TAR Catania, sez. II, sentenza 2018-10-25, n. 201802035

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. II, sentenza 2018-10-25, n. 201802035
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 201802035
Data del deposito : 25 ottobre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 25/10/2018

N. 02035/2018 REG.PROV.COLL.

N. 01276/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1276 del 2017, proposto da
G G A, rappresentato e difeso dall'avvocato A A, con domicilio eletto presso la segreteria del TAR Catania;

contro

Comune di Assoro, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato A B, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Catania, via M. Cilestri 41;

per l'annullamento

dell’ordinanza sindacale nr 18 del 5.5.2017 recante ordinanza di chiusura dell’esercizio commerciale di Ristorante Bar con somministrazione di alimenti e bevande denominato “

FALCUS

Food”e di ogni altro atto connesso conseguente precedente e successivo in particolare tra le altre della nota del 27.1.2017 nr 729 non notificata ma citata nell’impugnato provvedimento e successivamente allegata alla nota del 10.4.2017 prot. 2585;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Assoro;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 ottobre 2018 la dott.ssa Agnese Anna Barone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il sig. Galante nella qualità di rappresentante legale della ditta Falcus Food ha impugnato il provvedimento di chiusura del predetto esercizio commerciale adottato dal Comune di Assoro, sulla rilevata mancanza di SCIA e di DIA sanitaria (e quindi attività non autorizzata).

Parte ricorrente ha dedotto censure di eccesso di potere per travisamento e erronea valutazione dei fatti, contraddittorietà, irragionevolezza e omessa valutazione di documenti prodotti, contestando che l’ente non avrebbe valutato l’integrazione documentale dallo stesso prodotta, di cui la più recente in data 4 maggio 2017, giorno antecedente al provvedimento impugnato.

Ha inoltre richiamato la decisone del Tar Toscana, sez. III, ord. 11 maggio 2017, n.667 (che ha rimesso alla Corte costituzionale la questione della mancanza di un termine finale certo per la sollecitazione, da parte del terzo controinteressato, della verifica della legittimità della s.c.i.a.) argomentando diffusamente sulla citata questione (v. pagg. 3-8) che il Collegio ritiene, tuttavia, non pertinente al caso di specie, non trattandosi di esercizio di autotutela su impulso di controinteressato.

Ha, infine, dedotto la violazione dell’art. 19 della legge n. 241/1990 (pagg.

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