TAR Bari, sez. III, sentenza 2020-04-02, n. 202000460
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Pubblicato il 02/04/2020
N. 00460/2020 REG.PROV.COLL.
N. 00749/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 749 del 2013, proposto da -OMISSIS- e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati D C, G D F, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. D C in Bari-Carbonara, via Ospedale di Venere n. 81;
contro
Comune di Bari, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato A F, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Principe Amedeo, 26;
per l'annullamento
- della Delibera del Consiglio comunale di Bari,-OMISSIS-, avente ad oggetto “Approvazione dell’applicabilità della disciplina in esecuzione del comma 2, art. 3, della L.R. 3312007 ai locali in ambienti seminterrati”;
-della sottesa Proposta di deliberazione -OMISSIS-;
- di ogni ulteriore e connesso atto, ancorché sconosciuto, in quanto lesivo;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Bari;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 novembre 2019 la dott.ssa R P e uditi per le parti i difensori come da verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con il ricorso in trattazione, i ricorrenti, comproprietari di un immobile sito in Bari, -OMISSIS-, alla via -OMISSIS-, censito a Catasto al-OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, con destinazione d’uso abitazione/deposito, hanno adito l’intestato Tribunale ai fini dell’annullamento della Delibera del Consiglio comunale di Bari,-OMISSIS-, avente ad oggetto “Approvazione dell’applicabilità della disciplina in esecuzione del comma 2, art. 3, della L.R. 33/2007 ai locali in ambienti seminterrati”.
2. Espone parte ricorrente di aver richiesto, con istanza del -OMISSIS-(-OMISSIS-) il cambio di destinazione d'uso del locale seminterrato di loro proprietà, ma che il competente Ufficio del Comune di Bari, dapprima comunicava il preavviso di rigetto e, a seguito delle osservazioni formulate dagli odierni istanti in data -OMISSIS-, rigettava definitivamente (nota prot. n. --OMISSIS--), l’istanza presentata, confermando i motivi ostativi già indicati nella comunicazione ex art. 10 bis L. 241/90 e fondati sulla mancata adozione da parte del Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 3 comma 2 della LR 33/07, delle modalità di applicazione della L.R. 33/07 per gli interventi di recupero dei locali seminterrati ad uso residenziale.
3. Precisa altresì che il provvedimento di diniego veniva impugnato con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
4. I ricorrenti, diffidavano, quindi, il Comune di Bari a dare attuazione alla LR 33/07.
5. Il procedimento così attivato si concludeva con la delibera oggetto di impugnazione, con la quale il Comune stabiliva l’esclusione dall’applicazione della L.R 33/2007 e dalla destinazione residenziale, tutti i locali seminterrati che costituiscano unità immobiliari autonome, fatto salvo l’uso residenziale dei soli seminterrati che siano parte integrante funzionale di unità immobiliari abitative soprastanti non frazionabili.
6. Parte ricorrente ha affidato l’impugnativa ad un unico ed articolato motivo di ricorso con il quale ha contestato “ Violazione e falsa applicazione dell'art. 3, comma 2, Legge Regione Puglia n. 33/2007. Violazione e falsa applicazione dell'art. 3, comma 1, Legge n. 241/1990. Violazione e falsa applicazione dei principi costituzionali di correttezza, buon andamento ed efficienza dell'azione amministrativa. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e carente e/o insufficiente motivazione”.