TAR Bari, sez. II, sentenza 2012-10-26, n. 201201844

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. II, sentenza 2012-10-26, n. 201201844
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201201844
Data del deposito : 26 ottobre 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00856/2012 REG.RIC.

N. 01844/2012 REG.PROV.COLL.

N. 00856/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 856 del 2012, proposto da:
P N, rappresentato e difeso dall'avv. G B, con domicilio eletto presso G B in Bari, c.so Vitt.Emanuele, 172;

contro

Regione Puglia, rappresentato e difeso dall'avv. M C, con domicilio eletto presso M U C in Bari, Lungomare Nazario Sauro, 31-33;
Ispettorato Provinciale Agricoltura della Regione Puglia;

per l'annullamento

del silenzio-rigetto formatosi sulla domanda di accesso agli atti presentata dal ricorrente in data 4.4.2012;

previo accertamento

dell’esistenza e violazione da parte della regione dell’obbligo di consentire l’accesso ai “documenti amministrativi” di cui alla suindicata domanda del 4.4.2012;

e per la condanna

della stessa amministrazione regionale all’esibizione, entro un determinato termine e comunque non oltre trenta giorni, di copia di tutta la documentazione amministrativa richiesta con la predetta nota, ossia:

“1) di tutta la documentazione contenuta nel carteggio istruttorio relativo alla domanda presentata dal sig. nesta pasquale nei primi anni 90 per l’erogazione di contributi agricoli;

2) copia conforme dello stralcio del registro di protocollo dal quale risulta la data di presentazione della predetta domanda da parte del sig. nesta pasquale, con l’indicazione dell’oggetto della domanda stessa” (cfr. istanza del 4.4.2012);

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Puglia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 ottobre 2012 il dott. Antonio Pasca e uditi per le parti i difensori avv.ti G B e M C;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con il ricorso in esame, Nesta Pasquale chiede l’accertamento del suo diritto di ottenere l’accesso alla documentazione dallo stesso indicata nell’istanza del 4.4.2012, previa declaratoria di illegittimità del silenzio diniego formatosi sull’istanza di accesso di che trattasi.

Il ricorrente, coinvolto in una vicenda giudiziaria pendente presso la Procura Regionale della Corte dei Conti Regione Puglia – Sezione Giurisdizionale, in relazione ad una sua presunta responsabilità per danno erariale relativamente alla asseritamente indebita percezione di contributi agricoli, avendo subito un sequestro conservativo di beni nell’ambito del predetto giudizio, assume – pur risultando incluso tra i beneficiari dei predetti fondi nazionali e comunitari, di essere estraneo alla vicenda avendo presentato istanza per l’erogazione dei contributi e di avergli legittimamente conseguiti.

Al fine di tutelare le proprie ragioni, il ricorrente ha proposto motivata istanza di accesso alla documentazione esistente presso l’ I.P.A. di Bari.

Nell’inerzia del predetto Ente, essendosi formato il silenzio diniego sull’istanza di che trattasi ha proposto il ricorso in esame.

Si è costituita in giudizio la Regione Puglia (ex I.P.A.), contestando le avverse pretese e chiedendo la reiezione del ricorso.

Alla Camera di Consiglio dell’11 ottobre 2012, il ricorso è stato introitato per la decisione.

DIRITTO

Rileva preliminarmente il Collegio che sul ricorso in esame è intervenuta cessazione della materia del contendere, atteso che l’Ispettorato Agricoltura della Regione Puglia, con nota del 19.6.2012, ha fornito riscontro all’istanza di accesso del ricorrente e che quest’ultimo, con dichiarazione del suo procuratore depositata in atti il 4.10.2012, ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere.

In tal senso deve dunque provvedersi.

Le spese di giudizio, che si liquidano in euro 500,00 oltre accessori di legge, in ragione della tardività del riscontro fornito dalla Regione Puglia all’istanza di accesso, vanno poste a carico dell’Amministrazione regionale.

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