TAR Bologna, sez. II, sentenza 2024-07-30, n. 202400551

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bologna, sez. II, sentenza 2024-07-30, n. 202400551
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bologna
Numero : 202400551
Data del deposito : 30 luglio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 30/07/2024

N. 00551/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00589/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

S

sul ricorso numero di registro generale 589 del 2023, proposto da
A B, rappresentato e difeso dall'avvocato A D F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Comune di Castelvetro di Modena, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati F G, F M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio F G in Bologna, via Altabella n. 3;



per l'annullamento

del provvedimento prot. 10830/2023 in data 13/6/2023 con il quale il Responsabile del Settore Area Tecnica del Comune di Castelvetro di Modena ha dichiarato inefficace, ai sensi dell'art. 21-nonies della legge 241/1990, la SCIA n. 2022/41 prot. 7438 del 29/4/2022 con la relativa domanda di autorizzazione paesaggistica n. 2022/16 prot. 7482 del 2/5/2022 presentate dal ricorrente e ha proceduto all'archiviazione delle stesse.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Castelvetro di Modena;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 maggio 2024 il dott. Alessio Falferi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

Con ricorso depositato in data 28.8.2023, Bosi Aldo ha impugnato il provvedimento, meglio indicato in epigrafe, con cui il Comune di Castelvetro di Modena ha dichiarato inefficace, ai sensi dell’art. 21 nonies della legge 241/1990, la Scia presentata in data 29.4.2022, con la relativa domanda di autorizzazione paesaggistica del 2.5.2022, procedendo all’archiviazione delle stesse.

Il provvedimento gravato è fondato sulla considerazione che “l’intervento proposto prevede un riposizionamento dell’altezza del fronte maggiore di 60 cm rispetto al progetto legittimato” e che ciò contrasta con l’art. 51 delle NTA del PRG vigente e con l’art. 8, comma 2, della “disciplina particolareggiata dei beni culturali e degli edifici di interesse tipologico, storico e ambientale”, poiché è previsto che gli interventi di ristrutturazione edilizia escludano “la demolizione integrale e successiva ricostruzione, poiché comprendono il ripristino o la sostituzione d’alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi e d’impianti, senza aumento del volume e delle altezze preesistenti” (in tal senso comunicazione di avvio procedimento di autotutela, cui il provvedimento impugnato rimanda).

Nelle premesse in fatto, per quanto qui rileva, il ricorrente ha esposto quanto segue:

-di aver presentato in data 29.4.2022 al Comune di Castelvetro di Modena la Scia n. 2022/41 prot. 7438 avente ad oggetto una variante in corso d’opera di precedente Scia n. 75/2016;

-che trattandosi di fabbricato ricadente in area soggetta a vincolo di tutela paesaggistica ai sensi dell’art. 136 del T.U. 42/2004, in data 2.5.2022 era presentata al Comune anche domanda di autorizzazione paesaggistica;

-che il Comune sottoponeva la suddetta domanda di autorizzazione paesaggistica all’esame della Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio, la quale, in data 13.5.2022, esprimeva parere favorevole;

-che in data 17.8.2022 il Comune trasmetteva la pratica alla Soprintendenza ai fini del rilascio del parere richiesto dall’art. 146, comma 5, del D.Lgs. n. 42/2004, allegando la propria proposta di accoglimento, sia sotto il profilo di compatibilità paesaggistica che in ordine alla conformità urbanistica;

-che la Soprintendenza non esprimeva alcun parere nel termine previsto dal comma 8 dell’art. 146 del D.Lgs. 42/2004, per cui il ricorrente rimaneva in attesa che il Comune provvedesse al rilascio della autorizzazione paesaggistica (come previsto dal comma 9 del medesimo art. 146), anche perché, in ordine alla Scia edilizia, il Comune non aveva formulato, nel prescritto termine di 30 giorni di cui all’art. 14 comma 5 della L.R. 15/2013, alcuna richiesta di integrazione documentale né aveva adottato alcun provvedimento ai sensi dei successivi commi 7 e 8;

-in data 30.1.2023 era trasmessa la comunicazione di avvio del procedimento per la dichiarazione di inefficacia, ai sensi dell’art. 21 nonies della legge 241/1990, della predetta Scia per contrarietà dell'intervento alla normativa urbanistica (di cui in precedenza era stato riconosciuto il rispetto), comunicazione successivamente rettificata (a causa della presenza di un refuso) in data 23.2.2023;

-in mancanza di conclusione del procedimento di autotutela, in data 12.6.2023 il ricorrente richiedeva al Comune, stante la ormai consolidata validità ed efficacia della Scia, il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica richiesta, trattandosi di atto dovuto dopo la motivata proposta di accoglimento trasmessa dallo stesso Comune alla Soprintendenza;

-il giorno seguente il Comune adottava l’impugnato provvedimento prot. 10830/2023 con il quale, a conclusione del procedimento di autotutela, era dichiarata l’inefficacia della Scia con la relativa pratica e domanda di autorizzazione paesaggistica.

Tanto premesso, il ricorrente ha formulato le seguenti censure: “ I. Violazione dell'art. 14 comma 8-ter della l.r. 30/7/2013 n. 15 e dell'art. 21-nonies della legge 7/8/1990 n. 241 nonché' dell'art. 146 del d.lgs. 22/1/2004 n. 42 ”; in base all’art. 21 nonies della legge n. 241 del 1990, il termine di 12 mesi per l’esercizio di autotutela sarebbe scaduto il 29.5.2023 (tenuto conto del termine di 30 giorni per il perfezionamento della Scia ex art. 14, comma 5, della L.R. n. 15/2013), né potrebbe sostenersi che la Scia si sarebbe perfezionata solo con l’integrazione volontaria del modulo di richiesta di autorizzazione paesaggistica pervenuta il 6.7.2022, stante, da un lato, la diversità dei due procedimenti e, dall’altro, la natura meramente formale dell’integrazione paesaggistica, nemmeno oggetto di richiesta di integrazione da parte del Comune, che aveva evidentemente ritenuto sufficienti i documenti già presentati; “ II. Violazione degli artt. 51-71-72-75 delle NTA del PRG del comune di Castelvetro di Modena nonché' dell'art. 8 della disciplina particolareggiata dei beni culturali e degli edifici di interesse tipologico storico ed ambientale costituente parte integrante del medesimo PRG. Violazione dell'art. 21-nonies della legge 7/8/1990 n. 241 ”; non corrisponderebbe al vero che l’intervento avrebbe determinato un aumento di volume e delle altezze preesistenti del fabbricato; la relazione tecnica allegata alla Scia, infatti, comproverebbe l’assenza di alcun incremento di volume e che l’altezza del fabbricato sarebbe rimasta inalterata; l’unica modifica proposta, infatti, riguarderebbe il diverso riposizionamento dell’altezza del fabbricato conseguente alla nuova collocazione altimetrica, per ragioni tecniche (normativa antisismica), del livello del piano terra; “ III. Ancora violazione dell'art. 21-nonies della legge 7/8/1990 n. 241 ed eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria ”; sarebbe violato l’art. 21 nonies della legge n. 241 del 1990 per mancata indicazione di un interesse pubblico ulteriore rispetto al mero ripristino della legalità urbanistico-edilizia, né sarebbe stato effettuato un bilanciamento tra gli interessi coinvolti; “ IV. Illegittimita' derivata con violazione dell'art. 146 del d.lgs. 22/1/2004 n. 42 ”; l’illegittimità del provvedimento di autotutela determinerebbe, in via derivata, anche l’illegittimità della declaratoria di inefficacia e archiviazione della domanda di autorizzazione

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