TAR Roma, sez. I, sentenza 2020-02-10, n. 202001715

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. I, sentenza 2020-02-10, n. 202001715
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202001715
Data del deposito : 10 febbraio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 10/02/2020

N. 01715/2020 REG.PROV.COLL.

N. 15200/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 15200 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati C B, M O, con domicilio eletto presso il di loro studio legale in Roma, Viale Ippocrate n. 104, e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Anac - Autorita' Nazionale Anticorruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

-OMISSIS-), rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandra Amendola, Stefano Astorri, Domenico Luca Scordino, Marco Maria Valerio Rigi Luperti, con domicilio eletto presso la -OMISSIS-., in Roma, viale della Letteratura n. 30 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

della Delibera n. 860 emessa dall’ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione in data 25 settembre 2019, depositata il 3 ottobre 2019, conosciuta in data 8 ottobre 2019 a seguito di notifica a mezzo Pec. con la quale è stata disposta l’archiviazione del Procedimento sanzionatorio avviato con Nota Prot. ANAC n. 48282 del 14 giugno 2019, a seguito della segnalazione da Piattaforma informatica n. 20190317-1 nei confronti del Direttore Generale della-OMISSIS-Dott. -OMISSIS-, nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Anac - Autorita' Nazionale Anticorruzione e di -OMISSIS-);

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2020 la dott.ssa Roberta Ravasio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso in epigrafe indicato il ricorrente, dipendente della -OMISSIS-– (in prosieguo indicata solo come “-OMISSIS-.”), ha impugnato il provvedimento con cui l’ANAC ha deciso di archiviare il procedimento ex art. 54 bis del D. L.vo 165/2001, avviato su segnalazione del ricorrente medesimo.

2. E’ d’uopo premettere in fatto che:

- il ricorrente, nel febbraio 2019, era destinatario di un provvedimento di avvio di procedimento disciplinare, avente ad oggetto comportamenti asseritamente arroganti, polemici e di insubordinazione;

- il 17 marzo 2019 il dott. -OMISSIS- segnalava all’ANAC il Direttore Generale della -OMISSIS-. , dott. -OMISSIS- responsabile di aver avviato il predetto procedimento disciplinare con scopo asseritamente ritorsivo;

- con nota del 19 marzo 2019 veniva avviato un secondo procedimento disciplinare nei confronti del ricorrente, per ripetuti ritardi sul posto di lavoro;

- con nota del 29 marzo 2019 veniva avviato un terzo procedimento disciplinare, per avere il dott. -OMISSIS- riferito ad un giornalista della testata giornalistica ”Il fatto Quotidiano”, particolari relativi alla segnalazione da lui già inoltrata all’ANAC, particolari che il Direttore Generale qualificava come notizie e documenti oggetto di segreto aziendale, divulgate con modalità eccedenti rispetto alle finalità previste dalla Legge n. 179/2017 e comunque al di fuori dei canali di comunicazione specificamente predisposti a tal fine da detta Legge;

- con nota dell’8 aprile 2019 veniva avviato, nei confronti del ricorrente, un quarto procedimento disciplinare, a mezzo del quale veniva contestato l’uso di apparecchiature di registrazione sonora durante l’orario di lavoro, senza averne titolo ed all’insaputa dei colleghi e superiori.

- i quattro procedimenti disciplinari si chiudevano con la nota del Direttore Generale della -OMISSIS-. n. 200/MG dell’8 aprile 2019, che disponeva il licenziamento del dott. -OMISSIS-, a decorrere dalla data medesima, ritenendo fondate tutte le quattro contestazioni disciplinari;

- avverso il predetto atto di licenziamento il ricorrente ha proposto impugnazione innanzi al Tribunale civile di Roma, che ha definito il giudizio, n. 19583/2019 R.G., con ordinanza ex art. 1, comma 49, della L. 92/2012, n. cron. 121791/2019, pubblicata il 4 dicembre 2019;

- in particolare, con il suddetto provvedimento il Giudice civile ha respinto la domanda del ricorrente tendente a far acclarare l’illiceità del licenziamento, ritenendo fondate le prime tre contestazioni disciplinari, ritenendo invece insussistente solo l’ultima – in ordine temporale – delle quattro contestazioni, rilevando che nella specie l’uso, da parte del dott. -OMISSIS-, di apparecchi di registrazione sonora doveva considerarsi estrinsecazione del diritto di difesa del lavoratore;

- con specifico riferimento alla natura ritorsiva e/o discriminatoria del licenziamento, il Giudice civile ha affermato, nella ricordata ordinanza, che “ La gravità e sussistenza degli addebiti contestati con dette missive esclude poi che il licenziamento, fondato su tali addebiti, abbia natura ritorsiva. ”.

3. Con la Delibera n. 865 del 25 settembre 2019, oggetto del presente giudizio, l’ANAC ha disposto l’archiviazione del procedimento sanzionatorio avviato, su segnalazione del dott. -OMISSIS-, nei confronti del Direttore Generale della -OMISSIS-., per l’eventuale irrogazione di una sanzione ai sensi dell’art. 54 bis , comma 6, del D. L.vo 165/2001.

3.1. Dopo aver dato atto dell’accesso agli atti del procedimento da parte del ricorrente e del soggetto segnalato, cioè il dott. -OMISSIS- e delle rispettive deduzioni difensive, l’Autorità ha rilevato che l’atto di licenziamento si fondava su varie contestazioni disciplinari, e, ritenendo fondata quantomeno la contestazione afferente la divulgazione di notizie coperte da segreto, il licenziamento non poteva considerarsi ritorsivo, cioè addebitabile alla segnalazione che il ricorrente aveva effettuato all’ANAC il 17 marzo 2019: ciò anche in applicazione del principio giurisprudenziale secondo cui l’intento ritorsivo datoriale deve aver svolto efficacia causale determinante, al fine di cagionare la nullità del licenziamento, e la sua ricorrente può essere esclusa ove il datore di lavoro dimostri la sussistenza di un giustificato motivo oggettivo di licenziamento.

3.2. Per l’effetto l’ANAC ha concluso, nel dispositivo della Delibera impugnata, disponendo l’archiviazione del procedimento avviato nei confronti “ del Direttore Generale della -OMISSIS-., dott. -OMISSIS-, per insussistenza della natura ritorsiva del licenziamento disciplinare/per giusta causa irrogato al WB di cui alla nota-OMISSIS-n. 200/MG dell’8 aprile 2019 ”.

4. Il dott. -OMISSIS- ha impugnato la sopra citata Delibera dell’ANAC con ricorso passato alla notifica il 9 dicembre 2019, a fondamento del quale ha indicato i seguenti motivi:

I) Eccesso di potere per contraddittorietà degli atti del procedimento ovvero del provvedimento di apertura del procedimento sanzionatorio e del definitivo provvedimento di archiviazione.

Secondo il ricorrente sussiste un contrasto inconciliabile, tra l’atto di avvio del procedimento sanzionatorio ed il provvedimento impugnato.

II) Violazione di legge e, in particolare, dell’art. 3, L. 7 agosto 1990 n. 241 (mancanza e/o insufficienza della motivazione).

Il Provvedimento di Archiviazione non indicherebbe elementi giustificativi idonei a disattendere le motivazioni che la stessa Autorità aveva addotto a fondamento del provvedimento di apertura del relativo procedimento sanzionatorio.

III) Violazione di legge e/o eccesso di potere, in particolare, dell’art. 8 del Regolamento dell’Autorità Nazionale Anticorruzione del 30 ottobre 2018 e ss.mm.ii. con riferimento alla omessa istruttoria del Procedimento.

Il ricorrente lamenta non essergli stato assicurato il contraddittorio.

IV) Violazione di legge e, in particolare, dell’art. 54 bis D. Lgs. 165/2001, per avere l’ANAC comunicato al Dott. -OMISSIS- Direttore Generale -OMISSIS-, l’identità del segnalante con nota Prot. n.55439 del 09 luglio 2019.

V) Violazione di legge e, in particolare, dell’art. 5, comma 6, D.Lgs. 33/2013 nonché dell’art. 22 del Regolamento ANAC disciplinante i procedimenti relativi all’accesso ai documenti amministrativi ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241.

Lamenta il ricorrente che, nonostante l’opposizione motivata formulata da lui formulata all’accesso da parte del dott. -OMISSIS- la documentazione veniva immediatamente trasmessa costui, senza il rispetto del termine di quindici giorni per la richiesta di riesame.

VI) Violazione di legge e, in particolare, dell’art. 24, comma 7, L. 7 agosto 1990 n. 241.

Lamenta il ricorrente che, a fronte della richiesta di accesso dallo stesso presentata il 18 ottobre 2019, l’ANAC negava l’ostensione di un “appunto” diretto al Consiglio, ritenendolo non soggetto ad accesso ai sensi dell’art. 24 del Regolamento ANAC del 24 ottobre 2018 depositato il 13 dicembre 2018.

5. L’ANAC si è costituita in giudizio eccependo, preliminarmente, l’inammissibilità del ricorso per non essere stato notificato al controinteressato, dott. -OMISSIS-, deducendo inoltre l’infondatezza dei motivi di ricorso.

6. Si è costituita in giudizio anche la -OMISSIS-., parimenti eccependo l’inammissibilità del ricorso per mancata notifica dello stesso al dott. -OMISSIS-. In via pregiudiziale la-OMISSIS-ha anche eccepito il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo, resistendo nel merito al gravame.

7. Il ricorso è stato chiamato alla camera di consiglio del 15 gennaio 2020, in occasione della quale, previo avviso ai difensori, sussistendo i requisiti per la definizione del giudizio con sentenza redatta in forma semplificata, il Collegio l’ha introitato in decisione ai sensi dell’art. 60 c.p.a.

8. Il ricorso è infatti manifestamente infondato.

9. Preliminarmente il Collegio deve respingere l’eccezione relativa al difetto di giurisdizione, sollevata dalla -OMISSIS-.

9.1. Le sanzioni che l’ANAC può adottare ai sensi dell’art. 54 bis del D. L.vo 165/2001 hanno effettivamente, quale presupposto, la adozione, nei confronti del dipendente pubblico, di atti sanzionatori disciplinari, ovvero di demansionamento, licenziamento, trasferimento, o “ altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro ”: se tali misure siano adottate e siano ritenute, dal segnalante, avere natura “ritorsiva”, l’ANAC avvia un procedimento, al termine del quale “ Qualora venga accertata, nell'ambito dell'istruttoria condotta dall'ANAC, l'adozione di misure discriminatorie da parte di una delle amministrazioni pubbliche o di uno degli enti di cui al comma 2, fermi restando gli altri profili di responsabilita', l'ANAC applica al responsabile che ha adottato tale misura una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro. Qualora venga accertata l'assenza di procedure per l'inoltro e la gestione delle segnalazioni ovvero l'adozione di procedure non conformi a quelle di cui al comma 5, l'ANAC applica al responsabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. Qualora venga accertato il mancato svolgimento da parte del responsabile di attivita' di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute, si applica al responsabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. L'ANAC determina l'entita' della sanzione tenuto conto delle dimensioni dell'amministrazione o dell'ente cui si riferisce la segnalazione”.

9.2. E’ vero che tutte le controversie di lavoro relative ai rapporti di impiego pubblico “privatizzato” sono devolute alla giurisdizione del Giudice Ordinario, ai sensi dell’art. 63 del D. L.vo 165/2001, e che, dunque, spetta a tale Giudice la cognizione della legittimità e/o illiceità di qualsiasi misura sanzionatoria, che trova causa nel rapporto di lavoro, adottata nei confronti del dipendente pubblico (privatizzato), ancorché ne venga dedotta la natura ritorsiva e/o discriminatoria: in questo senso la previsione di cui all’art. 54 bis del D. L.vo 165/2001 non pare aver introdotto alcuna deroga alla giurisdizione, in materia, del Giudice Ordinario.

9.3. Va tuttavia considerato che l’adozione di misure di tipo ritorsivo/discriminatorio costituisce un mero presupposto della potestà sanzionatoria dell’ANAC ai sensi dell’art. 54 bis citato, potestà che è finalizzata, garantendo l’anonimato del soggetto segnalante, a far emergere situazioni di mala gestio nella azione amministrativa e che, tuttavia, di per sé non ha alcun effetto sul rapporto di lavoro, tale per cui il dipendente pubblico è comunque tenuto ad avviare le opportune azioni giudiziarie a propria tutela. Va precisato, in particolare, che l’art. 54 bis, ai commi 7 ed 8, stabiliscono che “ Gli atti discriminatori o ritorsivi adottati dall'amministrazione o dall'ente sono nulli . Il segnalante che sia licenziato a motivo della segnalazione e' reintegrato nel posto di lavoro ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23. ”, ma tali previsioni, che hanno indubbiamente valenza sostanziale, non significano che l’ANAC abbia anche il potere di accertare la nullità del licenziamento e di ordinare la reintegrazione del lavoratore nel rapporto di lavoro, spettando tali pronunce, comunque, al Giudice competente per la controversia di lavoro.

9.4. L’ANAC e, dipoi, il Giudice Amministrativo - che esercita giurisdizione esclusiva e di merito sulle sanzioni pecuniarie comminate dall’ANAC, ai sensi del combinato disposto degli articoli 134, comma 1 lett. l) e 135, comma 1, lett. c) del c.p.a. -, hanno dunque il potere di conoscere delle misure adottate ai sensi dell’art. 54 bis , del D. L.vo 165/2001, nei confronti del dipendente pubblico, accertandone eventualmente la natura ritorsiva e discriminatoria, ma con effetti limitati alla irrogazione delle sanzioni indicate al comma 6 della norma, e, quindi, in via meramente incidentale, ai sensi dell’art. 8 c.p.a., a mente del quale “ 1. Il giudice amministrativo nelle materie in cui non ha giurisdizione esclusiva conosce, senza efficacia di giudicato, di tutte le questioni pregiudiziali o incidentali relative a diritti, la cui risoluzione sia necessaria per pronunciare sulla questione principale.

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