TAR Potenza, sez. I, sentenza 2023-08-02, n. 202300491

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Potenza, sez. I, sentenza 2023-08-02, n. 202300491
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Potenza
Numero : 202300491
Data del deposito : 2 agosto 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 02/08/2023

N. 00491/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00113/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 113 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato G B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero dell'Interno, Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Matera, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliataria ex lege in Potenza, via XVIII Agosto, 46 (Palazzo Uff.);



per l'annullamento

del provvedimento di sospensione dal servizio emesso dal Comandante Provinciale Vigili del Fuoco-Matera, del 11.01.2022 prot. 520.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Matera;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 luglio 2023 il dott. Paolo Mariano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso in esame, depositato in data 9/3/2022, il deducente – nella qualità di appartenente al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco – ha impugnato gli atti specificati in epigrafe ed in particolare il provvedimento del Comandante Provinciale Vigili del Fuoco-Matera, -OMISSIS-, con cui è stata disposta la sua immediata sospensione dal servizio, ai sensi dell'art. 4-ter, co. 3, del D.L. n. 44/2021, per inosservanza dell’obbligo vaccinale da Sars-CoV-2.

E’ chiesto, altresì, il risarcimento dei danni conseguenti alla determinazione di cui si assume l’illegittimità.

1.1. In particolare, risulta in fatto che:

- con nota del 16/12/2021, il Reparto di appartenenza del ricorrente, avendo riscontrato che questi non aveva adempiuto all’obbligo vaccinale anti Sars-CoV-2, lo ha invitato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell’atto, in alternativa: a) la documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione; b) l’attestazione relativa all’esenzione, temporanea o permanente, dalla vaccinazione anti Sars-CoV-2, ai sensi dell’art. 4, co. 2, del D.L. n. 44/2021; c) la richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione del presente invito; d) la dichiarazione di insussistenza, per altri motivi, dei presupposti per l’obbligo vaccinale;

- con nota del 27/12/2021, il ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'invito alla vaccinazione, adducendo, a giustificazione dell’invocato esonero, l’esistenza di un infortunio dal lavoro (decorrente dal 14/10/2021 al 22/2/2022), nonché l’infermità per causa dipendente dal servizio (riconosciuta con decreto del Ministero dell'Interno -OMISSIS-);

- l’Amministrazione, in difetto della certificazione di idonee cause di esonero dall’adempimento del prescritto obbligo, ha adottato il provvedimento di sospensione impugnato nel giudizio; determinazione efficace sino alla successiva riammissione in servizio, con decorrenza 25/3/2022, conseguente allo ius superveniens in materia di cui al D.L. n. 24 del 24/3/2022.

1.2. L’impugnazione è affidata a plurimi motivi, appresso descritti e scrutinati.

2. Si è costituita in giudizio l’Amministrazione statale intimata, instando per il rigetto del gravame.

3. All’udienza pubblica del 19/7/2023 la causa è stata trattenuta in decisione.

4. Il ricorso è infondato.

4.1. Con il primo motivo, è dedotto che la contestata sospensione senza diritto alla retribuzione non poteva essere disposta (come invece avvenuto) durante il periodo di infortunio e di malattia per causa di servizio, ai sensi di quanto previsto dall’art. 16 del D.P.R. 7/5/2008 (Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco), secondo cui “ 1. In caso di assenza dovuta ad infortunio sul lavoro, il dipendente ha diritto alla conservazione del posto fino a completa guarigione clinica. In tale periodo al dipendente spetta l'intera retribuzione fissa mensile, nonché gli istituti di retribuzione fissa e ricorrente. 2. In caso di malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio, al dipendente spetta la retribuzione di cui al comma precedente per tutto il periodo di conservazione del posto di lavoro ”.

La censura non è positivamente apprezzabile.

L'art. 4- ter del D.L. n. 44/2021, vigente ratione temporis , dispone che:

- “ Dal 15 dicembre 2021 e fino al 1° novembre 2022, l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 di cui all'articolo 3-ter, da adempiersi, per la somministrazione della dose di richiamo, entro i termini di

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