare la richiesta di pagamento delle somme dovute dal concessionario, una volta completato l’esame della documentazione in possesso della Direzione Centrale - tradisce la volontà della Direzione Territoriale di soprassedere temporaneamente rispetto alla richiesta di pagamento, per l’effetto momentaneamente congelando il recupero delle somme richieste con la nota del 10 luglio 2014, come comprovato dalla circostanza che ra alcun ulteriore atto di esercizio della sottesa pretesa creditoria risulta da allora essere stato poi adottato dall’Agenzia.

Ne discende la natura interlocutoria, se non addirittura soprassessoria, anche di tale seconda comunicazione, volta ad instaurare un contradditorio tra le parti e, dunque, di per sé insuscettibile di recare un diretto nocumento alla ricorrente.

In conclusione, gli atti impugnato non presentano profili di immediata lesività che, invece, ben potranno profilarsi all’esito di eventuali iniziative ad essi conseguenti, che incidano in maniera puntuale e concreta sulla posizione della concessionaria, sostanzialmente mirando l’impugnazione degli stessi ad anticipare la soglia di tutela della società ricorrente rispetto all’(eventuale) esercizio di un potere - quello sì realmente incisivo – spettante all’Agenzia, che allo stato non risulta sia stato ancora esercitato.

In conclusione, in virtù del ritenuto difetto di attualità della lesione e dell’assenza di un concreto pregiudizio il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse.

Sussistono giusti motivi, attesa la peculiarità della vicenda, per compensare integralmente tra tutte le parti le spese di lite.

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