TAR Milano, sez. I, sentenza 2024-12-09, n. 202403546
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Testo completo
Pubblicato il 09/12/2024
N. 03546/2024 REG.PROV.COLL.
N. 02030/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2030 del 2024, proposto da
OL AN s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giorgio Fraccastoro, Alice Volino e Alessio Maria Tropiano, con domicilio eletto presso lo studio Antonino Geronimo G. La Russa in Milano, corso di Porta Vittoria;
contro
S.E.A. Società per Azioni Esercizi Aeroportuali s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Franco Ferrari, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Larga 23;
nei confronti
TS IT a socio unico s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Piergiuseppe Venturella, Francesco Verrastro e Marco Monaco Sorge, con domicilio eletto presso lo studio Piergiuseppe Venturella in Milano, via Gonzaga 5;
per l''annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
della nota del 21.6.2024 – comunicata in pari data ed annessa nota del 21.6.2024, recante lettera di comunicazione posizionamento al 2° posto in graduatoria), con la quale la Società per Azioni Esercizi Aeroportuali – SEA s.p.a., in qualità di Stazione appaltante, ha definitivamente aggiudicato in favore della TS IT s.r.l. la procedura negoziata per “l’affidamento del supporto ai servizi di sicurezza presso gli Aeroporti di Milano Linate e Milano Malpensa - C.I.G. n. A03FDC842A” – (Codice RdO: Rfq_626).
per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da TS IT a socio unico s.R.l. il 20\9\2024 :
per l’annullamento
- del verbale di “Apertura delle Buste di Qualifica” dell’8 e del 9 maggio 2024 (doc. 2) nella parte in cui la Commissione “ritiene di chiedere integrazioni” ad TS in riferimento alla cauzione di cui al punto III.1).2 della Lettera di invito, presentata dall’operatore economico in misura ridotta del 30% rispetto all’importo previsto, “a fronte della presentazione della certificazione ISO 9001”, nonché della conseguente Richiesta di integrazione del 14/5/2024 (doc. 21);
- dei verbali della Commissione di gara con i quali sono stati attribuiti i punteggi qualitativi all’offerta di OL AN s.r.l. e, in particolare, del verbale n. 3 del 3 e 6 giugno 2024 (doc. 4) con cui sono stati assegnati i punteggi e i giudizi meglio dettagliati nell’apposita tabella di valutazione tecnica (doc. 8) in relazione al parametro 2.1.1. (Expertise della Società) nella parte in cui l’RTI OL AN s.r.l. ha conseguito giudizio di ottimo;
- della graduatoria finale;
- della nota del RUP 14.5.2024, trasmessa tramite la piattaforma telematica con la quale è stata richiesta in soccorso istruttorio l’integrazione della garanzia provvisoria;
- e per quanto occorrer possa, della Lettera di invito ed in particolare della previsione di cui al punto III.1).2 a mente della quale la garanzia provvisoria è riducibile del 50% a fronte del possesso del Rating di Legalità, indipendentemente dal punteggio assegnato;
- per quanto occorrere possa, di ogni altro atto precedente, successivo, consequenziale e comunque connesso a quelli impugnati;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di S.E.A. Società per Azioni Esercizi Aeroportuali s.p.a. e di TS IT a socio unico s.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 novembre 2024 il dott. Antonio Vinciguerra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue
FATTO
Con bando pubblicato il 26.12.2023 la società per gli esercizi aeroportuali S.E.A. s.p.a. aveva indetto una procedura negoziata a offerta economicamente più vantaggiosa, del valore di € 66.360.000,00, per l’affidamento quadriennale, con possibile proroga di un anno, del supporto ai servizi di sicurezza presso gli aeroporti di Milano Linate e Milano Malpensa.
La graduatoria finale della gara ha visto al primo posto TS IT a socio unico s.r.l. (punti 91,47, di cui 67 per l’offerta tecnica e 24,47 per l’offerta economica) e al secondo il raggruppamento temporaneo d’imprese con mandataria OL AN s.r.l. (punti 90,73, di cui 64,50 per l’offerta tecnica e 26,23 per l’offerta economica).
La gara, dunque, è stata aggiudicata a TS.
OL ha presentato reclamo con istanza di autotutela, respinta dalla stazione appaltante. Quindi la società ha presentato ricorso innanzi a questo Tribunale.
1. Con il primo motivo di doglianza lamenta la mancata esclusione dalla gara di TS, la quale ha presentato nei termini per il deposito delle offerte la cauzione provvisoria richiesta dalla lettera d’invito, ma inferiore del 30%.
Secondo parte ricorrente illegittimamente la stazione appaltante ha attivato soccorso istruttorio accettando la tesi dell’errore scusabile avanzata da TS in sede di chiarimenti, con riferimento a un’interpretazione dell’art. 106, comma 8, del D.Lgs. n. 36/2023 non riconosciuta dal gestore della gara: ovvero che la riduzione del deposito cauzionale sia giustificata dal possesso della certificazione ISO 9001.
Inoltre, deduce la ricorrente, l’integrazione della cauzione effettuata da TS a seguito del soccorso istruttorio (illegittimo) è fatta decorrere dal 14.5.2024, otto giorni dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte e della documentazione, in contrasto con il comma 5 del citato art. 106 (recepito dalla legge di gara), che prescrive l’efficacia dei depositi cauzionali