TAR Bari, sez. I, sentenza 2011-07-07, n. 201101024
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N. 01024/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00861/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 861 del 2011, proposto da A S, in proprio e quale presidente dell’Associazione U.N.A.C., rappresentato e difeso dall’avv. S A, con domicilio eletto presso la Segreteria del Tribunale in Bari, piazza Massari 6;
contro
Ministero della Difesa, Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, Comando Legione Carabinieri Puglia, Comando Compagnia Carabinieri di Altamura, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliata in Bari, via Melo, 97;
per l'annullamento
del diniego n. 367/1-2/2011 trasmesso in data 15.3.2011, alla richiesta di accesso formulata dal ricorrente in data 7.2.2011;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 giugno 2011 il dott. Savio Picone e uditi per le parti i difensori avv.ti S A e Walter Campanile;
Rilevato che il ricorso è stato notificato il 14 aprile 2011 ed è stato depositato il 2 maggio 2011;
Ritenuto di dover dichiarare l’irricevibilità per tardivo deposito, ai sensi dell’art. 87, terzo comma, cod. proc. amm., trattandosi di causa riguardante l’accesso agli atti, soggetta alla dimidiazione dei termini processuali;
Ritenuto di dover condannare il ricorrente alla refusione delle spese processuali, nella misura indicata in dispositivo;