TAR Firenze, sez. I, sentenza 2019-11-08, n. 201901505

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Firenze, sez. I, sentenza 2019-11-08, n. 201901505
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
Numero : 201901505
Data del deposito : 8 novembre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 08/11/2019

N. 01505/2019 REG.PROV.COLL.

N. 00955/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 955 del 2019, proposto da
A G, rappresentata e difesa dall'avvocato I B M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;

per l'ottemperanza

alla sentenza n. 435/2017 emessa dal Tribunale di Firenze, Sezione Lavoro in 09.05.2017, munita di formula esecutiva passata in giudicato e notificata in forma esecutiva 24.01.2018.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;

Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2019 il consigliere Luigi Viola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con sentenza 9 maggio 2017, n. 435, il Tribunale di Firenze-Sezione Lavoro dichiarava il diritto della ricorrente (all’epoca di proposizione del ricorso, docente a tempo determinato, solo successivamente stabilizzata) alla progressione economica prevista per i dipendenti a tempo indeterminato, con calcolo dell’anzianità maturata in relazione ai periodi di servizio con contratti a termine stipulati e condannava il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca al pagamento delle relative differenze, con interessi legali dalle singole scadenze al saldo, compensando le spese di lite.

La sentenza (successivamente passata in giudicato, come da attestazione 15 gennaio 2018 del Cancelliere della Sezione Lavoro della Corte d’Appello di Firenze) non era eseguita dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca;
la ricorrente presentava pertanto il presente ricorso per ottemperanza, chiedendo alla Sezione di ordinare al Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca di eseguire il giudicato formatosi sulla sentenza 9 maggio 2017, n. 435 del Tribunale di Firenze-Sezione Lavoro e l’adozione di tutte le misure attuative del giudicato, compresa la nomina del Commissario ad acta e la concessione delle cd. penalità di mora ex art. 114, 4° comma lett. e) del c.p.a.

Si costituiva in giudizio il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca.

Il ricorso è parzialmente fondato e deve pertanto essere accolto, nei limiti indicati in motivazione.

Successivamente alla proposizione del ricorso, l’Istituto Chino Chini di Borgo San Lorenzo ha proceduto, con il decreto 16 settembre 2019, n. 3064, alla ricostruzione dell’anzianità di servizio della ricorrente, mediante riconoscimento del servizio prestato in qualità di docente a tempo determinato;
non risultano però ancora corrisposte le relative somme (come dalla mail del 3 ottobre 2019 versata in giudizio dall’Avvocatura dello Stato).

Il ricorso deve pertanto trovare accoglimento limitatamente alle somme dovute in esecuzione della sentenza 9 maggio 2017, n. 435 del Tribunale di Firenze-Sezione Lavoro e del decreto esecutivo 16 settembre 2019, n. 3064 dell’Istituto Chino Chini di Borgo San Lorenzo.

La corresponsione delle dette somme non trova, infatti, alcun ostacolo normativo, risultando il titolo esecutivo notificato al Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca all’U.S.R. (e non solo all’Avvocatura dello Stato, come sostenuto nella già citata mail del 3 ottobre 2019) in data 25 gennaio 2018 ed essendo pertanto ormai ampiamente decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, 1° comma del d.l. 31 dicembre 1996 n. 669 (conv. in l. 28 febbraio 1997, n. 30 e modificato dall’art. 44, 3° comma del d.l. 30 settembre 2003 n. 269, conv. in l. 24 novembre 2003, n. 326).

Il ricorso per ottemperanza deve pertanto essere accolto e deve essere dichiarato l’obbligo del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca di dare esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza 9 maggio 2017, n. 435 del Tribunale di Firenze-Sezione Lavoro, nel senso indicato in motivazione.

Al Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca va assegnato il termine di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione della presente decisione per provvedere alle attività di esecuzione della sentenza.

Al tempo stesso, il Collegio nomina il Prefetto di Firenze (o un suo sostituto) affinché ove l'indicato termine di 30 (trenta) giorni decorra infruttuosamente, provveda, in qualità di Commissario ad acta , a tutti gli adempimenti occorrenti per l'ottemperanza alla presente decisione nel successivo termine di 60 (sessanta) giorni.

Per quello che riguarda la corresponsione delle cd. penalità di mora di cui all’art. 114, 4° comma lett. e) del c.p.a., la Sezione ritiene di poter condividere e fare proprio l’orientamento giurisprudenziale dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato che ha affermato la possibilità di applicare il particolare istituto previsto dal codice del processo amministrativo <<anche alle sentenze di condanna pecuniarie della p.a., trattandosi di un modello normativo caratterizzato da importanti differenze rispetto alla previsione di cui all’art. 614- bis c.p.c.>>
(Cons. Stato, ad plen. 25 giugno 2014 n. 15;
sez. IV, 2 marzo 2012, n. 1214;
T.A.R. Puglia, Bari, sez. I 24 gennaio 2013 n. 79;
27 giugno 2012 n. 1299).

In considerazione dell’ammontare della somma dovuta dall’Amministrazione intimata, la Sezione ritiene poi equo determinare la somma dovuta a titolo di penalità di mora nella misura di € 10,00 (dieci/00), per giorno di ritardo;
il giorno iniziale di decorrenza dell’obbligazione deve essere individuato nella notificazione o comunicazione della presente sentenza, mentre il giorno finale nell’integrale pagamento della somma dovuta dalla p.a. o nel momento dell’insediamento del Commissario ad acta <<che determina un definitivo trasferimento del munus, rimanendo precluso all’amministrazione ogni margine di ulteriore intervento>>
(in questo senso, si veda Cons. Stato, sez. V, 3 maggio 2012, n. 2547).

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e devono essere liquidate, in mancanza di nota spese, in € 1.000,00 (mille/00), oltre ad IVA e CAP.

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