TAR Palermo, sez. III, ordinanza collegiale 2015-05-28, n. 201501258
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N. 01258/2015 REG.PROV.COLL.
N. 01346/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1346 del 2015, proposto da:
G A, A B, A C, M L F, G G, C L, F M, L M, G O, C M P, S P, A P, G R, A S, M Z, rappresentati e difesi dall’avv. A M F e dall’avv. I D M, elettivamente domiciliati presso lo studio della seconda in Palermo, via N. Morello, n. 40;
contro
- Ciapi di P G, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituitosi in giudizio;
- Assessorato regionale dell’istruzione e della formazione;
- Assessorato regionale della famiglia e delle politiche sociali;
in persona dei rispettivi Assessori pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici in via A. De Gasperi, n. 81, sono elettivamente domiciliati;
nei confronti di
Francesca Gioia, Antonina Barbaccia, Francesco Scollo, Alessandra Anna Bruccoleri, non costituitisi in giudizio;
per l'annullamento
- della graduatoria del personale addetto alla formazione professionale pubblicato sul sito istituzionale del CIAPI il 3.02.2015, nella parte in cui esclude i ricorrenti dall’elenco dei soggetti convocati per la contrattualizzazione del rapporto di lavoro;
- del calendario di convocazione e degli ulteriori atti connessi come meglio descritti in ricorso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Avvocatura dello Stato per l’Assessorato regionale dell’istruzione e della formazione e dell’Assessorato regionale della famiglia e delle politiche sociali;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del 13 maggio 2015 il consigliere A L e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto:
- per quanto riguarda la sussistenza della giurisdizione amministrativa, salvo ulteriori approfondimenti nelle ulteriori fasi del presente giudizio, di rinviare a quanto affermato - con riferimento ad analoga controversia – nell’ordinanza del CGA n. 594/2014;
- necessario ai fini del decidere acquisire documentati chiarimenti in ordine ai fatti di causa e, in particolare, alle ragioni della mancata inclusione dei ricorrenti tra i soggetti stipulatari di contratto, che dovranno essere forniti dal CIAPI entro 15 giorni dal ricevimento della presente ordinanza;
- di rinviare la trattazione dell’istanza cautelare alla camera di consiglio del 24 giugno 2015, ore di rito.