TAR Catania, sez. IV, ordinanza presidenziale 2021-08-27, n. 202101831
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Pubblicato il 27/08/2021
N. 01831/2021 REG.PROV.PRES.
N. 01393/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
Il Presidente
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1393 del 2008, proposto da Sogresal S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato N S, con domicilio eletto presso il suo studio, sito in Catania, corso delle Province, n. 203;
contro
il Comune di Caltagirone, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato H B, con domicilio eletto presso il suo studio in Catania, via Francesco Crispi 225;
l’Assessorato Regionale Lavori Pubblici - Ufficio Regionale Espletamento Gare di Appalto (Urega) Sez. di Catania, in persona dell’Assessore pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, n. 149;
nei confronti
di Puglisi Costruzioni S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Carlo Comandè, Paola Floridia e Patrizia Saiya, in proprio e n.q. di capogruppo dell’A.t.i. con Fiscella Costruzioni Sas, con domicilio eletto presso lo studio Daniela Floridia, sito in Catania, via Acicastello, n. 30 (ricorrente incidentale);
per l'annullamento:
- del provvedimento di aggiudicazione della gara per l'affidamento dei lavori di mitigazione del rischio idrogeologico nel centro abitato del Comune di Caltagirone;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente;
- nonché per il risarcimento dei danni subiti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti intimate;
Visto il ricorso incidentale volto ad ottenere l’esclusione della ricorrente principale;
Visti gli atti tutti del giudizio;
Visti gli artt. 65 ss. c.p.a.;
Ritenuto necessario acquisire (entro il termine di giorni trenta dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza) dal Comune di Caltagirone documentati chiarimenti in ordine all’intervenuta conclusione dei lavori, nonché relazione illustrativa dalle pp.aa., relativa ai fatti di cui è causa corredata di ogni documento ritenuto utile ai fini della decisione;
Ritenuto peraltro che la ricorrente principale e quella incidentale debbano chiarire (con memoria da depositarsi entro il termine di giorni trenta dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza) se e perché possa persistere ancora interesse alla decisione del ricorso;
Ritenuto che in caso di mancato deposito di memoria il ricorso sarà comunque dichiarato improcedibile con decreto.