TAR Roma, sez. I, sentenza 2019-01-10, n. 201900336

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. I, sentenza 2019-01-10, n. 201900336
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201900336
Data del deposito : 10 gennaio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 10/01/2019

N. 00336/2019 REG.PROV.COLL.

N. 11403/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 11403 del 2017, proposto da
Associazione Magistrati della Corte dei Conti, in persona del legale rappresentante p.t., M R, U M, G V, E T, R D G, A V, A L, G P, P C, B C, O M, M E R, M T P, A B, A C, F M, M A, M M, A D S, C I, A G, F I, M T, Roberto D'Alessandro, O Cresi, C B, D A, P B, S G, M P, F S, S S, G G, M F, G D F, Laura D'Ambrosio, Barbara Pezzilli, Rossella Bocci, Vanessa Pinto, Roberto Angioni, Eugenio Madeo, Innocenza Zaffina, Francesco Vitiello, Chiara Imposimato, Maria Cristina Razzano, Marco Di Marco, Luigi Di Marco, Michele Conforti, Tiziano Tessaro, Massimo Agliocchi, Cosmo Sciancalepore, Natale Longo, Alessandro Napoli, Donato Centrone, Carmelina Addesso, Ferruccio Capalbo, Antonino Grasso, Alessandro Benigni, Carmela De Gennaro, Sara Raffaella Molinaro, Francesco Antonino Cancilla, Riccardo Patumi, Pasquale Principato, Paolo Bertozzi, Marcella Papa, Adriano Gribaudo, Marcello Iacubino, Silvio Ronci, Claudio Mori, Domenico De Nicolo, Rossella Scerbo, Alessia Di Gregorio, Davide Vitale, Rossana De Corato, Maria Riolo, Sergio Vaccarino, Federico Lorenzini, Claudio Guerrini, Paolo Cominelli, Gioacchino Alessandro, Fabrizio Cerioni, Giovanni Di Pietro, Giuseppe Di Pietro, Massimo Gagliardi, Marco Catalano, tutti rappresentati e difesi dall'avvocato Franco Gaetano Scoca, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Giovanni Paisiello, 55;



contro

Corte dei Conti - Consiglio di Presidenza e Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domiciliano “ex lege” in Roma, via dei Portoghesi, 12;



nei confronti

- A S, rappresentato e difeso dagli avvocati Luisa Torchia e Francesco Giovanni Albisinni, con domicilio eletto presso lo studio della prima in Roma, viale Bruno Buozzi, 47;
- S S, M V, Fabia D'Andrea, R R, A F, G L C, rappresentati e difesi dagli avvocati Harald Bonura, Lorenzo Grisostomi Travaglini e Federico Tedeschini, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, largo Messico, 7;
- Marcello Degni, Giancarlo Carmelo Pezzuto, Maria Laura Prislei, Giampiero Maria Gallo, non costituiti in giudizio;



per l'annullamento

- della nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 7 agosto 2017, prot. USG 0005116 P-4.2.1. SS, di sottoposizione dei candidati da nominare consiglieri al parere del Consiglio di presidenza della Corte dei conti;

- delle deliberazioni del Consiglio di presidenza della Corte dei conti, assunte nelle adunanze del 5 e del 12-13 settembre 2017, relative al parere sulle nomine di 12 consiglieri, proposte dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché relative all'assegnazione delle sedi di servizio e delle funzioni ai consiglieri di nomina governativa;

- della deliberazione del Consiglio dei Ministri 15 settembre 2017, n. 44, di nomina di 11 consiglieri della Corte dei conti;

- dei decreti del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2017 di nomina dei predetti consiglieri;

- dell'art. 14, comma 1, della deliberazione n. 200/2017 del Consiglio di presidenza della Corte dei conti;

- di ogni altro atto comunque connesso.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Corte dei Conti - Consiglio di Presidenza e della Presidenza del Consiglio dei Ministri nonché di S S, M V, Fabia D'Andrea, R R, A F, G L C e A S, con la relativa documentazione;

Visti gli atti di rinuncia al ricorso ex art. 84 c.p.a. di U M, S S e O Cresi;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del 5 dicembre 2018 il dott. I C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

Con rituale ricorso a questo Tribunale, l’Associazione Magistrati della Corte dei conti e i singoli magistrati indicati in epigrafe chiedevano l’annullamento dei provvedimenti, pure in epigrafe identificati, concernenti l’ultimo procedimento di nomina di consiglieri della Corte dei conti nell’aliquota dei posti riservati al Governo.

Ripercorrendo la procedura, inizialmente volta alla nomina di dodici consiglieri, poi ridotti di una unità, e alla successiva assegnazione delle relativi sedi di Ufficio, le parti ricorrenti lamentavano, in sintesi, quanto segue.

I. Illegittimità delle deliberazioni del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti.

1. Illegittimità per carente composizione del Consiglio di Presidenza. Questione di legittimità costituzionale per difetto di effettivo autogoverno della Magistratura contabile .”

Le deliberazioni impugnate erano da annullare per l’illegittima composizione del Consiglio di Presidenza, in quanto i magistrati elettivi risultano “in minoranza” rispetto alla totalità dei membri, in base all’art. 11, comma 8, della legge n. 15/2009, laddove, su undici componenti, solo quattro sono di origine elettiva da parte del corpo magistratuale mentre quattro sono, appunto, quelli provenienti da nomina governativa e tre sono componenti “di diritto” (Presidente della Corte, Presidente Aggiunto e Procuratore Generale).

Ricordando che, nell’originaria composizione di cui all’art. 10, della legge 13 aprile 1988, n. 117, come modificato dall’art. 1, comma 1, del d.lgs. 7 febbraio 2006, n. 62, i magistrati eletti erano dieci, e che il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa aveva adottato una “raccomandazione” per gli Stati membri, con la quale era stato stabilito che almeno la metà dei membri dei Consigli di autogoverno delle Magistrature doveva essere costituita da giudici “scelti” da parte dei loro colleghi, quindi, da membri “elettivi”, le parti ricorrenti evidenziavano che il principio della maggioranza (o almeno della parità) dei membri eletti dal corpo magistratuale viene espressamente qualificato come volto a garantire l’indipendenza della Magistratura.

Nel caso di specie, invece, oltre ai componenti indicati dal Governo, anche quelli “di diritto” non provenivano da un‘origine “elettiva”, dato che il Presidente della Corte dei Conti è nominato ugualmente dall’Esecutivo mentre Presidente Aggiunto e Procuratore Generale sono nominati dallo stesso Consiglio di Presidenza, con presenza minoritaria quindi, nell’attuale composizione, di magistrati rappresentativi della categoria.

L’assenza di garanzia del necessario bilanciamento volto a tutelare nel concreto l’autonomia e l’indipendenza del giudice contabile, attraverso una composizione dell’organo che ne salvaguardi l’autogoverno, rifletteva per i ricorrenti il tasso di incostituzionalità dell’attuale composizione, in relazione agli artt. 100, 108 e 111 Cost. e in relazione al principio di ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost., in assenza di qualsiasi giustificazione del diverso trattamento riservato alla componente elettiva rispetto ad altri Organi di autogoverno magistratuale.

Tale posizione “sbilanciata”, inoltre, per le parti ricorrenti era anche attestata dai poteri attribuiti al Presidente della Corte dei conti, quale “organo monocratico”, dall’art. 11, comma 7, della legge n. 15/2009, laddove sono individuati poteri propri, non condizionati nemmeno dal parere del Consiglio di Presidenza, per la composizione nominativa e per la determinazione delle competenze delle “sezioni riunite” nonché per la determinazione delle competenze delle sezioni “semplici” e laddove egli decide, autonomamente e senza interferenze, anche l’”an”, il “quomodo” e il “quando” degli argomenti da portare in Consiglio di Presidenza, fissandone liberamente l’ordine del giorno e decidendo se assegnare o meno argomenti alle commissioni per le valutazioni preliminari.

Tale “sbilanciamento” era confermato dalla circostanza per la quale nell’adunanza del 12-13 settembre del Consiglio di Presidenza, tutti i membri “elettivi” togati dell’organo, preliminarmente all’assegnazione delle sedi di servizio ai consiglieri di nomina governativa, avevano chiesto di modificare il deliberato adottato nella precedente seduta non pubblica del 5 settembre 2017 e di attivare un preventivo interpello sulle sedi libere aperto ai magistrati in servizio, senza ottenere alcun riscontro positivo sul punto.

II. Illegittimità degli atti e delle deliberazioni del Consiglio dei Ministri.

1. Illegittimità per violazione di legge e difetto di motivazione della nota della Presidenza del Consiglio 7 agosto 2017; conseguente illegittimità della deliberazione del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti di resa del parere sui consiglieri nominandi, della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 15 settembre 2015 e dei conseguenti decreti presidenziali .”

La nota del 7 agosto 2017, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri chiedeva il parere sulla idoneità dei candidati alla nomina a consigliere della Corte dei conti era sostanzialmente priva di motivazione. Essa si limitava ad affermare che tutti i candidati possedevano elevatissimo livello professionale e grande esperienza e che avevano ricoperto incarichi rilevanti e svolto attività di comprovato valore.

Si trattava di valutazioni generiche, prive di qualsiasi riscontro e riferite a tutti i soggetti, indistintamente.

Ai sensi dell’articolo unico del d.p.r. n. 385/1977, invece, una motivata richiesta di parere avrebbe dovuto, indicare, innanzi tutto e per ciascun candidato proposto, la

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