TAR Trento, sez. I, sentenza 2019-05-16, n. 201900083
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 16/05/2019
N. 00083/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00158/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento
(Sezione Unica)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
nel giudizio introdotto con il ricorso principale, integrato da motivi aggiunti depositati il 30 ottobre 2018 e il 15 febbraio 2019, numero di registro generale 158 del 2018, conseguente alla trasposizione in sede giurisdizionale del ricorso straordinario al Capo dello Stato, proposto da:
P O, C C e L L, rappresentati e difesi dagli avvocati S M e M K, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Trento, piazza Mostra, n. 15, presso lo studio dell’avvocato S M;
contro
Comune di Ledro, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato L B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Trento, vicolo del Liceo, n. 1, presso lo studio del predetto avvocato;
nei confronti
Azienda agricola Tiboni Davide, in persona del titolare Davide Tiboni, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Tita e Piero Costantini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Trento, via Lunelli, n. 48, presso lo studio Antonio Tita e associati;
per l’annullamento
quanto al ricorso principale:
- del permesso di costruire n. 75/2017 di data 30 novembre 2017, avente ad oggetto “Realizzazione di stalla per caprini e fienile di pertinenza in deroga alle norme di attuazione del P.R.G. sulla/e particella/e pp.ff. 797, 798/1, 798/2 C.C: B – Località Santa Lucia”, rilasciata dal Responsabile del Settore Tecnico, Servizio edilizia privata del Comune di Ledro;
- della deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Ledro n. 38 di data 31 ottobre 2017, avente ad oggetto “Autorizzazione in merito alla richiesta di realizzazione in deroga ai sensi dell’art. 98 della L.P. 4 agosto 2015 n. 15, da parte del Sig. Tiboni Davide per i lavori di “Realizzazione di stalla per caprini e fienile di pertinenza sulle pp.ff. 798/1, 798/2, 799 C.C. B””, nonché di tutti gli atti ed elaborati progettuali, dalla medesima approvati, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
- di ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso;
quanto al ricorso per motivi aggiunti depositati il 30 ottobre 2018:
- in parte qua della deliberazione del Consiglio comunale del Comune di Ledro 30 luglio 2018, n. 20, con la quale è stato disposto di “adottare in via preliminare, ai sensi dell’art. 37 della L.P. 4 agosto 2015 n. 15, la Variante non sostanziale al P.R.G. di Ledro ai sensi dell’art. 39 comma 2 della L.P. 15/2015”, nonché degli elaborati predisposti dal tecnico incaricato in data giugno 2018, che costituiscono parte integrante e sostanziale della predetta deliberazione, nella parte in cui, all’interno dell’iter di adozione della variante vengono inserite alcune “rettifiche per errore materiale” e, nello specifico, sub “rettifiche di carattere grafico” si prevede quanto segue: “In C.C. B si provvede a stralciare l’errata rappresentazione di una viabilità locale esistente che interessava la p.f. 1663 trattandosi nella realtà di un semplice accesso ai fondi agricoli di proprietà privata”; nonché nella parte in cui alle realità di titolarità dei ricorrenti sub p.ed. 454, pp.ff. 734/2, 741 e 1663 C.C. B, ed alle realità di titolarità dell’Azienda Agricola Tiboni Davide sub pp.ff. 797, 798/1 e 798/2 C.C. B, risulta impressa la nuova destinazione di zona “Aree agricole individuate dal Piano urbanistico provinciale”, di cui all’art. 35 N.T.A. Unificate del P.R.G. del Comune di Ledro;
- di ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso
quanto al ricorso per motivi aggiunti depositati il 15 febbraio 2019:
- in parte qua della deliberazione del Consiglio comunale del Comune di Ledro 26 novembre 2018, n. 55 con la quale è stato disposto di “adottare in via definitiva, ai sensi dell’art. 37 della L.P. 4 agosto 2015 n. 15, la Variante non sostanziale al P.R.G. di Ledro ai sensi dell’art. 39 comma 2 della L.P. 15/2015”, nonché degli elaborati predisposti dal tecnico incaricato in data novembre 2018, che costituiscono parte integrante e sostanziale della predetta deliberazione;
- di ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti depositati il 30 ottobre 2018, i motivi aggiunti depositati il 15 febbraio 2019 e i relativi allegati;
Visti l’atto di costituzione in giudizio e la memoria del Comune di Ledro;
Visti l’atto di costituzione in giudizio e la memoria della Azienda agricola Tiboni Davide;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella udienza pubblica del giorno 9 maggio 2019 il consigliere A T e uditi per i ricorrenti l’avvocato M K, per il Comune di Ledro l’avvocato L B e per la controinteressata l’avvocato Piero Costantini;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Gli odierni ricorrenti rappresentano nell’atto introduttivo, qui trasposto a seguito di opposizione dell’Azienda agricola Tiboni Davide dalla sede giustiziale straordinaria originariamente prescelta, di essere proprietari di immobili nel Comune di Ledro in località Dalena - Santa Lucia; uno di loro è, inoltre, il referente del comitato di cittadini costituito per la tutela di tale località ritenuta di particolare pregio ambientale, culturale e storico poiché nella zona suddetta sarebbe presente un biotopo, si trova un parco pubblico attrezzato (denominato “Don Renzo”), si è svolta la battaglia di B del 1866 e sorge la chiesa, risalente al XIV secolo, di S. Lucia in pratis (p.ed. 184 in C.C. B). L’Azienda agricola Tiboni Davide, odierna controinteressata, proprietaria nella medesima località del compendio costituito dalle particelle fondiarie 797, 798/1 e 798/2 in C.C. B, ha presentato domanda di concessione edilizia in deroga (in particolare quanto alle distanze minime di rispetto), ai sensi dell’art. 98 della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15, al fine di realizzare sulle particelle anzidette, una stalla per caprini e il fienile di pertinenza. La deroga si riferisce a quanto prescrivono le vigenti norme tecniche di attuazione unificate del piano regolatore generale del Comune di Ledro (art. 37, comma 4, lett. a.i), che ammettono nelle aree agricole locali i ricoveri per animali e le stalle purché localizzati su aree distanti almeno 200 m dalle zone individuate per insediamenti a prevalenza residenziale, per attrezzature e servizi pubblici, a verde e per attrezzature turistiche. Per contrastare la domanda di concessione è stata presentata una petizione popolare, ex art. 5, comma 2, lett. b) dello statuto comunale, nonché, in particolare, una richiesta di indizione di un referendum propositivo, ai sensi degli artt. 8 e ss. del medesimo statuto, circa la realizzazione della stalla. Il consiglio comunale in un primo momento ha sospeso la trattazione della deroga urbanistica in attesa delle determinazioni in ordine all’ammissibilità dei quesiti referendari da parte del comitato dei garanti e, successivamente, con la deliberazione n. 38 del 31 ottobre 2017, ha approvato la deroga urbanistica pur in assenza di una decisione di tale organo non espressosi a causa della mancata adozione della disciplina regolamentare afferente la procedura referendaria. I membri del comitato promotore del referendum hanno, quindi, proposto ricorso ex art. 700 c.p.c.; il Tribunale ordinario con ordinanza del 2 febbraio 2018 ha dichiarato il diritto dei ricorrenti ad ottenere una decisione da parte del comitato dei garanti, pur senza pronunciare alcuna inibitoria nei confronti del Comune circa l’avvio di iniziative edilizie in contrasto con le proposte referendarie. Il Tribunale ordinario ha infatti affermato che solo successivamente all’ammissione del referendum propositivo sussiste un divieto di assumere delibere riguardanti le questioni oggetto del referendum, mentre nella fattispecie l’ammissione non è intervenuta. Nel frattempo il Comune, il 30 novembre 2017, aveva rilasciato alla controinteressata il permesso di costruire in deroga n. 75. Il provvedimento di deroga e il permesso di costruire sono stati gravati da un primo ricorso (rubricato sub r.g. n.70/2018) proposto da soggetti proprietari di immobili adiacenti alla edificanda particella e riconducibili al comitato costituito per la tutela della località Dalena - Santa Lucia e respinto da questo Tribunale con sentenza n. 171 del 13.7.2018 poi impugnata e attualmente in attesa di definizione nel merito da parte del Giudice di appello che con ordinanza della sez. IV n. 52 dell’11 gennaio 2019 ha respinto la domanda cautelare proposta. Avverso la deroga e il permesso di costruire, altri soggetti proprietari e riconducibili al comitato hanno avanzato ricorso straordinario al Capo dello Stato, notificato il 5 aprile 2018, cui si è opposta, ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. 24.11.1971, n. 1199, l’Azienda agricola Tiboni Davide con la richiesta di trasferimento in sede giurisdizionale del 14 maggio 2018. I ricorrenti si sono, quindi, costituiti in giudizio innanzi a questo Tribunale con atto regolarmente notificato all’Azienda agricola il 25 maggio 2018. Il ricorso ora in esame è affidato ai seguenti nove motivi che, peraltro, dal primo al settimo ripropongono le censure già introdotte con il precedente ricorso e respinte con la richiamata sentenza n. 171/2018:
1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 83, l. p. 4 agosto 2015, n. 15; Violazione e falsa applicazione dell’art. 37, p.ti 7 e 7.1, delle N.T.A. unificate del P.R.G. del Comune di Ledro; Eccesso di potere per travisamento di circostanze di fatto e di diritto, difetto