TAR Bologna, sez. II, sentenza 2021-05-03, n. 202100425

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bologna, sez. II, sentenza 2021-05-03, n. 202100425
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bologna
Numero : 202100425
Data del deposito : 3 maggio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 03/05/2021

N. 00425/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00446/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 446 del 2016, proposto da
Gruppo Cmv Snc, di C.M.V. Servizi S.r.l. Ora Fallimento Gruppo Cmv S.n.c. di " Cmv Servizi S.r.l." in persona dei Curatori, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato S N, con domicilio eletto presso il suo studio in Bologna, viale Filopanti 4;

contro

Comune di Rimini, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati E F, M A F, con domicilio eletto presso lo studio Francesco Bragagni in Bologna, Strada Maggiore n. 31;

Provincia di Rimini, in persona del legale rappresentante, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

-della delibera n. 15 del 15 marzo 2016 con cui il Consiglio Comunale ha approvato il Piano Strutturale Comunale (PSC) la cui comunicazione è stata pubblicata sul BUR dell'Emilia Romagna n. 92 del 6 aprile 2016, e del relativo PSC nella parte in cui adotta prescrizioni che interessano la proprietà del ricorrente, come dedotto in prosieguo;

della delibera n. 16 del 15 marzo 2016 con cui il Consiglio Comunale di Rimini ha approvato il Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) del Comune di Rimini, la cui comunicazione è stata pubblicata sul BUR dell'Emilia Romagna n. 92 del e aprile, e del relativo RUE nella parte in cui adotta prescrizioni che interessano la proprietà del ricorrente, come dedotto in prosieguo;

nonché di ogni altro presupposto connesso e consequenziale anche allo stato ignoto ed in particolare,

della delibera della Giunta della Provincia di Rimini n. 268 del 7 dicembre 2011, dove nella riserva n. 14 ha ritenuto il contrasto con l'art. 12 c. 1 della LR 20/2000 dell'art.

1.13 c. 4 e 5 e6 contenuto nel PSC approvato;

e per il risarcimento dei danni;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Rimini;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 23 marzo 2021 il Cons. Marco Morgantini e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell'art. 25 del d. l. n° 137 del 2020;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.- Parte ricorrente impugna le delibere di approvazione del piano strutturale comunale e del regolamento urbanistico edilizio n° 15 e 16 del Consiglio comunale di Rimini dell'anno 2016.

Fa presente che le aree di proprietà avevano destinazione turistica, alberghiera e ad impianti sportivi ed inoltre

che su una parte delle aree era stato presentato un piano particolareggiato che tuttavia non è mai stato attuato. : quindi contesta che le nuove previsioni di piano fanno ricadere quasi completamente le aree in proprietà in ambito di territorio rurale a vocazione produttiva.

Contesta altresì che non sia possibile approvare i piani particolareggiati già presentati.

Parte ricorrente lamenta illegittimità per violazione di legge, violazione degli artt. 41 e 42 Cost., illegittimità per eccesso di potere sotto il profilo della contraddittorietà, eccesso di potere, irragionevolezza, erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto.

Lamenta in particolare che i nuovi strumenti urbanistici approvati escludono l'edificabilità sulle aree di proprietà del ricorrente, creando un effetto sostanzialmente espropriativo e ledono le aspettative del privato ad ottenere l'approvazione di un piano particolareggiato già presentato.

Denuncia profili di illegittimità per violazione di legge, violazione e mancata applicazione dell'art. 7 della L.R. ER n. 20 del 2000, illegittimità per eccesso di potere, sotto il profilo della irragionevolezza e della disparità di trattamento.

Formula domanda risarcitoria in relazione ai danni derivanti dal non aver potuto e non potere utilizzare e trasformare le aree di proprietà conformemente alla loro vocazione, anche con riferimento al piano particolareggiato non approvato.

Il Comune di Rimini si è costituito in giudizio per resistere al ricorso.

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